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1. Il problema della contrattualizzazione delle relazioni
di coppia
La letteratura giuridica e la stessa giurisprudenza italiane mostrano
una crescente attenzione per taluni profili di 'contrattualizzazione'
delle relazioni di coppia, tanto dentro la famiglia legittima - di recente
sempre più coinvolta, secondo la dottrina, in un processo di 'privatizzazione'
- quanto nella famiglia c.d. di fatto. I relativi problemi ricostruttivi,
tanto da noi che negli altri sistemi giuridici in cui il fenomeno è
presente, ruotano essenzialmente intorno alla difficoltà di conciliare
i profili di diritto comune dei contratti coinvolti con la specialità
del diritto di famiglia, che a queste nuove manifestazioni dell'autonomia
privata fornisce la cornice.
Personalmente trovo curioso che nel grande profluvio di energie spese
dalla nostra scienza giuridica al riguardo, i rapporti patrimoniali fra
i coniugi continuino a essere analizzati secondo una logica che si pretende
'neutra' e che, tanto quando intende valorizzare i profili contrattuali
del rapporto, tanto quando esalta il carattere familiare della relazione,
procede astraendo dal genere cui i coniugi in carne e ossa appartengono,
quasi che il genere, maschile e femminile degli sposi, non costituisca,
proprio sul piano giuridico, la struttura ordinante del matrimonio e non
sia costitutivo dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia.
In secondo luogo trovo indispensabile che un approccio proficuo al tema
muova da una verifica della attuale tenuta della rigida contrapposizione
fra diritto patrimoniale privato e diritto di famiglia, fra libertà
contrattuale e matrimonio. A questo riguardo vanno peraltro riconosciuti
gli sforzi della nostra dottrina più recente (fra gli altri FERRANDO,
Il matrimonio, in Cicu-Messineo, Milano, 2002; BARGELLI, L'autonomia privata
nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista
del divorzio, in Riv.crit.dir.priv., 2001, 303; ZOPPINI, L'autonomia privata
nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo, in Riv.dir.civ., 2002; PALMERI,
Il contenuto atipico dei negozi familiari, Milano, FrancoAngeli, 2001,
ma già RESCIGNO, Appunti sull'autonomia negoziale, in Persona e
comunità, II, Padova, 1988, 462) volti a segnalare, pur nella varietà
delle prospettive, il progressivo approssimarsi del diritto di famiglia
al diritto comune e all'area del diritto dei contratti, in particolare,
a partire dal diverso spazio riconosciuto dal legislatore del 1975 all'autonomia
negoziale dei coniugi. Tuttavia credo sia importante ritornare sulle ragioni
di fondo della contrapposizione, sullo strumentario giuridico messo in
atto per marcarne i contorni; come anche sui motivi di prossimità
fra diritto di famiglia e mercato, ma provando a rovesciare l'itinerario,
e dunque muovendo dalla valorizzazione di quelle controregole che nel
diritto dei contratti promuovono l'altruismo e danno rilievo all'eventuale
condizione di disparità dell'un contraente rispetto all'altro.
Per queste ragioni trovo utile che l'analisi della giurisprudenza italiana
sugli accordi non omologati fra i coniugi in occasione della crisi familiare
sia preceduta da una premessa metodologica. A questo scopo intendo prima
illustrare brevemente come la distinzione maschile/femminile rifletta
la ripartizione classica mercato/famiglia all'interno del diritto privato,
costruendo il soggetto femminile come originariamente estraneo all'area
del patrimoniale e del contratto, in primo luogo. Un rinvio all'esperienza
americana dei domestic contracts, che ben può considerarsi emblematica
al riguardo, serve in questo quadro a mostrare come un evoluzione compiuta
del diritto di famiglia nel senso dell'autonomia contrattuale metta tendenzialmente
in esponente le disparità di potere sociale legato alla differenza
di genere, pur dietro l'intenzionale neutralità del diritto dei
contratti. Successivamente saranno ripercorse le ragioni (e i modi) della
tradizionale distinzione fra famiglia e mercato, o, se si vuole, della
coesistenza di pubblico e privato all'interno della famiglia stessa, per
poi accennare alle ripercussioni che una maggiore compenetrazione fra
diritto dei contratti e regime della famiglia può produrre in entrambi
i settori.
1.1. Una questione di genere
Il diritto privato, quale corpo di regole che definiscono le strutture
giuridiche del mercato, è tradizionalmente genderblind, ossia indifferente
al genere dei soggetti che in esso si muovono. D'altra parte è
ben noto che la costruzione di un concetto generale di capacità
giuridica e la creazione di un soggetto di diritto unico e universale
rappresentano tappe cruciali nel cammino che ha condotto il diritto occidentale
'dallo status al contratto'. E' perciò logico che rispetto alla
strutturale astrattezza di quella nozione il sesso e il genere degli individui
siano mera contingenza, priva di giuridico rilievo.
Esistono peraltro settori del diritto privato, il matrimonio, la filiazione,
il diritto di famiglia più generalmente (ma anche la disciplina
delle prestazioni sessuali contrarie al buon costume, quale suo contraltare),
in cui il genere assume addirittura un'importanza strutturale. Più
precisamente, il genere è la categoria intorno alla quale la famiglia
(ma, si potrebbe dire, trasversalmente l'intero ordine sociale) è
ordinata. Quest'area resta però periferica rispetto al core del
diritto privato in quanto 'depatrimonializzata', tradizionalmente costruita
come estranea al mercato e ai meccanismi giuridici che ne governano il
funzionamento (contratto, proprietà, responsabilità), dunque
priva di incidenza rispetto ai principi e alle regole del diritto comune.
Per questo il privatista classico, il giurista 'tecnico' guarda spesso
al diritto di famiglia con sufficienza, appassionato com'è di questioni
di diritto patrimoniale privato, attinenti al diritto per antonomasia,
il diritto del mercato, luogo rispetto al quale la differenza di genere
è appunto misconosciuta. Rispetto al quale, per dirla in altri
termini, il soggetto femminile è originariamente estraneo.
Ora la recente tendenza ad ampliare i margini di operatività dell'autonomia
negoziale praticamente in tutti i settori del diritto di famiglia, fino
a coinvolgere la stessa filiazione, introduce un elemento, forse, di destabilizzazione,
certamente di grande novità rispetto ad un sistema così
ri-costruito. Ed una grande occasione di dare visibilità alla differenza
di genere e alla sua incidenza sulle regole del diritto privato. È
stato ad es. notato che tutti i settori della vita sociale nei quali potenzialità
fisiche, psicologiche o culturali peculiarmente femminili potrebbero tradursi
in un maggiore potere sociale per le donne, ossia tipicamente, relazioni
sessuali e riproduzione, corrispondono a regimi giuridici 'depatrimonializzati',
quindi sottratti al mercato e alla libera disponibilità delle parti,
e governati dal paternalismo legislativo [M. ALBERTSON FINEMAN, Contract,
Marriage and Background Rules, in B. Bix (ed.) Analyzing Law: New Essays
in Legal Theory (1998), 183, 187]. Come dire che le potenzialità
che connotano il genere femminile sono frustrate dal sistema giuridico
che le relega nella sfera domestica o, comunque, del non-mercato. Di qui
l'idea che la libera disponibilità delle risorse 'tipicamente femminili'
e quindi il ricorso al contratto anche nella gestione, ad esempio, della
capacità riproduttiva delle donne, della potenza materna (SHALEV,
Nascere per contratto, Milano, Giuffrè, 199?), siano uno strumento
necessario di riallocazione del potere fra i sessi nella prospettiva dell'edificazione
di una società veramente paritaria.
L'obiezione a questo tipo di argomento è nota: l'autodeterminazione
affermata attraverso il contratto produce in questi contesti la mercificazione
del corpo femminile (come anche della sua affettività - se pensiamo
alle relazioni familiari), dunque lede la dignità della donna,
facendone per ciò stesso un soggetto inferiore all'uomo sul piano
sociale e culturale [RADIN, Market-Inalienability, 100 Harv. L.R. 1849
(1987)].
