STATUTO
Articolo 1. Denominazione dell'associazione.
Con la denominazione "GIUdIT - Giuriste d'Italia -
ONLUS" è costituita in Roma una associazione senza fini di lucro
(Associazione).
Essa potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio
nazionale.
Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.
L'Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 2. Finalità della associazione
L'associazione ha lo scopo di promuovere, secondo un'ottica
di genere, studi, ricerche, formazione, attività di promozione sociale
su tematiche giuridiche concernenti la differenza sessuale, il rapporto tra
differenza sessuale, uguaglianza formale e sostanziale, differenze culturali;
soggettività giuridica e diritti; empowerment delle donne; diritto e
politica; libertà e autodeterminazione in materia di sessualità,
riproduzione, salute, usi del corpo, orientamento sessuale e identità
di genere; relazioni personali e familiari; violenza contro donne e minori;
lavoro produttivo e riproduttivo; conciliazione e redistribuzione delle responsabilità
familiari e professionali.
L'assemblea delle socie può individuare altri temi di studio, di ricerca
e di iniziativa non specificatamente previsti dal presente articolo.
Articolo 3. Attività dell'Associazione.
1. Per il perseguimento dello scopo sociale l'Associazione:
promuove e organizza ricerche, corsi, seminari, incontri, convegni e pubblicazioni;
organizza e sviluppa il proprio patrimonio documentario e librario in strutture
di biblioteca e archivio, anche tramite l'applicazione delle nuove tecnologie;
istituisce nelle discipline oggetto delle proprie ricerche borse di studio e
premi a favore di giovani studiose italiane e straniere;
compie ogni altra attività direttamente connessa con quelle in precedenza
menzionate.
2.L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, può svolgere attività
commerciale, anche offrendo servizi a non associati, purchè tale attività
sia strumentale e connessa al raggiungimento degli scopi sociali: in tal caso
gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative
fiscali, vengono investiti al fine di migliorare l'efficienza e la qualità
nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.
Articolo 4. Le socie
Il numero delle socie è illimitato.
Possono far parte dell'Associazione le donne che esercitano una professione
giuridica, o un lavoro che richiede una preparazione giuridica, ovvero che possiedono
una competenza giuridica, anche su argomenti specifici, e che si riconoscono
nelle finalità dell'Associazione.
Per essere ammesse a far parte dell'Associazione è necessario essere
presentate da due socie e sottoporre la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo,
che può rifiutare l'iscrizione per difetto dei requisiti previsti dal
comma 2.
Le socie hanno diritto di essere informate sulle attività della Associazione,
e a partecipare all'assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del
presente statuto.
Le socie cessano di far parte della Associazione:
per dimissioni;
per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di gravi violazioni
di norme di legge o di obblighi statutari o per il venir meno dei requisiti
per l'iscrizione.
Articolo 5. Organi della associazione.
1. Sono organi dell'associazione:
l'assemblea delle socie;
il consiglio direttivo;
la presidente e due vicepresidenti;
la segretaria;
il collegio delle revisore dei conti.
2. Gli organi diversi dall'assemblea durano in carica due anni e possono essere
rieletti.
Articolo 6. L'assemblea delle socie.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è
convocata dalla presidente, su deliberazione del consiglio direttivo, con avviso
inviato alle socie almeno 20 giorni prima dell'adunanza, senza formalità
e anche via e-mail.
L'assemblea
discute le linee generali e di ricerca dell'attività dell'Associazione;
approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del consiglio direttivo e
del collegio delle revisore dei conti;
elegge il consiglio direttivo;
delibera le modificazioni dello statuto;
delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
nomina, se lo ritiene opportuno, il collegio delle revisore.
Se non diversamente stabilito dal presente statuto le deliberazioni sono adottate
a maggioranza semplice e scrutinio palese. E' ammesso il voto per delega. Ogni
socia non può essere portatrice di più di cinque deleghe.
Articolo 7. Il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea.
Il numero delle componenti è stabilito dall'assemblea in misura non inferiore
a sette. Ogni socia può esprimere un numero di preferenze pari al numero
delle componenti da eleggere. Sono elette le candidate che ottengono almeno
due terzi dei voti espressi.
Possono essere elette componenti del consiglio direttivo le socie che hanno
costituito l'Associazione e le socie iscritte da almeno un anno. Tuttavia, limitatamente
ai primi due anni di attività dell'Associazione, un terzo del consiglio
direttivo può essere composto anche da socie che non hanno costituito
l'Associazione e da socie iscritte da meno di un anno, che sono elette con le
stesse modalità previste dal comma 2.
Il Consiglio direttivo:
elegge al suo interno la presidente e due vicepresidenti;
delibera sulla eventuale nomina di una segretaria;
elabora gli indirizzi per l'attuazione delle linee generali e di ricerca dell'Associazione;
cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e la gestione delle attività
e delle iniziative dell'associazione;
delibera su tutti gli atti e contratti inerenti alle attività e alla
gestione sociale;
su proposta della presidente, stabilisce le quote associative e predispone il
bilancio e il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
formula e sottopone annualmente all'Assemblea una relazione generale sull'attività
svolta;
delibera sull'ammissione e sull'esclusione delle socie;
delibera su ogni altra questione non riservata dallo statuto ad altri organi.
Il Consiglio direttivo può nominare una presidente onoraria dell'Associazione.
Per l'attuazione di singole iniziative il consiglio direttivo può nominare
gruppi di coordinamento scientifico, di cui possono fare parte anche non iscritte/i
all'Associazione.
Articolo 8. La presidente
La presidente e le due vicepresidenti sono elette dal consiglio
direttivo, tra le sue componenti, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto.
La presidente esercita i poteri di firma e ha la rappresentanza legale dell'Associazione
nei rapporti con i terzi e in giudizio.
Le vicepresidenti sostituiscono la presidente in tutti i casi di assenza o impedimento
di quest'ultima.
La presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo. Cura
l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali e sovrintende alla attività
della associazione.
Articolo 9. La segretaria.
La segretaria può essere nominata dal consiglio
direttivo, qualora quest'ultimo ne ravvisi la necessità, a maggioranza
assoluta e scrutinio segreto.
La segretaria svolge compiti di organizzazione e coordinamento delle attività
dell'Associazione; su specifica delega della presidente svolge funzioni di rappresentanza
e ha la firma dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.
Su mandato della presidente o del consiglio direttivo, la segretaria provvede
alla regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione.
Articolo 10. Il collegio delle revisore
dei conti.
Il collegio delle revisore dei conti, che può essere
nominato a discrezione dell'assemblea, è composto da tre componenti nominate
dall'assemblea.
Il collegio delle revisore provvede al controllo della gestione contabile, accerta
la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni
patrimoniali, esprime il suo parere sul bilancio e sul rendiconto comunicandolo
all'assemblea. Effettua verifiche di cassa.
Articolo 11. Patrimonio e proventi
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote sociali annuali;
dal reddito del patrimonio;
dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di soggetti pubblici
e privati;
dagli introiti derivanti da attività istituzionali.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi delle associate
e dai beni eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
Le socie che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'Associazione non
hanno alcun diritto sul patrimonio.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo
diversi obblighi di legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione il patrimonio
sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità individuate con deliberazione dell'assemblea,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L'esercizio finanziario
coincide con l'anno solare.
Articolo 12. Modificazioni dello Statuto
1. Le modificazioni del presente statuto sono approvate
dall'assemblea delle socie a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.