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| L'associazione GIUdIT nasce innanzitutto dal
desiderio di costruire un luogo d'incontro tra donne giuriste:
avvocate, magistrate, universitarie, funzionarie della pubblica amministrazione
ecc. Tuttavia l'esigenza di un momento di scambio tra giuriste riconosce
anche la necessità che la discussione e il confronto non si chiudano
nel sapere giuridico, ma sappiano aprirsi al contributo di altre donne,
non giuriste e quindi non aderenti all'associazione, i cui percorsi
abbiano attraversato saperi e esperienze diverse: scienziate, storiche,
economiste, sociologhe, ecc., ed anche politiche e donne impegnate nell'associazionismo,
ecc. Queste donne saranno le interlocutrici indispensabili del percorso
di ricerca. Ai momenti di confronto interno e alle occasioni seminariali (è prevista la creazione di un sito e di un gruppo di discussione) si affiancheranno anche iniziative aperte e rivolte all'esterno, innanzitutto, ma non solo, alle altre associazioni italiane e straniere di giuriste, o comunque impegnate su tematiche concernenti la differenza sessuale e l'empowerment delle donne. Un altro versante della attività associativa consisterà nella promozinazionali. one di autonome iniziative di ricerca e di formazione, da finanziare attraverso l'accesso a fondi pubblici, europei e nazionali. Mentre l'iscrizione è riservata alle donne giuriste, per singole iniziative potranno essere formati gruppi di coordinamento scientifico di cui potranno far parte, oltre non iscritte, e dunque donne non giuriste, anche uomini. Le attività esterne, formative e di ricerca di GIUdIT potranno essere aperte agli uomini. Siamo infatti consapevoli della necessità di costruire percorsi di confronto e riflessione comune, a partire dal riconoscimento delle differenze. |
Il rapporto tra esperienza femminile e diritto è sempre
stato problematico, e caratterizzato dalla distanza. In un ordinamento di impronta
patriarcale, la soggettività femminile resta in larga misura un imprevisto.
Tuttavia il diritto positivo non è un sistema monolitico. Tutti gli ordinamenti
giuridici, specie negli ultimi decenni, sono stati attraversati da tensioni
e modificazioni provenienti da grandi fattori di mutamento sociale, tra cui
anche quelli derivanti dalla soggettività femminile. Il femminismo, e
per quel che ci interessa il femminismo giuridico, nelle sue diverse componenti,
è stato un costante fattore di critica e decostruzione degli assetti
tradizionali della teoria giuridica.
Un percorso di ricerca all'interno del diritto richiede di analizzare le contraddizioni
che aprono la possibilità di ulteriori processi di modifica. Le principali
si sono aperte al livello di interpretazione dei testi. Specie nelle materie
che hanno più diretta incidenza sul corpo-mente delle donne e sulle scelte
relative alla vita personale, laddove cioè l'impatto della norma sulla
soggettività femminile è più immediato, si è registrato
un ruolo attivo e creativo della giurisprudenza, mentre la produzione legislativa
ha subito una grave battuta d'arresto a causa della difficoltà di riuscire
a trovare punti di mediazione condivisi.
In particolare nel nostro paese, dove si pone anche il problema di una difficile
convivenza tra principio di laicità e pretese egemoniche della chiesa
cattolica, le questioni sulle quali la soggettività femminile provoca
un aspro conflitto di senso - come la riproduzione - sono apparse indecidibili
secondo i paradigmi di norme che, formalmente generali e astratte, sono state
progettate e formulate a misura di un soggetto nelle cui caratteristiche le
donne non possono riconoscersi. Per questa ragione la potenzialità dialettica
della soggettività femminile è sempre più affidata alla
giurisprudenza.
Senza voler avallare una sorta di opposizione concettuale e politica tra legge
e giurisprudenza, e senza voler ignorare le tensioni che ciò può
creare con la cultura garantista, è necessario esplorare tutte le possibilità
di un approccio creativo all'interpretazione. Oggi, la distanza tra l'esperienza
femminile e il diritto può essere rimessa a tema, può essere talvolta
rimodulata o perfino rimessa radicalmente in discussione attraverso la produzione
di diritto che si compie con l'interpretazione.