Tuttavia una discussione così impostata è sterile almeno
per chi voglia addentrarsi nelle complesse e controverse relazioni che
si intrecciano fra genere femminile e diritto dei contratti. In questa
prospettiva quel che invece conta è che il soggetto femminile non
sia 'tagliato' per le relazioni di mercato, che l'archetipo del contraente
sia da sempre il maschio, bianco, adulto, possidente, coniugato, colui
che all'idea di capacità d'agire ha fornito il calco (amplius MARELLA,
Note critiche in tema di soggettività giuridica e diversità,
in Studi in onore di Pietro Rescigno, vol. II, Milano, Giuffré,
1998). Poiché questo archetipo non è stato 'decrittato'
dalla cultura giuridica tradizionale, domina anzi la cultura del contratto,
laddove forme di squilibrio economico e sociale meno pervasive e generalizzate,
come quelle che caratterizzano la posizione nel mercato del consumatore,
non solo ispirano discipline 'di settore', ma sono ritenute capaci di
importanti riflessi sulla teoria generale. E tuttavia la sua insistenza
non può essere trascurata almeno quando le tecniche del mercato
sono chiamate a regolare relazioni specificamente fondate sul genere,
come quella coniugale.
Secondo la critica femminista, la pervasività del modello maschile
emerge in controluce attraverso tutte le concettualizzazioni proprie della
retorica del mercato. Esemplificando: da un lato, il criterio stesso dell'efficienza
paretiana che qualifica uno scambio come economicamente efficiente, presuppone
individui portatori di interessi autonomi e di preferenze stabili, determinati
a massimizzare la propria utilità individuale e capaci di comportarsi
in modo razionale per il suo perseguimento. Dall'altro, il concetto giuridico
di autonomia privata marca lo scambio contrattuale in duplice senso: come
fatto rispetto a cui è estraneo l'intervento statuale, in primo
luogo, ma anche come operazione che realizza l'interesse esclusivo delle
parti al di fuori di condizionamenti esterni o di interessi di cui siano
portatori soggetti terzi (privity of contract). La neutralità di
entrambi gli assunti rispetto al genere dei potenziali attori è
stata messa in discussione da diverse prospettive [WIEGERS, Economic Analysis
of Law and 'Private Ordering': A Feminist Critique, 42 U. Toronto L. J.
170 (1992)]: il modello dello scambio è un modello maschile e le
donne sono estranee ad esso in quanto psicologicamente e/o culturalmente
inclini ad osservare un comportamento maggiormente altruistico e non esclusivamente
orientato a soddisfare il proprio interesse individuale, mosso com'è
da una logica di interdipendenza e relazionalità fra gli individui
(GILLIGAN, In A Different Voice, 1982); ovvero sono a ciò indotte
a motivo di condizionamenti economici, storici o sociali secolari. Numerosi
sono i filoni di ricerca che si sono preoccupati di spiegare le profonde
ragioni di questa distanza. Ora non è tanto importante che essa
risponda ad una vera inclinazione o un reale modo di essere delle donne,
di tutte le donne. Quel che conta davvero è che dalle donne ci
si attenda tradizionalmente un atteggiamento di maggiore attenzione per
gli interessi altrui o addirittura votato al sacrificio di sé e
all'autonegazione, cioè un atteggiamento comunemente giudicato
irrazionale, in contrapposizione al comportamento razionalmente indifferente
verso il benessere degli altri, di norma ascritto all'uomo. Quali che
siano i fattori sociali che hanno consolidato questi stereotipi (la subordinazione
della donna all'interno della famiglia, la sua dipendenza economica dall'uomo,
ecc.), quale che sia la loro attuale consistenza, si tratta di modelli
culturali niente affatto tramontati. Al contrario largamente condivisi
e inesorabilmente destinati a influenzare la qualità e il successo
delle relazioni di mercato di cui siano protagoniste le donne (C. ROSE,
Bargaining and Gender, 28 Harv. J. L. & Pub. Pol'y, 547). La presunta
propensione femminile alla cooperazione crea l'aspettativa che una donna,
perché tale, si comporti, anche in sede di contrattazione, secondo
una logica difforme dalla razionalità consona al mercato e semmai
più propria a quanto si ritiene debbano essere lo spirito e i bisogni
della sfera domestica. E sebbene ciò non sia necessariamente in
contrasto con le dinamiche dell'economia capitalistica, penalizza la presenza
femminile sul mercato rispetto ad un antagonista (maschile e) razionale
e ad un contesto 'non-cooperativo' [infatti la propensione alla cooperazione
in sé favorisce la conclusione di accordi produttivi di profitto.
Il problema è poi capire come questo profitto sarà ripartito
fra due contraenti con diversa propensione alla cooperazione: cfr. C.
ROSE, Women and Property: Gaining and Losing Ground, 78 Va. L. Rev. 421
(1992)],.
In questo senso i modelli dominanti che sono ricollegati all'appartenenza
al genere sembrano marcare le istituzioni giuridiche di rispettiva 'competenza':
Femminile
Matrimonio
Famiglia
Maschile
Patrimonio
Mercato
1.2. (Continua:) Private ordering of the family e identità
femminile nell'esperienza nordamericana.
La questione più urgente che questa marginalizzazione pone è
come l'approccio più consueto può recepire e razionalizzare
la crescente spinta alla c.d. contrattualizzazione delle relazioni familiari,
dove il diritto dei contratti irrompe su una scena fortemente caratterizzata
dalla differenza di genere, dai ruoli (e stereotipi) sociali ad essa legati.
Rispetto al problema della validità degli accordi preventivamente
stipulati dai coniugi in vista del divorzio, la nostra giurisprudenza
ancora ostenta, ad esempio, un'impeccabile genderblindness, parlando asetticamente
di compromissione del diritto di difesa, di atto di disposizione (come
tale nullo) dello status di coniuge, e solo di recente affrontando apertamente
la questione della frequente disparità di condizioni sociali fra
i coniugi (Cass., 8109/2000), generata - ma così lontano la Cassazione
non è giunta - dalla diversificazione dei ruoli all'interno della
famiglia e, corrispondentemente, nel mercato. Questo settore, così
come quello degli accordi di convivenza, esemplarmente testimonia di come
l'esclusione dal mercato delle relazioni in cui il femminile assume rilievo
e contorni suoi propri (con altrettanto proprie conseguenze giuridiche)
si tramuti nell'impermeabilità alla differenza di genere non appena
l'autonomia contrattuale riesca a farsi largo.
L'evoluzione del diritto nordamericano in questo campo bene esemplifica
tale passaggio. Consideriamo sinteticamente la vicenda dei cohabitation
contracts. Questi accordi sono stati a lungo ritenuti invalidi dalle corti
di tutti gli stati americani, sulla base dell'impronta meretricious dello
scambio ad essi sotteso: si riteneva in sostanza che ogni accordo che
prevedesse l'impegno del disponente al mantenimento o al trasferimento
di un qualche cespite in favore della convivente fosse fatto in cambio
delle di lei prestazioni sessuali. Questo fino a quando la Corte Suprema
della California, in Marvin v. Marvin [18 Cal.3d 660, 134 Cal.Rptr. 815,
557 P.2d 106 (1976)] ribalta la prospettiva da cui tali convenzioni erano
state sino ad allora considerate [su cui più ampiamente MARELLA,
il diritto di famiglia fra status e contratto. Il caso degli accordi di
convivenza, in GRILLINI E MARELLA (curr.), Stare insieme. i regimi giuridici
della convivenza tra status e contratto, Napoli, Jovene, 2001, 3 ss.,
32 ss.]. In Marvin viene infatti affermato che gli accordi fra conviventi
sono contratti come tutti gli altri, in nulla differenti da un comune
contratto commerciale, come tali validi e vincolanti. D'un colpo il condizionamento
del femminile, che sul contratto aveva gettato addirittura l'ombra della
prostituzione, è cancellato per lasciare posto all'icona della
neutralità e della parità formale fra i contraenti. A ben
guardare, si scopre poi che l'operazione compiuta dalla Corte Suprema
della California è sottilmente permeata dalla consapevolezza della
specificità dei ruoli che la differenza di genere comporta pur
all'interno di un menage non fondato sul matrimonio. Sebbene infatti la
convivente di Marvin non possa esibire alcun documento che provi l'accordo
intercorso fra i due, la rinuncia della donna alla propria carriera di
showgirl per dedicarsi alla vita in comune, il lavoro prestato nell'ambito
domestico, sono ritenuti dai giudici il segno di un accordo implicito
fra i partner, secondo lo schema dell'implied-in-fact contract. La via
contrattuale è sostanzialmente piegata all'esigenza di trovare
una soluzione equa in favore di un soggetto giudicato socialmente più
debole. Non a caso Marvin fu da molti commentatori salutato come l'inizio
di una nuova stagione di paternalismo statuale. Di sicuro il principio
di diritto e la ratio decidendi della decisione vanno in due direzioni
divergenti riproducendo i due corni di un dilemma che il femminismo giuridico
ha battezzato come il dilemma della differenza. Da una parte l'affermazione
dell'uguaglianza formale fra i contraenti, che conferisce pari dignità
ai soggetti coinvolti, ma lascia inalterate le condizioni di diseguaglianza
sociale. Dall'altra la ricerca di una soluzione che tuteli il soggetto
più debole perché tale, in ciò perpetuando lo stigma
sociale dell'inferiorità di un genere all'altro.
Nel femminismo giuridico il dilemma traduce due diversi modi di valutare
il rapporto fra soggetto femminile e contratto/mercato. Da un lato la
tendenza a vedere il ricorso al contratto come empowering, come strumento
per conferire alle donne un maggior potere nel fissare le condizioni della
relazione con l'altro sesso. Tipica l'enfasi posta sulla libertà
della donna di disporre contrattualmente della propria capacità
riproduttiva (SHALEV, op.cit., passim). Dall'altro la consapevolezza che
una condizione sociale di inferiorità o, quanto meno, di maggiore
vulnerabilità, non sia colmata dalla possibilità di negoziare,
ma semmai sia da essa acuita, come sembra accadere alle donne divorziate
per effetto della diffusione dei prenuptial agreements in America [BROD,
Premarital Agreements and Gender Justice, 6 Yale J.L. & Feminism 229
(1994)].
Anche in questo settore delle relazioni familiari, il passaggio dalla
indisponibilità dei diritti connessi allo status di coniuge all'affermazione
della piena libertà contrattuale passa attraverso il disconoscimento
dei condizionamenti sociali ed economici legati alla differenza di genere.
Per tutta una prima fase, gli accordi stipulati dai coniugi per regolare
le conseguenze economiche del divorzio sono stati considerati contrari
alla public policy e quindi invalidi in quanto tali da incoraggiare ed
indurre i coniugi stessi a divorziare. Alla base di questo orientamento
era l'idea che fosse preciso interesse dello stato proteggere la stabilità
della famiglia, interesse a cui esplicitamente si legavano considerazioni
di carattere economico, e cioè il timore che il riconoscimento
della validità di accordi volti a disconoscere la contitolarità
della proprietà coniugale in capo alla moglie o addirittura il
suo diritto al mantenimento a seguito del divorzio, avesse infine l'esito
di creare una schiera di donne prive di mezzi di sostentamento e sostanzialmente
a carico dei programmi di previdenza statuali. Il mutamento di giurisprudenza
avviene all'insegna della celebrazione dell'emancipazione femminile: in
Simeone v. Simeone la Corte Suprema della Pennsylvania espressamente afferma
che gli innegabili progressi nella condizione sociale della donna, la
raggiunta indipendenza e l'attuale parità di opportunità
rispetto all'uomo rendono ogni limite alla libertà contrattuale
nel campo delle relazioni coniugali del tutto anacronistico, almeno con
riguardo alle questioni di carattere patrimoniale. Il ragionamento della
corte prelude all'accoglimento di una logica contrattuale informata alla
astratta parità di condizioni fra i contraenti. Nel tempo anzi
la vecchia tesi della nullità degli accordi in quanto idonei ad
indurre i coniugi al divorzio subisce un completo ribaltamento: molte
corti asseriscono ora che la certezza nella validità dell'accordo
prematrimoniale è quanto garantisce la buona riuscita e la durata
di un matrimonio. Il che, oltre a ricordare la vecchia massima "patti
chiari, amicizia lunga", presuppone un pari peso dei partner nel
determinare il contenuto dell'accordo ed un'eguale soddisfazione per il
suo tenore complessivo. Sulla preoccupazione delle corti per l'altissima
percentuale di divorzi pronunciati ogni anno negli Stati Uniti si innesta
un motivo classico del liberismo: la fiducia in un regime che privilegia
le scelte individuali, operate attraverso l'esercizio della libertà
contrattuale, piuttosto che le decisioni collettive affidate al legislatore,
è alimentata dalla convinzione che esso sia maggiormente in grado
di rivelare le preferenze dei soggetti. E poiché le preferenze
individuali non sono immediatamente rilevabili, si presume che quando
le parti di un contratto addivengono volontariamente allo scambio, lo
facciano nella convinzione di massimizzare la propria utilità.
Per questo motivo, un accordo fra i coniugi, se efficiente, sarebbe sempre
preferibile al regime legale, perché le parti sono meglio in grado
del legislatore di definire qual è il loro interesse e di realizzarlo.
Senonché la questione del bargaining power nelle relazioni di coppia
è questione spinosa e non la si risolve richiamando l'accesso delle
donne al mercato del lavoro come indice della raggiunta parità
all'interno della famiglia. In realtà la forza contrattuale delle
donne nei rapporti coniugali è normalmente e tendenzialmente minore,
perché minore è il loro potere contrattuale sul mercato.
E il loro potere contrattuale sul mercato è fortemente condizionato
dalla ripartizione diseguale delle risorse endofamiliari fra i generi.
Ma la mera adesione ad una retorica di mercato di taglio classico tende
a mascherare tutto questo. Già una tendenza diffusa a ricostruire
storicamente il matrimonio come uno scambio, in cui la donna cede l'accesso
al proprio corpo, la propria capacità riproduttiva, i propri servizi
domestici in cambio di mantenimento e protezione da parte dell'uomo, condiziona
la valutazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia
e propone la condizione femminile nei suoi esiti come frutto di una negoziazione,
ciò che è stato 'bargained for' (WIEGERS, cit.). In questa
cornice, e nella misura in cui il consenso si definisce in termini di
razionalità e libera scelta, gli accordi fra i coniugi evocano
l'immagine della libertà contrattuale come strumento principe di
autodeterminazione per uomini e donne, e gli effetti del suo esercizio
sono considerati in sé 'buoni', in quanto voluti, scelti, desiderati
da entrambi i contraenti, quali che siano le condizioni economiche e sociali
che direttamente o indirettamente condizionano quella scelta. Tuttavia,
se nella logica del mercato è vero che gli individui, considerati
come aggregato, sono resi 'better off' dalla contrattazione, è
altrettanto vero che ce ne sono alcuni che risultano 'più better
off' di altri (C. ROSE, Bargaining and Gender, cit.). La 'propensione
alla cooperazione' diffusamente attribuita alle donne comporta ad es.
che l'eventuale controparte contrattuale, sulla base di questo presupposto,
esternalizzi sul partner femminile i costi del mantenimento in vita del
rapporto contrattuale, ossia le faccia 'pagare' la sua maggiore attenzione
per il buon andamento della comune relazione d'affari, con la conseguenza
che il profitto prodotto dalla transazione risulterà infine non
equamente distribuito fra i contraenti. Ed è abbastanza normale
che questa stessa dinamica si replichi nel momento in cui moglie e marito
negoziano intorno al loro futuro divorzio.
Inoltre, se è alquanto scontato che nella relazione familiare,
cioè in un contesto apparentemente distinto dai rapporti di mercato,
l'uomo si approfitti dello spirito 'cooperativo' e solidale della moglie
o compagna per scaricarle addosso una buona parte delle fatiche del menage
comune, è meno seriamente considerato che questo finisce col pesare
sulla 'valutazione' cui una donna va incontro sul mercato del lavoro.
Col risultato di essere impiegata con maggiore difficoltà e con
minori aspettative di carriera e di retribuzione. Parimenti si profila
più difficile l'accesso di una donna al credito: stante il quadro
qui delineato, è normale che una donna che voglia intraprendere
un'attività imprenditoriale o commerciale e così gettare
le basi della propria indipendenza economica, incontri una maggiore diffidenza
da parte delle banche, diffidenza cui corrispondono porte chiuse o, nella
migliore delle ipotesi, condizioni di credito peggiori e tassi d'interesse
più elevati.
Se gli esiti delle relazioni di mercato per le donne sono complessivamente
meno fortunati rispetto allo standard maschile, il risultato più
evidente e grave può essere una minore propensione della famiglia
a investire nell'educazione delle figlie femmine, ciò che impedirà
loro di essere sufficientemente 'appetibili' sul mercato del lavoro, rendendole
complessivamente meno dotate di potere contrattuale, sul mercato come
nella famiglia. E questo in accordo con un elementare principio della
bargain theory secondo cui la capacità di negoziazione di un individuo
in un dato contesto è fortemente condizionata dalle bontà
delle alternative di cui gode al di fuori di quel contesto [per un'applicazione
del principio ai prenuptial agreements in relazione alle influenze provenienti
sia dal mercato del lavoro che dal 'mercato' del matrimonio, cfr. A.L.WAX,
Bargaining in the Shadow of the Market: Is There a Future for Egalitarian
Marriage? 84 Va. L. Rev., 509 (1998)].