In proposito occorre tuttavia segnalare una persistente difficoltà della
giurisprudenza di misurarsi con l'approccio e le tematiche della differenza
sessuale in alcuni campi, ad esempio in materia di discriminazione, ovvero laddove
è più forte il conflitto con il simbolico maschile, ad esempio
in materia di violenza sessuale nel rapporto tra coniugi. Va dunque sviluppato
un lavoro di promozione culturale e di formazione tra le operatrici e gli operatori
del diritto. A questo scopo, una particolare attenzione va prestata anche alla
letteratura giuridica, che resta tuttora assai poco attraversata da analisi
segnate dall'ottica di genere. La prospettiva, in questo senso, è quella
di valorizzare il ruolo di 'sensibilizzazione' che la dottrina può svolgere
con riguardo alle tematiche di genere, tanto nelle aule universitarie quanto
nell'orientare le scelte del legislatore e delle stesse corti.
Al livello internazionale, sia pure con grande ritardo, si è avviato
un processo di positivizzazione delle situazioni giuridiche che riguardano il
corpo-mente delle donne, e di integrazione dei diritti delle donne nel sistema
dei diritti umani. Ne è un esempio la previsione dello stupro, della
gravidanza forzata, della prostituzione coatta e del traffico di persone nello
statuto della Corte penale internazionale. Anche in questo caso, tuttavia, il
grado di aderenza della normazione all'esperienza drammatica delle donne coinvolte
nelle situazioni di conflitto passa necessariamente attraverso l'interpretazione
dello Statuto della Corte.
L'approccio creativo all'interpretazione, a sua volta, per non degenerare in
arbitrio, deve individuare dei criteri di autolimitazione. L'interpretazione
deve essere orientata a principi, che oggi vanno desunti dalla lettura combinata
della Costituzione e degli strumenti internazionali. Ma questa operazione richiede
a sua volta una rilettura dei principi, e dunque un percorso di riflessione/revisione
di orientamenti interpretativi consolidati.
Il rapporto uguaglianza/differenza, la costruzione teorica dell'autodeterminazione,
la ricostruzione del catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali
alla luce dell'esperienza femminile, le questioni relative alle relazioni personali
e familiari, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla
presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative, sono altrettanti esempi
della necessità e della attualità di una rilettura degli stessi
principi costituzionali che devono orientare l'interpretazione, in campi altamente
problematici dal punto di vista della soggettività femminile. Oggi si
richiede un passo ulteriore. La critica alle strutture del diritto che il femminismo
giuridico ha altrove efficacemente condotto, alle dicotomie pubblico/privato,
corpo/mente, maschile/femminile, famiglia/mercato deve oggi condurre a riconsiderare
non solo le questioni più direttamente collegate con la corporeità
e l'esperienza femminile, già individuate come cruciali dalla critica
femminista del diritto. Anche le materie apparentemente più lontane e
tradizionalmente considerate neutre, come il diritto dei contratti, vanno oggi
rivisitate secondo quella chiave di lettura.
Lungo questi percorsi di ricerca GIUdIT intende costituire un luogo di riflessione
e di scambio di esperienze, che consentano a tutte noi, impegnate in professioni
giuridiche, di confrontare, valutare, ed eventualmente massimizzare i risultati
di orientamenti interpretativi che riteniamo particolarmente significativi,
sia che essi derivino dalla pratica giudiziaria o dalla ricerca scientifica.
Un punto di partenza potrebbero essere le questioni che oggi si presentano come
problematiche e discusse nell'ambito del femminismo giuridico in campo internazionale.
In generale si tratta di tornare a mettere a tema alcuni interrogativi di fondo,
anche a partire da ricerche e studi su argomenti particolari. In primo luogo
la teoria dei diritti. L'approccio femminista è stato storicamente assai
critico nei confronti della teoria dei diritti come percorso di mera inclusione,
secondo una logica inevitabilmente omologante. Tuttavia è forse venuto
il tempo di rimettere a tema questa problematica, ed eventualmente di rivisitarla.