In sostanza, la sola convinzione che le donne siano 'più' propense
a cooperare è in grado di peggiorare la loro condizione di partenza
secondo un tipico effetto-domino, che non conosce distinzioni fra sfera
domestica e sfera esterna.
Perciò la contrattualizzazione del regime della famiglia non può
di per sé essere considerata un momento di svolta nella costruzione
di un modello egalitario di famiglia, almeno nel senso che non è
da sola sufficiente ad operare un mutamento sociale così profondo.
Ma torniamo alla vicenda americana. Per una certa fase
i proclami à la Simeone non hanno impedito alle corti di considerare
la particolarità della contrattazione all'interno delle relazioni
di coppia e di dare rilievo ad eventuali condizioni di vulnerabilità,
tanto economica che emotiva, di un coniuge nei confronti dell'altro. In
particolare, le corti hanno messo a punto un test di fairness, sia procedurale
che sostanziale, dell'accordo prima di decretarne senz'altro la validità
.
Inevitabilmente, quando il controllo giudiziale si appunta sul momento
della formazione del consenso e tocca la volontà di contrattare
come espressione della scelta razionale propria dell'homo oeconomicus,
protagonista delle relazioni di mercato, la differenziazione dei ruoli
sociali nella relazione matrimoniale, la disparità di bargaining
power fra gli sposi vengono a galla e filtrano pur attraverso lo strumentario
del diritto comune dei contratti, condizionando la validità dell'accordo.
Proprio la tendenza delle corti a portare in esponente, ove ricorrente,
la fragilità del coniuge di sesso femminile nella sua veste di
contraente, provoca infine un riassestamento dell'intera materia intorno
all'asse portante dell'uguaglianza formale delle parti del contratto.
Nel 1985 vede la luce lo Uniform Premarital Agreement Act (d'ora in poi
UPAA) che fissa i requisiti della validità degli accordi rielaborando
in senso ampiamente restrittivo i casi di unconscionability fino ad allora
individuati dal case law. La giustificazione di fondo è quella
dianzi illustrata, corrispondente alla convinzione che la stabilità
del matrimonio sia largamente affidata alla fiducia nella validità
degli accordi intercorsi fra i coniugi. L'UPAA viene accolto integralmente
in molti stati della nazione, in 21 per l'esattezza, ma gioca complessivamente
un'influenza ben più ampia sui diritti statuali: basti pensare
che attualmente in 41 stati dell'Unione le corti non applicano più
i tradizionali limiti imposti dal common law ai marital support waivers,
ossia alle clausole che prevedono la rinuncia da parte della moglie ad
ogni forma di mantenimento successivo al divorzio. Con lo UPAA trionfa
insomma l'idea che non vi siano impedimenti sociali o economici di sorta
a fare di una moglie un 'buon contraente', perfettamente in linea con
le doti di razionalità richieste all'homo oeconomicus. Non per
nulla esso rilancia la mistica del consenso e della volontà come
giustificazione principe della vincolatività del contratto, forma
giuridica dell'ideale della rational choice, allo stesso tempo marginalizzando
quegli equitable interests, versione overseas della continentale buona
fede oggettiva, che hanno segnato sino ad ora i più recenti sviluppi
del diritto dei contratti. Ed infatti le disposizioni dello UPAA elidono
la seconda delle due anime della dottrina dell'unconscionability, ossia
il controllo sulla ragionevolezza delle previsioni contrattuali. Alla
stregua dello UPAA, non si dà controllo nel merito del contratto
che non sia giustificato da un perturbamento nella formazione della volontà
del coniuge contraente, cosicché tutto ciò che è
frutto di consapevolezza equivale ad una scelta razionale che vincola
colui o colei che la compie a prescindere dal concreto tenore della contrattazione,
addossandogli o -le i rischi che è 'fisiologico' correre quando
si è sul mercato.
Ancora una volta il rilievo assoluto assunto dalla logica dell'uguaglianza
formale dei partners contrattuali bene corrisponde allo scenario delineato
dal 'dilemma della differenza': l'enfatizzazione dell'astratta parità
di condizioni fra i contraenti, giustificata in questo caso dai mutamenti
sociali prodotti dall'emancipazione della donna, inevitabilmente produce
l'effetto di sclerotizzare le disparità di fondo, laddove - si
capisce - esistano. Dunque di rendere le donne in concreto sempre più
distanti dal modello dell'individuo che razionalmente compie le sue scelte
nel mercato.
Ma c'è di più. In un settore della contrattualistica tendenzialmente
'neutro' (rispetto al genere) ed economicamente più ampio e rilevante
come quello delimitato dallo Uniform Commercial Code, la parità
formale fra i contraenti non è il fulcro della disciplina e la
dottrina dell'unconscionability spiega largamente la sua influenza [BIX
B., Bargaining in the Shadow of Love: the Enforcement of Premarital Agreements
and how we think about Marriage, 40 Wm and Mary L. Rev. 145 (1998)]. Con
l'effetto, paradossale, di rendere i valori di equità e di fairness
reciproca più rilevanti nelle relazioni di mercato, e quindi nei
rapporti che si stringono fra estranei, che nelle relazioni familiari,
quando la libertà contrattuale trova espressione negli accordi
stipulati fra coniugi. Il che riconfigura la dicotomia famiglia/mercato
in termini esattamente opposti rispetto al quadro tradizionale, che vede
il regime giuridico della comunità familiare ispirato alla solidarietà
e all'altruismo e il diritto dei contratti retto dall'individualismo e
dalla competizione.
Va peraltro sottolineato che la tendenza inaugurata dallo UPAA va consolidandosi.
Sempre meno di frequente le corti statunitensi intervengono nel merito
di quegli accordi che prevedono la rinuncia dei coniugi al mantenimento
successivo al divorzio (lo UPAA considera valido questo genere di accordi
salvo quando rendano il coniuge rinunciatario indigente a tal punto da
dover gravare sull'assistenza pubblica). In California, stato che non
ha accolto integralmente lo UPAA, escludendo dallo statutory law proprio
la disposizione riguardante i marital support waivers (§ 3 a-4),
la Corte Suprema è intervenuta a sostegno della piena validità
di tali accordi, affermando la loro compatibilità con la public
policy sulla base della mutata considerazione che il sistema giuridico
del 21° secolo riserva all'essenza del matrimonio, alla sua durata
e al suo scioglimento e sottolineando, sotto il primo profilo, in particolare,
come si sia passati da un'idea del matrimonio come fonte per le donne
di un entitlement ad essere mantenute a vita, ad una concezione meramente
temporanea di ciò che in Italia si definisce 'solidarietà
postconiugale', alla luce della quale il mantenimento successivo al divorzio
deve essere garantito solo fintanto che il coniuge più debole non
abbia guadagnato la propria indipendenza economica [in re Marriage of
Pendleton, Super Ct. S070018 (2000)]. Anche in questo caso, in sostanza,
la libertà contrattuale all'interno del matrimonio è difesa
e sostenuta in virtù di motivazioni volutamente impermeabili a
quella differenziazione dei ruoli che ancora diffusamente permea la relazione
coniugale, come in parte chiarisce la stessa dissenting opinion, facendo
delle mogli dei soggetti tendenzialmente più esposti al rischio
di impoverire a seguito del divorzio.
1.3. Accordi e regime patrimoniale primario. Appunti per
una comparazione.
Lo stato della disciplina degli accordi in vista del divorzio negli Stati
Uniti evidenzia nel complesso una forte affermazione della libertà
contrattuale quale quintessenza del 'diritto degli eguali'. Quest'impostazione,
come poi si dirà, non è esente da critiche da parte della
stessa dottrina americana, auspice non tanto di una correzione dell'attuale
regime giuridico della famiglia in senso paternalista, quanto di un suo
adeguamento alle tendenze più recenti del diritto dei contratti.
Preliminarmente va però osservato che il dibattito sviluppatosi
oltreoceano, di cui si è qui dato un breve resoconto, riguarda
essenzialmente gli accordi stipulati dai futuri sposi prima del matrimonio,
quando non sono ancora noti l'andamento che il menage familiare assumerà
e le risorse che ciascuno dei coniugi profonderà nella vita comune,
né, tanto meno, quanto ciascuno dei due coniugi sarà economicamente
vulnerabile rispetto al divorzio. Questo spiega perché le cautele
che ancora circondano la validità di questi accordi riguardino
prevalentemente la formazione del consenso, tanto con riguardo ad eventuali
errori o difetti di informazione (eventualmente occultate dalla controparte)
sulla effettiva consistenza del patrimonio dello sposo, quanto in relazione
alla presenza di possibili motivi di coazione alla sottoscrizione dell'accordo
stesso (es. pressante coinvolgimento emotivo dato dall'innamoramento,
paura di perdere l'amato e la possibilità di sposare di fronte
ad una gravidanza in corso o, addirittura, minaccia di non concludere
più le nozze a poche ore dalla celebrazione del matrimonio).