La domanda da porsi nuovamente, oggi, è se un approccio universalistico
sia ancora necessariamente una proiezione del neutro maschile, ovvero se l'universalismo
possa essere riconsiderato alla luce di una doppia operazione critica: la valorizzazione
delle differenze e della libertà di scelta individuale, di modo che ciascuno/a
possa scegliere e coltivare il proprio modo di essere (Nussbaum). In questo
senso il diritto, e i diritti, assumerebbero la funzione di garanzia esterna
dei percorsi individuali di costruzione dell'identità.
Lungo questo percorso di rivisitazione, occorre tenere conto di alcuni dati
ed elementi di riflessione. L'approccio di genere comincia ad essere preso in
considerazione e ad essere integrato in un processo di positivizzazione dei
diritti delle donne nel quadro dei diritti umani. Oltre allo Statuto della Corte
penale internazionale, vanno citati il Protocollo alla Convenzione contro le
discriminazioni (CEDAW) e il Protocollo sul traffico di persone, in particolare
donne e minori, aperto alla firma a Palermo insieme alla Convenzione contro
la criminalità organizzata transnazionale).
La valorizzazione dell'approccio critico al diritto rende possibili percorsi
di autodefinizione giuridica dell'identità, alla luce dei quali sia il
catalogo dei diritti sia il contenuto dei singoli diritti possono essere rivisitati
alla luce dell'esperienza femminile (v. sentenze in materia di riproduzione
assistita; ricorsi e azioni previsti dagli strumenti internazionali e dalla
legislazione nazionale in materia di discriminazioni).
La teoria dei diritti comincia a presentare risvolti inediti alla luce del dialogo
interculturale. Il linguaggio dei diritti potrebbe costituire un codice comune
a culture che hanno pochi elementi di condivisione; inoltre consentirebbe di
individuare i criteri per definire le soglie oltre le quali il rispetto per
le differenze culturali deve cedere all'affermazione di diritti individuali.
Tuttavia, affinchè questa operazione non ricada nella pura e semplice
riproposizione di un universalismo giuridico insensibile alle differenze, occorre
riconsiderare la teoria e la pratica dei diritti alla luce di una concezione
non assimilazionista del dialogo interculturale.
Il problema di fondo su cui tornare a interrogarsi riguarda la soggettività
giuridica. Il soggetto di diritto è un concetto storicamente segnato
dall'idea di un soggetto astratto, che dovrebbe riassumere la molteplicità
delle individualità umane, ma che in realtà è costruito
sulle caratteristiche dell'individuo appartenente al gruppo sociale dominante:
maschio, adulto, di razza bianca, possidente.
La nozione di capacità giuridica, complementare alla soggettività
come astratta titolarità di diritti, a sua volta presuppone l'idea di
un individuo razionale, capace di rivendicare e azionare i propri diritti. Anche
questo concetto non ha nulla di universale, ma rispecchia gli assetti di potere
all'interno della società.
Il discorso è destinato a complicarsi quando entra in gioco la soggettività
femminile, e soprattutto quando entra in gioco il corpo femminile. Viene rimessa
in discussione l'idea di una soggetto neutro e astratto, ed emerge invece una
soggettività differenziata, storicamente situata, in relazione con altre
e con altri. Vengono rimesse in discussione tutte le dicotomie proprie della
cultura occidentale: corpo-mente, natura-cultura, razionale-irrazionale.
L'interrogativo che molte vanno ponendosi è se la categoria di soggettività
giuridica debba essere radicalmente rimessa in discussione. La domanda, che
rimanda alla questione dell'universalismo giuridico, è se un approccio
fondato sulla differenza richieda di fuoriuscire dal paradigma dell'uguaglianza
o se il paradigma egualitario consenta, attraverso un approccio critico, di
enucleare e valorizzare le differenze, così come di includere un concetto
che accomuna tutti gli orientamenti del femminismo, cioè l'idea di un'individualità
in relazione.
La tematica della corporeità negli ultimi anni fa "esplodere"
le nozioni di soggettività giuridica e lo stesso paradigma dell'uguaglianza,
su molti versanti. Inoltre diventa il fulcro di molte questioni di bioetica.
Il corpo esce dalla "naturalità" e diventa oggetto di manipolazione.
Diventa sempre più evidente che occorre costruire una nuova idea di corpo
e una nuova idea di soggettività.
Tra le molte questioni che riguardano la corporeità, cruciale resta quella
dell'autodeterminazione. Nonostante i tentativi di "incistarlo" nella
legge sull'aborto, il principio di autodeterminazione ha avuto una grande capacità
espansiva, investendo l'intero campo del diritto alla salute. Nel campo della
bioetica il principio di autodeterminazione designa oggi il potere di assumere
liberamente e consapevolmente tutte le decisioni essenziali per la propria vita.
In questo senso si parla di autodeterminazione in relazione alla scelta della
terapia, o alle decisioni di fine vita.
In tutto il campo della bioetica il principio di autodeterminazione resta assai
contrastato. Ma ancora più contrastato è il concetto di autodeterminazione
riproduttiva, inteso come riconoscimento di una speciale posizione della donna
in relazione alle scelte procreative. Le normative sull'aborto, che in tutto
il mondo si sono andate formando negli anni '70, e che riconoscono l'autodeterminazione
seppure in forme diverse, vengono periodicamente rimesse in discussione. Si
tende a negare l'autodeterminazione in materia di riproduzione assistita, o
radicalmente, come è avvenuto in Italia nel corso del dibattito parlamentare,
ovvero in relazione ad alcune applicazioni più problematiche (fecondazione
post mortem, maternità surrogata, decisioni sugli embrioni soprannumerari).
In materia di autodeterminazione, è possibile individuare tre possibili
percorsi di ricerca. L'autodeterminazione riproduttiva richiede ancora di trovare
una sistematizzazione teorica. Talvolta viene ricondotta al principio di libertà
personale (Ferrajoli), o al catalogo "aperto" ex art. 2 della Costituzione,
o al principio di laicità dello Stato. In secondo luogo vanno individuate
le forme di un attacco strisciante che, senza mettere formalmente in discussione
il principio, colpisce di volta in volta l'effettività dell'autodeterminazione,
o atttraverso restrizioni nelle politiche sociali (v. esperienza USA), ovvero
attraverso la distorsione in senso dissuasivo delle forme di counseling previste
in varie forme da tutte le legislazioni, ovvero ancora attraverso l'ambigua
e confusa previsione di elargizione di assegni in chiave antiabortista. Terzo,
si potrebbero indagare i risvolti dell'autodeterminazione in relazione alla
riproduzione assistita, specie con riferimento alle fattispecie che più
direttamente ripropongono il tema del bilanciamento di interessi. Una delle
questioni che vanno indagate, a questo proposito, è come superare l'impostazione,
propria del linguaggio dei diritti, che rappresenta la madre e il figlio come
soggettività oppositive.
Le relazioni
personali e familiari
La famiglia è stata l'ambito nel quale si sono storicamente
affermati gli assiomi del possesso del corpo femminile da parte del maschio
adulto della famiglia, del ruolo subordinato della donna, del paradigma dell'eterosessualità
come unico modello valido di rapporto di coppia e genitoriale. La famiglia è
stata anche l'unico luogo in cui l'ordinamento giuridico ha riconosciuto un
qualche diritto di cittadinanza agli aspetti emotivi, relazionali, emozionali
delle relazioni personali. Ma l'operazione è stata mediata attraverso
la costruzione della famiglia come ambito del tutto separato dalle regole generali
del diritto privato.
Nel nostro Paese legiferare sul diritto di famiglia si è rivelato impossibile
negli ultimi anni. In questo campo si gioca un importante conflitto di senso,
attorno al paradigma sociale e giuridico della coppia eterosessuale. La chiesa
cattolica continua a identificare e a difendere strenuamente il modello unico
della famiglia fondata sul matrimonio, anche attraverso aperte ingerenze nella
discussione politica e parlamentare. Ma anche le forze politiche laiche, per
esempio a proposito di riproduzione assistita, si sono attestate sull'individuazione
della coppia genitoriale eterosessuale come sola possibile variante al modello
matrimoniale.