Ora, sebbene la casistica italiana è, come vederemo fra poco, distante
dalla tipologia del prenuptial agreement, questa è la prospettiva
che va prefigurandosi anche per noi una volta che l'orientamento della
Cassazione dovesse mutare, cosa che sta peraltro lentamente avvenendo
(v. Cass., 8109/2000, infra). Già in Germania, dove lo spazio riservato
alla libertà contrattuale in questo settore è notevolmente
più ampio, tal genere d'accordi è molto diffuso, come anche
si evince dal caso oggetto di una recente e importante decisione del Bundesverfassungsgericht,
cui si farà in seguito riferimento (infra, § 2.4).
Ma in una mutata prospettiva, che è quanto parte della nostra dottrina
auspica da qualche tempo (BARGELLI, L'autonomia privata nella famiglia
legittima, cit.; FERRANDO, OBERTO, ZOPPINI, Tentativo di inventario per
il 'nuovo' diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in Riv.crit.dir.priv.,
2001, 335), un altro profilo delle relazioni 'negoziali' fra i coniugi,
molto evidente nel sistema nordamericano, sottaciuto da noi, finisce col
rivelare aspetti più problematici di quanto non sia finora apparso.
Faccio riferimento al momento della scelta del regime patrimoniale, comunione,
separazione dei beni, o altro, che, conglobato com'è attualmente
nel regime legale del matrimonio-rapporto, non desta alcuna particolare
preoccupazione negli interpreti - non problemi di libertà del consenso,
non problemi di equità sostanziale con riguardo agli effetti della
convenzione - formalmente in quanto parte integrante del diritto di famiglia
come diritto speciale, e dunque in perfetta armonia coi suoi principi
informatori di solidarietà, altruismo, ecc.; sostanzialmente in
quanto l'asserita nullità degli accordi contenenti rinuncia o riduzione
del diritto al mantenimento, costantemente ribadita dalla Cassazione,
comunque fa dell'assegno divorzile un baluardo rispetto ad una scelta,
quella della separazione dei beni, eventualmente fatta in danno al coniuge
economicamente più debole. Negli Stati Uniti, invece, i premarital
agreements sono egualmente volti a derogare tanto al dovere di mantenimento
quanto al regime di divisione dei beni acquistati durante il matrimonio
che secondo il common law scattano al momento del divorzio. Va anzi detto
che i profili di fairness procedurale o di turbamento nella formazione
del consenso sono ritenuti più pressanti negli accordi riguardanti
la divisione della marital property che negli altri. L'esperienza americana
testimonia di come l'apertura alla contrattualizzazione delle relazioni
fra i coniugi coinvolga l'intero regime patrimoniale, senza possibilità
di differenziare diritto comune dei contratti e specialità del
diritto di famiglia, mercato e sfera domestica.
1.4. L'isola che non c'è. La specialità
del diritto di famiglia e i valori in gioco
Come si è dianzi notato, l'approccio del giurista tradizionale
è indifferente alla differenza di genere, pur quando essa si presenta
come un dato strutturale, com'è nel caso degli accordi fra i coniugi.
Ma, come si è pure accennato, esso è per contro sensibile
alle specificità che il diritto di famiglia presenta rispetto al
diritto patrimoniale privato. Ed è esattamente da questo angolo
visuale che gli accordi stipulati dai coniugi in vista del divorzio sono
riguardati nel dibattito che si è svolto in questi anni in Italia.
Il proprium e la problematicità di tali convenzioni non è
tanto identificata nella particolarità della situazione in cui
le parti addivengono al contratto, al coinvolgimento emotivo ed affettivo
che può turbare la volontà dei contraenti, quanto nella
sostanziale indisponibilità del complesso di situazioni giuridiche
che fanno capo allo status coniugale, nella tendenziale inderogabilità
del regime giuridico della famiglia. E ciò in quanto la famiglia
è retta, e non può che essere retta, dalla solidarietà
reciproca dei suoi membri ed il suo regime giuridico necessariamente deve
tendere alla realizzazione di quel valore. Questa la ragione di fondo
per cui l'autonomia privata all'interno della famiglia, ove ammessa, non
può che esercitarsi entro precisi limiti e secondo un suo speciale
statuto (BARGELLI E BUSNELLI, Convenzione matrimoniale, Enc.dir. Aggiornamento,
IV, Milano, 2000, 438) e non deve mai confondersi col diritto comune dei
contratti, luogo della competizione e dell'individualismo.
Strettamente correlato all'idea della contrapposizione fra valori di solidarietà
e altruismo e logica del mercato è l'argomento dell'intreccio di
pubblico e privato all'interno del regime giuridico della famiglia. Intreccio
che tenderebbe oggi ad assestarsi verso un equilibrio - o un compromesso
- in cui la componente privatistica che si manifesta attraverso lo spazio
accordato alla libertà negoziale dei coniugi, prevarrebbe rispetto
ad un'impostazione pubblicistica delle relazioni familiari (cfr. le notazioni
di ALPA E FERRANDO, Se siano efficaci - in assenza di omologazione - gli
accordi tra coniugi separati con i quali vengono modificate le condizioni
stabilite nella sentenza di separazione relative al mantenimento dei figli,
in AA.VV., Questioni di diritto patrimoniale della famiglia, Padova, 1989,
505 ss.).
Storicamente, come tutti sanno, il richiamo al carattere originariamente
privatistico del regime della famiglia non è semplicemente equivalso
a reclamarne l'appartenenza ad una delle tradizionali partizioni del diritto
statuale, ma ha invece espresso, da una parte, il rifiuto per una visione
autoritaria della famiglia e, dall'altra, la tendenza ad assimilare l'inclusione
a pieno titolo nel diritto privato ad una sottrazione dell'istituzione
famiglia dall'ingerenza statuale, ovvero dall'intervento del diritto stesso.
Secondo un'accezione che il termine privato di regola non assume quando
riferito alle relazioni di mercato. O meglio assume solo ove esso venga
univocamente fatto coincidere con una concezione liberista del mercato
(laissez faire).
E infatti la civilistica italiana, per fare un esempio noto, è
passata da un'accezione di famiglia quale cellula primaria della nazione
(CICU, Lo spirito del diirtto familiare nel nuovo codice civile, Riv.dir.civ.,
1939, 3, e ID., Principi generali del diritto di famiglia, Riv.trim.dir.proc.civ.
1955, 1), alla suggestione di una comunità familiare 'intimista',
"isola che il mare del diritto può solo lambire" (JEMOLO).
Ma il trascorrere da un approccio culturale nettamente pubblicistico ad
una concezione, più che privatistica, privata della famiglia, secondo
un percorso che segna uno spostamento di centottanta gradi nel quadro
dell'ordinamento giuridico, non ha seriamente scalfito l'idea che la famiglia
persegua, ed abbia a perseguire, la solidarietà e non l'interesse
egoistico degli individui che la compongono. Non a caso anche attualmente
la disciplina dell'assegno divorzile si assume ispirata all'idea della
'solidarietà postconiugale'. Una prima notazione merita allora
di essere fatta. Nel corso di un settantennio il sistema giuridico (italiano,
in questo caso, ma l'itinerario è rintracciabile anche altrove)
ha tentato di promuovere il valore della solidarietà familiare
e, con esso, la specialità del diritto di famiglia, secondo strategie
eterogenee, talora opposte, del tutto incoerenti fra loro. E comunque
riproducendo, tanto nell'alveo di una concezione privatistica della famiglia,
quanto all'interno di un'impostazione statalista, la tradizionale dicotomia
famiglia/mercato.
Tutt'oggi il dibattito sulla validità degli accordi fra i coniugi
risente di quest'impostazione dicotomica secondo cui a) la famiglia è
incomparabile con il mercato perché è sostenuta da valori
diversi (come detto: solidarietà v. individualismo), per cui l'apertura
alla libertà contrattuale viene quasi automaticamente fatta coincidere
con un attentato ai valori dell'altruismo e della solidarietà coniugali.