La pluralità delle relazioni personali fondamentali e delle forme familiari
è un orizzonte di senso che richiede molti approfondimenti. Una volta
superata la concezione tradizionale della famiglia come ambito sottratto al
diritto, in quanto al suo interno vigeva la regola patriarcale del potere del
capofamiglia, occorre ancora lavorare per costruire un'idea di normazione che
possa sfuggire sia al rischio di un intervento pervasivo e sostanzialmente autoritario
del diritto nella sfera personale, sia al rischio opposto di una normazione
subalterna all'idea della famiglia come parte di un mercato globale sostanzialmente
sottratto alla regolazione giuridica.
Negli ultimi dieci anni è diventato sempre più
evidente che uno dei grandi fattori di mutamento sociale nel nostro paese è
l'ingresso in massa delle donne nel mercato del lavoro. Le donne sono state
storicamente penalizzate dal modello breadwinner, full time e per tutta la vita
che non presentava alcun margine per adeguare e calibrare le responsabilità
e i carichi lavorativi in relazione alle diverse fasi della vita e al variare
delle responsabilità familiari. In questa fase sono state le donne ad
usufruire in misura rilevante di alcuni strumenti di flessibilizzazione del
mercato del lavoro, che hanno consentito di rompere le rigidità che ne
ostacolavano l'accesso al lavoro, e ad utilizzare in larga misura le nuove forme
contrattuali, che hanno indubbiamente favorito l'aumento dell'occupazione femminile.
Tuttavia si pone oggi il problema di costruire un nuovo e diverso sistema di
tutele, che non solo elimini le difficoltà per le donne di accedere a
tutti i posti di lavoro e rispecchi la pienezza delle capacità professionali
femminili, ma renda possibile e non penalizzante la flessibilità dei
moduli e tempi di lavoro, nonché il passaggio tra diversi lavori e diversi
regimi di orario, aumentando i margini di autodeterminazione di donne e uomini
circa le diverse forme di flessibilità in rapporto alle esigenze della
vita personale, attraverso forme appropriate di negoziazione. Va inoltre promossa
una riflessione sull'attuale sistema di Welfare State e sulle innovazioni in
corso, anche in termini di rapporto tra ordinamento comunitario, nazionale e
locale.
Un secondo possibile percorso di ricerca riguarda la "conciliazione",
tra responsabilità professionali e familiari. A partire da una riflessione
sui congedi parentali e sulla normativa in materia di maternità, si dovrebbe
ripensare un modello di condivisione delle responsabilità tra donne e
uomini che tuttavia non si identifichi con l'idea paritaria dell'intercambiabilità
dei ruoli genitoriali.
Inoltre si potrebbero indagare le implicazioni del lavoro di cura svolto per
il mercato, nel senso che, ad esempio, destinatarie di azioni positive con specifica
finalizzazione, potrebbero essere non solo le donne, ma tutte le persone che
svolgono lavoro di cura.
Il femminismo ha criticato e messo definitivamente in discussione
la separazione/gerarchizzazione tra pubblico e privato. Il femminismo culturale
(Gilligan) ha al suo interno un filone giuridico, che tenta di costruire una
teoria della giustizia a partire da valori propri delle donne, maturati in un'esperienza
femminile che ha le sue radici nella sfera privata (West). Altri orientamenti
del femminismo costruiscono una teoria della politica e della giustizia a partire
dall'opposizione di potere tra i due sessi (McKinnon). In questa impostazione
l'identità sociale delle donne ha la sua origine nell'oppressione dell'uomo
sulla donna.
Di qui occorre ripartire per porsi un interrogativo: come la presenza di massa
delle donne nella sfera pubblica cambia, anche teoricamente, lo scenario del
rapporto tra pubblico e privato? L'identità femminile non può
essere più considerata né come un dato ontologicamente determinato,
né come un prodotto storico del dominio patriarcale, ma piuttosto come
un processo di costruzione dell'identità personale.
Dal punto di vista giuridico occorre approfondire il ruolo del diritto nella
costruzione sociale della soggettività. L'identità personale,
che il diritto contribuisce a rappresentare come un dato immutabile, e a sua
volta a cristallizzare e fissare (Minow) è invece sempre di più
un processo di negoziazione che si svolge nella sfera pubblica. Il discorso
sulla politica potrebbe essere impostato, da questo punto di vista, come progetto
sulle condizioni materiali e simboliche di questa negoziazione.
Partendo da qui si dovrebbero affrontare anche questioni come quelle relative
alla sfera della rappresentanza. GIUdIT intende affrontare una riflessione fondata
sull'idea che nell'attuale sistema il "chi" rappresenta è altrettanto
importante del "cosa" rappresenta. La riflessione dunque mira ad approfondire
il senso di una riforma del sistema elettorale, i criteri - parità nell'accesso,
riequilibrio nella componente di genere - e le tecniche eventualmente utilizzabili.
Naturalmente la discussione terrà conto di tutte le opinioni in campo,
sia in materia di introduzione di sistemi improntati alla promozione di un maggior
numero di donne nelle assemblee elettive, sia in relazione alla scarsa propensione
delle donne alla partecipazione alle competizioni elettorali, e alle ragioni
dello scarso successo che le donne spesso incontrano nell'affermarsi sul versante
elettorale, sia con riferimento alla critica del modo concreto in cui spesso
viene agita le presenza femminile, nelle sedi politiche e istituzionali, in
un logica di subalternità a modelli consolidati di far politica.
Differenza sessuale
e differenze culturali
La convivenza di gruppi di diversa provenienza è un fatto
relativamente nuovo nel nostro paese, che si trova largamente impreparato ad
affrontarlo. La riflessione delle donne immigrate ci danno una chiave di lettura
di alcuni nodi del rapporto complesso tra appartenenza di gruppo, differenza
di genere, soggettività individuale.
Nel dibattito internazionale è stata recentemente sostenuta l'esistenza
di un rischio derivante dal multiculturalismo. Il rischio starebbe nel fatto
che i risultati ottenuti dalle donne in occidente, in termini di riconoscimento
ed effettività dei diritti, potrebbero essere rimessi in discussione,
o comunque subire una battuta d'arresto in dipendenza dello sviluppo del dialogo
interculturale e della legittimazione di pratiche delle comunità di immigrazione
che codificano il ruolo subalterno delle donne (Moller Okin).
Questa posizione appare segnata da una sorta di approccio eurocentrico, che
nella specie porta a identificare le sole comunità di immigrazione come
culture patriarcali. Al contrario, vanno analizzati i complessi rapporti tra
diversi modelli, tra cui quello occidentale, tutti segnati sia pure in varie
forme sia dall'impronta patriarcale sia dalla crisi storica del patriarcato.
Le donne si trovano spesso a un difficile crocevia tra diverse culture e diversi
snodi critici di quelle culture, e costituiscono spesso un elemento dinamico
e dialettico del dialogo interculturale.
In questa ottica di genere, il multiculturalismo non può significare
acritica legittimazione di qualunque aspetto delle identità collettive,
compresa quella autoctona, e del resto non può significare universalismo
come omologazione al modello occidentale e indifferenza rispetto alle diverse
appartenenze culturali, se non altro perché entrambi gli approcci finiscono
col negare la soggettività femminile individuale.
In questo campo il diritto è chiamato al compito difficilissimo di trovare
di volta in volta i punti di equilibrio, sempre mobili, che consentano di impostare
correttamente nella scena pubblica il confronto di convinzioni etiche, culturali,
religiose, secondo una concezione nuova e più ricca dello stesso principio
di laicità. Occorre evitare che il diritto contribuisca a fissare le
identità collettive e così ad impedirne lo sviluppo; a tale scopo
è indispensabile garantire che nel confronto pubblico possano esprimersi
anche le differenze individuali, non interamente riconducibili alle identità
di gruppo. In questo senso occorre ripensare tutta la strumentazione giuridica
volta alla garanzia del principio di non discriminazione e ripensare la stessa
questione cruciale del razzismo.