In questo senso la contrapposizione all'area del mercato è tuttora
garantita dall'impronta paternalistica della disciplina. Esemplificando,
ancora in diretto riferimento al sistema italiano: dallo strumento dell'indisponibilità
degli status, che è quanto consente la preservazione del valore
della solidarietà coniugale anche in sede di negoziazione sulle
conseguenze patrimoniali del divorzio. Ovvero dalla definizione di un'area
speciale di negozialità, quella delle convenzioni matrimoniali,
che per il fatto di esibire una disciplina propria, diversa da quella
contrattuale e presidiata da norme inderogabili, consente l'espressione
dell'autonomia privata degli sposi, ma si sottrae alla sfera del mercato
per essere ispirata alla solidarietà, non alla logica dello scambio,
in ciò ribadendo la peculiarità del diritto di famiglia
rispetto al diritto comune. B) Viceversa la retorica del mercato (meno
pubblico, più privato) trasposta nell'orbita della famiglia equivale
più che altrove a frontiera di libertà, di modernità,
forse di democraticità, sicuramente di autodeterminazione della
persona, contro un regime legale che già di per sé, in quanto
fonte di regolamentazione eteronoma, è avvertito come il retaggio
di una visione pubblicistica e autoritaria della famiglia, ormai tramontata.
Ora, la fondatezza della contrapposizione fra famiglia e mercato, così
come della dinamica diritto pubblico/diritto privato, Stato v. autonomia,
all'interno dei due termini della dicotomia, è attaccabile da vari
punti di vista.
Sul piano della pretesa inconciliabilità dei valori che rispettivamente
sorreggono famiglia e mercato, innanzitutto. Una prospettiva antagonista
a quella dominante si incarica di mettere in evidenza il lato oscuro della
sfera domestica e delle relazioni familiari. Invero, si osserva, il regime
giuridico della famiglia contiene proprio al suo interno quei valori di
egoismo individualista e competizione che implicitamente si propone di
contenere e combattere: come l'analisi marxista del diritto e il pensiero
femminista radicale hanno sottolineato, la famiglia non è un'oasi
che si sottrae alla logica dello scambio e della commercializzazione dei
valori ma è una delle sue fonti (D.RHODE, Justice and Gender, Harvard
University Press, 1989, p. 133 ss.). Le strutture della famiglia tradizionale
favoriscono il consumismo egocentrico, sostengono, anziché contrastare,
la ricerca del benessere per una cerchia assai ristretta di individui
a scapito degli interessi della comunità allargata. Cosicché
il paradigma comunitario, formalmente alla base dell'istituzione famiglia,
risulta in realtà percorso proprio da quei motivi (individualismo
ed egoismo) che dovrebbero riguardare esclusivamente le relazioni di mercato.
L'analisi decostruttiva si propone quindi di mostrare l'infondatezza della
contrapposizione famiglia/mercato, al fine di smentire che il diritto
di famiglia è interamente informato alla solidarietà e all'altruismo,
mentre il diritto dei contratti è totalmente dominato dalla logica
individualista. Il dibattito sollevato negli Stati Uniti dall'introduzione
dello UPAA ha messo chiaramente in evidenza la presenza di una tensione
fra solidarietà e individualismo all'interno del diritto dei contratti
e non nella contrapposizione fra famiglia e mercato, mostrando come la
scelta cruciale in tema di accordi fra coniugi non risieda nell'alternativa
fra paternalismo legislativo e libertà contrattuale, ma si ponga
piuttosto fra diversi modelli di riferimento all'interno della teoria
del contratto. Ed allora la dissoluzione dell'opposizione criticata si
ottiene proprio dimostrando che tanto il diritto di famiglia quanto il
diritto dei contratti contengono al proprio interno espressioni di individualismo
e motivi di solidarietà e che quest'ambivalenza si ritrova nel
rapporto con l'interesse e/o l'ingerenza pubblica, che non può
dirsi sempre pervasiva nell'un settore (famiglia intesa come istituzione,
status), necessariamente marginale nell'altro (libertà contrattuale).
In realtà il quadro di un mercato basato sull'egoismo, di una famiglia
fondata sull'altruismo non è credibile. Mercato e famiglia sono
sempre state istituzioni interdipendenti nella costruzione dei ruoli sociali
attribuiti ai sessi. E d'altra parte non sono pochi i tentativi, vicino
a noi quello del fascismo, di costruire le relazioni di mercato come strumenti
di cooperazione e non di competizione fra le parti secondo il modello
comunemente ascritto alle relazioni familiari. (Cfr. A. SOMMA, Il diritto
fascista dei contratti: raffronti con il modello nazionalsocialista, in
Riv. crit. dir. priv., 2000; di recente una riscoperta del modello 'cooperativo'
nel contratto si deve alla teoria del Social Contract Law, su cui v. da
noi ancora A. SOMMA, Il diritto privato liberista, in Riv.trim.dir. e
proc.civ., 2001).
Con riferimento al tema degli accordi fra i coniugi, l'idea di preservare
i valori della famiglia erigendo un regime giuridico che isoli le manifestazioni
'consentite' dell'autonomia privata dal diritto comune dei contratti trascura
di considerare che lo spirito di cooperazione e la vocazione relazionale
che dovrebbero pervadere le relazioni familiari in contrapposizione all'individualismo
del mercato non sono restati estranei allo sviluppo del capitalismo, né
tanto meno, alla teoria del contratto. E, d'altra parte, l'enfasi spesso
posta sulla centralità degli status nel diritto di famiglia non
può cancellare il fatto che la negoziazione intorno alla titolarità
dei diritti, degli entitlements, pervade entrambe le sfere, seppure, forse,
con una diversa visibilità, e gioca all'interno di entrambe secondo
il meccanismo di osmosi che si è illustrato (supra, § 1.2),
così da essere cruciale rispetto alla costruzione complessiva dei
ruoli sociali degli individui.
Analogamente, la contrapposizione fra famiglia e mercato non può
giocarsi sulla base del diverso spazio che l'intervento dello Stato, ossia
la componente pubblicistica dell'ordinamento, avrebbe all'interno di ciascun
settore. La contiguità fra famiglia e mercato anche sotto questo
profilo è stata efficacemente spiegata utilizzando quegli stessi
argomenti che i realisti americani avevano usato negli anni '30 del secolo
scorso per criticare la mistica della libertà contrattuale [OLSEN
F., The Family and the Market. A Study of Ideology and Legal Reform, 96
Harv. L.Rev 1497 (1983)]. Nel muovere dal modello dello status, struttura
giuridica fondante del periodo feudale, tanto il mercato che la famiglia
seguono infatti le stesse tappe, non già percorsi divergenti. È
semmai vero che la famiglia evolve più lentamente, ma, nel modificarsi
fino ad assumere la fisionomia che le è propria nel diritto moderno,
segue il modello del mercato: nel XIX sec. l'uguaglianza formale fra i
soggetti propria delle relazioni del mercato e la politica di laissez
faire dello stato nei confronti degli scambi sono visti come modello verso
cui la famiglia deve tendere, superando le disuguaglianze e l'ordine gerarchico
vigenti al suo interno. Nella nostra cultura giuridica quest'idea si traduce
nell'aspirazione alla non giuridificazione della sfera domestica, lasciando,
secondo la fortunata formula di Jemolo, che il diritto si limiti a lambire
la famiglia, come fosse un'isola al suo interno. Ed è un'aspirazione
che permane come motivo costante in letteratura, suggerendo altresì
l'idea - qui coniugata alla concezione del diritto di famiglia come diritto
di serie B, proprio perché diverso dal diritto patrimoniale privato
- che il diritto di famiglia sia concepibile come tale solo in quanto
disciplina della patologia delle relazioni domestiche (NICOLÒ);
e che riemerge oggi con nuova vitalità ove si sostiene la centralità
dell'autonomia negoziale dei coniugi e la necessità di un riconoscimento
ancor più ampio nell'economia complessiva del diritto di famiglia.
In una fase storica successiva, in epoca di welfare state, gli interventi
pubblici correttivi del mercato e l'affermazione dell'uguaglianza sostanziale
sono il paradigma moderno cui conformare una famiglia già posta
al riparo dalle interferenze statuali e quindi in balìa delle disparità
di potere esistenti fra i sessi (questo essendo il senso vero dell'affermazione
di Jemolo). È questo il modello in qualche misura ancora presente
nella riforma italiana del '75, in cui la parità fra i coniugi,
accanto alla realizzazione dei valori di solidarietà e altruismo
nei rapporti familiari, sono comunque garantiti dall'intervento pubblico
che si realizza attraverso l'imposizione di un regime legale tendenzialmente
inderogabile.
In questo evolvere sfalzato, mercato e famiglia vengono continuamente
contrapposti [emblematicamente JEMOLO, Sul diritto di famiglia (pensieri
di un malpensante), in Riv.dir.civ., 553, riproduce la contrapposizione
all'interno della famiglia stessa, proponendo una regolamentazione dei
soli rapporti patrimoniali]: competitivo l'uno, cooperativa l'altra; l'uno
fondato su un'etica individualistica, l'altra costruita sull'altruismo.
In accordo con la logica della contrapposizione dicotomica, la privatizzazione
che progressivamente riguarda mercato e famiglia comporta un ruolo diverso
dello stato: rispetto al mercato lo stato deve intervenire facendo rispettare
gli accordi fra i privati in quanto strumento di massimizzazione del benessere,
di realizzazione delle opportunità liberamente colte dall'individuo;
rispetto alla famiglia deve vigere un'idea di altruismo che comporta il
disinteresse per gli accordi assunti fra i membri al suo interno, secondo
la metafora dell'isola lambita dal diritto. Dappertutto, in occidente,
l'evoluzione ultima del diritto di famiglia avviene, si è detto,
all'insegna di un più consapevole approssimarsi della famiglia
alla logica del mercato e, segnatamente, del diritto dei contratti, passaggio
che si compie allorché gli accordi fra i coniugi sono riconosciuti
enforceable superando le riserve tradizionalmente imposte dalla specialità
del diritto di famiglia. Ma, come già osservato, persiste la tendenza
ad una contrapposizione ideologica fra famiglia e mercato pur all'interno
di questo percorso, nella misura in cui la vincolatività degli
accordi fra i coniugi viene ricostruita come una vittoria della libertà
contrattuale sul paternalismo legislativo. E tuttavia il mito del non
intervento del pubblico nella famiglia (così come il suo opposto)
è facile a sfatarsi sol che si consideri che a) la contrapposizione
fra intervento e non intervento dello stato nelle istituzioni sociali
si fonda su argomentazioni incoerenti ed è quindi falsa; b) le
affermazioni della libertà contrattuale all'interno della famiglia
sono tendenzialmente modellate sull'impronta del regime legale e ne riproducono
nei contenuti le linee-guida.
a) L'atteggiamento classico che si contrappone all'intervento del diritto
(o del pubblico) nella famiglia per solito si arresta di fronte ad eventi
considerati patologici nell'economia delle relazioni domestiche: tipicamente,
separazione e divorzio. Queste situazioni sono ritenute tali da giustificare
un intervento del diritto statuale nella famiglia che altrimenti non dovrebbe
essere consentito. L'argomento a favore dell'ampliamento dell'autonomia
privata nella crisi familiare sposta il baricentro del discorso sostenendo
che (anche?) in questa fase una regolamentazione di fonte non-eteronoma,
ovvero di fonte eteronoma ma non speciale, qual è il diritto generale
dei contratti, sia preferibile e (o perché) meno intrusivo. La
prima posizione presuppone che la famiglia esista a prescindere del diritto
che la regola. La seconda associa o sostituisce all'idea che la famiglia
possa esistere a prescindere dal diritto statuale, la convinzione che
il diritto dei contratti garantisca la libera autodeterminazione degli
individui, rimanendo estraneo alla definizione o al rafforzamento dei
ruoli sociali e dei rapporti di potere. Gioca in entrambi i casi l'idea
che possano coerentemente distinguersi politiche di intervento e policies
di non intervento del diritto statuale nella famiglia, così come
l'assunto (di rilevanza pregnante rispetto alla seconda posizione) che
ciò sia normalmente possibile fare rispetto ai rapporti fra diritto
e strutture del mercato (contratto, proprietà, responsabilità
per danni). È invece abbastanza ovvio che il diritto definisce
tanto le istituzioni del mercato, quanto la famiglia e i ruoli al suo
interno, cosicché non ha senso parlare di intervento o non intervento:
l'intervento si propone per il fatto stesso che il diritto in principio
stabilisce cosa ha da intendersi per famiglia, quali diritti e obblighi
definiscono il rapporto familiare come tale, conseguentemente chi è
sposato a chi, chi è figlio di chi, ecc.; determina cioè
i confini del regime della famiglia, per ciò stesso definendone
costantemente la sostanza e i ruoli al suo interno. L'ipotesi del non
intervento del diritto statuale nella famiglia risulta allora un falso
ideale, perché privo di un significato coerente [OLSEN, The Myth
of State Intervention in the Family, 18 Journal of Law Reform 835 (1985)].
È vero che l'immagine di una famiglia che preesiste al diritto
appare persino più credibile o più facilmente configurabile
di un mercato rispetto al quale il diritto resti estraneo, poiché
diffusa è l'idea della famiglia quale società naturale,
espressione di un mitico 'stato di natura' (in senso critico R. BIN, La
famiglia: alla radice di un ossimoro, 1066). E l'ideale del non intervento
su questo mito poggia, così come su una concezione giusnaturalista
dei diritti umani, in particolare: della privacy e dell'intimità
della comunità familiare e dei suoi membri. In concreto, invece,
il c.d. non intervento tende a rafforzare lo status quo. Ad esempio: fissato
storicamente un modello di famiglia patriarcale basato sulla potestà
esclusiva del padre-marito, appaiono per contro forme di intervento statuale
quelle politiche di riforma volte successivamente ad affermare la parità
fra i coniugi. Infatti, poiché lo status quo necessariamente muta,
la stessa nozione di non intervento, come peraltro il suo opposto, tende
a mutare di segno, ad assumere un significato instabile, incoerente. Alla
luce dell'esperienza passata e più recente, possiamo immaginare
almeno due modelli di non intervento radicalmente differenti. Un primo
modello, giusnaturalista, che ha esercitato una certa influenza sulla
nostra cultura giuridica del passato recente, secondo cui il diritto deve
in principo evitare di disciplinare la famiglia per salvaguardare al massimo
l'intimità dell'oikos (salvo definire cos'è famiglia, cosa
rende tale il rapporto familiare; salvo regolamentarne la patologia
).
Un secondo modello, mercantilista, oggi adottato dallo UPAA americano
e ben presente nell'attuale dibattito italiano (penso ad es. a OBERTO),
secondo cui i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti familiari sono
interpretati alla luce della logica degli eguali, propria di una certa
visione della libertà contrattuale, e implementati in un'ottica
di neutralità, cioè di indifferenza dello Stato rispetto
alla posizione delle parti e al contenuto dell'accordo (non così
BARGELLI, L'autonomia privata nella famiglia legittima, cit., e ZOPPINI,
L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo, cit.:
in entrambi ampi riferimenti all'esperienza tedesca degli Ehevertraege),
allo stesso modo in cui - secondo una visione in via di superamento -
si dà esecuzione ai rapporti giuridici fra estranei (salva la scelta
e l'adozione di regole che inevitabilmente influenzano il potere dei singoli
e dei gruppi coinvolti nel rapporto, in un senso o nell'altro
su
cui, da ultimo, DU. KENNEDY, La funzione ideologica del tecnicismo nel
diritto dei contratti, forthcoming in Riv.crit.dir.priv., 2002).
b) Restringendo lo sguardo alla questione della validità degli
accordi fra i coniugi in vista del divorzio, la stretta connessione fra
famiglia e mercato e la falsità di una contrapposizione netta fra
paternalismo statuale e libertà contrattuale dentro (e fuori) la
famiglia, emergono poi sotto un ulteriore aspetto. La dicotomia criticata
non solo nasconde la 'porosità' reciproca dei processi che definiscono
la posizione delle persone all'interno della sfera domestica e, rispettivamente,
nel mercato; non solo ignora la sostanziale identità di valori
alla base dei rispettivi regimi giuridici e l'analogia di percorso da
essi compiuto nel forgiare i propri paradigmi. Infatti la prospettiva
di un'apertura della famiglia all'autonomia privata viene tendenzialmente
posta in contrapposizione alla definizione del contenuto degli entitlements
operata dal legislatore attraverso lo strumento dello status familiare,
come se l'avvento della libertà contrattuale nel regime della famiglia
importasse l'oblìo ovvero il completo stravolgimento di quanto
stabilito dalla legge con riguardo alle conseguenze patrimoniali e personali
del divorzio. È invece intuitivo che l'autonomia contrattuale,
ove ammessa, si dispieghi lungo le linee tracciate dalla legislazione
in materia. Gli accordi fra i coniugi tendono infatti a forgiarsi all'ombra
del regime legale vigente, con la conseguenza di non avere effetti redistributivi
sensibilmente diversi da quello. Non per nulla la femminilizzazione della
povertà denunciata dalle indagini di sociologi e economisti colpisce
in occidente le donne divorziate in particolare, secondo una dinamica
che tende a determinarsi comunque in seguito al divorzio, sia che si applichi
il regime legale, sia che si faccia ricorso a soluzioni convenzionali
(anche se in quest'ultimo caso il decremento del livello di benessere
sembrerebbe più preoccupante).