La prospettiva potrebbe essere quella di costruire e rendere effettivo un sistema
di azioni in giudizio tali da consentire alle singole e ai singoli di evidenziare
il nucleo essenziale della propria identità culturale, nel momento stesso
in cui esse/essi fanno valere la natura discriminatoria del comportamento illecito.
In tal modo si aprirebbe la strada alla valorizzazione dell'interpretazione
come momento di riconoscimento dell'autodeterminazione anche nel campo delle
costruzione dell'identità individuale, al crocevia tra diverse appartenenze.
Si potrebbero poi approfondire, anche con ricerche mirate, una serie di problematiche
e prospettive di riforma inerenti alle condizioni di vita e di lavoro delle
donne immigrate, tra cui le condizioni di acquisto e di trasmissione della cittadinanza,
le condizioni di ingresso e di soggiorno in una prospettiva di genere, con particolare
riferimento all'autonomia dei diritti di soggiorno e al rapporto con i figli
in caso di crisi familiare, la valorizzazione delle risorse legate alle competenze
femminili, tenendo conto anche della diversità delle culture di provenienza,
la violenza contro le donne immigrate.
Il "taglio" culturale comune all'esperienza di molte
di noi, che peraltro sta alla base anche delle più interessanti esperienze
dei centri antiviolenza, è la fuoriuscita del discorso sulla violenza
dall'orizzonte di senso della vittimizzazione e la valorizzazione dell'empowerment.
Dal punto di vista teorico ciò significa negare validità al paradigma
della violenza come cifra simbolica dell'oppressione sessuale e perciò
dell'intera esperienza femminile. Dal punto di vista giuridico questa prospettiva
presenta interessanti implicazioni: in primo luogo, la critica degli strumenti
di contrasto alla violenza che in nome della tutela celano la pretesa di normare
- e di normalizzare - la sessualità femminile. Per contro, va studiata
una qualità degli strumenti giuridici di contrasto che valorizzino la
libertà di autodeterminarsi delle donne che hanno subito violenza, soprattutto
con riferimento a un circuito integrato, in cui possano interagire la repressione
giudiziaria, le attività di supporto e di assistenza legale finalizzate
allo svolgimento di un ruolo attivo della donna nel processo civile e penale,
gli istituti delle riparazioni e del risarcimento del danno, i meccanismi di
risoluzione extra-giudiziaria, soprattutto in relazione ad alcune forme di molestia
sessuale. Questo approccio potrebbe essere approfondito e sviluppato, anche
con ricerche ad hoc, con riferimento all'applicazione della legislazione recente
in materia di violenza sessuale, abusi sui minori, tratta e violenza domestica.
In secondo luogo, andrebbe approfondito uno dei persistenti punti di criticità
della risposta giudiziaria alla violenza, che riguarda la violenza intrafamiliare,
poiché di fatto la stessa violenza sessuale continua ad essere talvolta
misconosciuta, e comunque a ricevere un trattamento penale blando quando è
commessa nell'ambito del matrimonio o nell'ambito di una relazione personale
preesistente.
Un altro punto di criticità da approfondire è l'intersezione tra
il problema della violenza contro le donne e il multiculturalismo, in relazione
a fenomeni gravi come le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati o la tratta.
Il problema delle donne che si trovano in luoghi di intersezione culturale va
sempre tenuto presente quando a subire violenza è una donna immigrata.
Poiché l'approccio è quello di favorire la riappropriazione del
percorso di vita da parte dell'interessata, occorre studiare strategie volte
a garantire alla donna che ha subito violenza il riconoscimento della sua identità
culturale, e al contempo favorire l'acquisizione di strumenti che rendano possibile
il dialogo con la cultura del paese ricevente.
GIUdIT GIURISTE d'ITALIA
giudit@giudit.it