Una notazione per tutte: il regime legale del divorzio cui il ricorso
all'autonomia contrattuale mira a derogare, non tiene nel debito conto
le espressioni massime della solidarietà fra i coniugi: gli investimenti
in capitale umano e la perdita di opportunità di chi (la moglie)
si dedica totalmente o prevalentemente alla famiglia, sacrificando le
proprie potenzialità professionali e reddituali per il buon andamento
del comune menage e a vantaggio delle prospettive di successo dell'altro
coniuge (in tal senso, ad es. Cass., 20 dicembre 1995, n. 13017, in Giust.civ.,
1996, I, 1694). Da questo punto di vista un regolamento convenzionale
delle conseguenze patrimoniali del divorzio potrebbe in teoria essere
migliorativo della condizione del coniuge più debole e il contratto
esprimere un tasso di solidarietà postconiugale maggiore dello
stesso regime legale. Nell'ipotesi normale le deficienze di quest'ultimo
condizioneranno (negativamente) la regolamentazione negoziale degli effetti
del divorzio, come si cercherà di mettere successivamente in evidenza,
attraverso l'analisi della casistica giurisprudenziale .
1.5. Marriage as signal.
Nell'alternativa fra una concezione del matrimonio interamente affidata
alla fisionomia imperativamente delineata dal suo regime legale ed equivalente
ad una fonte di status che il sistema sottrae alla negoziabilità
e al mercato, e una visione interamente 'contrattualizzata' dello stesso,
secondo l'idea, insieme semplicistica e manichea, per cui lo Stato non
deve entrare nelle relazioni familiari e il loro regime deve essere affidato
all'autonomia delle parti, c'è dunque molto di forzato e di falso.
D'altra parte, la prima alternativa non corrisponde più alla realtà
dei sistemi giuridici occidentali, come può facilmente desumersi,
per quanto riguarda il nostro sistema, dal regime legale del matrimonio,
che con la riforma del 1975 vede un significativo avanzamento dell'autonomia
privata (G. FERRANDO, XXXXXXX), pur nel quadro di una rete di relazioni
connotate dalla logica dello 'status'. Ciò ha senz'altro mutato
il significato del matrimonio nel nostro paese, così come ovunque
lo ha mutato l'introduzione del no-fault divorce, cioè di un regime
divorzile non più fondato sulla colpa di uno dei coniugi, ma liberamente
azionabile dalla loro volontà, singola o congiunta. Si è
infatti passati da una concezione del matrimonio come rapporto destinato
a durare l'intera vita, in cui hanno la prevalenza gli interessi della
comunità familiare su quelli dei singoli, ad una visione del rapporto
come tendenzialmente stabile ma suscettibile di scioglimento laddove 'non
funzioni' più, e in cui i diritti e gli interessi dei singoli hanno
un peso più rilevante, essendo essi stessi considerati momento
di emersione dei valori comunitari della famiglia (BESSONE, Rapporti etico-sociali,
in Commentario alla Costituzione a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1976,
sub art. 29, 36 ss.).
La seconda alternativa ha attualmente una forza d'attrazione ben maggiore
e merita qualche ulteriore riflessione, al di là di quanto si è
già osservato in merito al carattere fortemente ideologico che
assume in contrapposizione ad un modello di famiglia interamente improntato
all'intervento pubblico e al paternalismo legislativo. Indubbiamente un'ulteriore
accentuazione del peso dell'autonomia contrattuale nel regime del rapporto
fra i coniugi avrebbe l'effetto di modificare ancora il significato ed
il ruolo del matrimonio nella società. Ciò che allora si
impone all'osservatore che affronti la questione della 'contrattualizzazione'
dei rapporti familiari è il significato del matrimonio come 'segnale'
[TREBILCOCK, Marriage as Signal, in BUCKLEY (ed.), The Fall and Rise of
Freedom of Contract, Durham and London, 1999, 245], al di là della
sua maggiore prossimità alla sfera dello status piuttosto che a
quella del contratto. Nei sistemi giuridici attuali, in cui il processo
di 'privatizzazione' della famiglia è quanto meno avviato e vede
a suo fondamento la parità formale fra i coniugi e la loro legittimazione
a regolare i rapporti personali e patrimoniali in virtù di scelte
di autonomia, il matrimonio sopravvive e mantiene il suo ruolo rispetto
all'affermarsi di nuove e diverse forme di famiglia (dalle unioni di fatto
alle single parent-families) in quanto segnale della propensione dei partners
ad un rapporto il più possibile duraturo, nel quale ciascuno è
pronto a investire emotivamente e materialmente e dal quale ci si attendono
alcune garanzie precisamente sancite e presidiate dalla legge. Non a caso
il dato sociologico mostra significative differenze nella composizione
delle coppie sposate rispetto alle coppie conviventi al di fuori del matrimonio.
Nelle prime è ancora molto presente la specializzazione e la divisione
del lavoro fra i partner- l'uno, per solito la moglie, dedito all'andamento
della vita familiare, l'altro al lavoro nella sfera estradomestica
-
ed una notevole disparità di condizioni economiche fra loro, essendo
l'una assorbita parzialmente o esclusivamente al lavoro domestico non
retribuito e quindi economicamente dipendente dall'altro. Nelle coppie
conviventi more uxorio, per contro, l'indipendenza economica della donna
ed una condizione di sostanziale parità fra i partner vanno affermandosi
come la regola (V.POCAR, Il paradigma della diversità, in CNN Attività,
n. 3/2001, 80 ss.). Ne discende che chi sceglie il matrimonio mostra una
maggiore propensione all'investimento di capitale umano nella vita di
coppia in cambio della sua relativa stabilità e della sicurezza
economica fornita dal mantenimento. Pertanto se il matrimonio è
il simbolo di tutto questo, il suo regime giuridico deve in certa misura
rispondere a queste aspettative, pena la perdita totale di significato
sul piano sociale. Ecco che allora l'auspicata contrattualizzazione del
matrimonio deve comunque fare i conti con gli affidamenti suscitati dal
matrimonio stesso come istituzione, salva ovviamente la possibilità
che il sistema giuridico ripensi completamente la sua funzione e ne segnali
il mutamento attraverso la predisposizione di diversi regimi, di intensità
diversa, fra cui optare, come già avviene da noi in materia di
regime patrimoniale. Fino a quando ciò non avvenga, una sfrenata
'contrattualizzazione' non dovrebbe surrettiziamente alterare il 'segnale'
che il regime giuridico del matrimonio comunica ai consociati e che viene
accolto e rilanciato da chi lo elegga. Come è stato giustamente
notato [K. SILBAUGH, Marriage Contracts and the Family Economy, 93 Northwes.U.L.Rev.
65 (1998)], il dibattito sulla validità degli accordi in vista
del divorzio è in ultima analisi un dibattito sulla legittimazione
dei coniugi a definire il significato e la funzione del proprio matrimonio.
Nella misura in cui il senso del matrimonio come istituzione diviene unicamente
quello attribuitogli dagli sposi, al di fuori di qualunque tipizzazione
sociale (e senza schemi di sorta stabiliti dal diritto oggettivo), l'istituzione
cessa di essere tale.
Detto questo è poi interessante capire, sempre restando al di fuori
della logica che contrappone rigidamente la sfera domestica a quella del
mercato, come in concreto possa atteggiarsi il regolamento convenzionale
dei rapporti coniugali con particolare riguardo agli assetti patrimoniali
successivi al divorzio. Qui due questioni principali emergono: a) in che
misura gli accordi fra i coniugi in vista del divorzio riescano a distaccarsi
dal regime legale dello stesso, in che misura, come si è prima
accennato, ripercorrano invece le linee di tendenza dettate dal legislatore;
b) quale logica contrattuale informa gli accordi del diritto familiare,
se, in particolare, l'autonomia negoziale debba obbedire a criteri suoi
propri in quanto realizzantesi all'interno della famiglia (infra, spec.
§§ 2.3 e ss.).
1.6. Riconoscimento v. redistribuzione
Veniamo alla prima questione, che guarda all'ampliamento dell'autonomia
privata in rapporto al regime legale cui intende derogare.
La tendenza alla 'privatizzazione' della famiglia, come fenomeno di progressiva
erosione dello spazio segnato dal regime legale in favore di un ampliamento
dell'autonomia privata anche nel campo delle relazioni domestiche, è
ormai al centro del dibattito in tutti i sistemi giuridici occidentali.
E la prassi degli accordi in vista del divorzio ne rappresenta uno dei
momenti di emersione più significativi.
La dottrina italiana ha dimostrato grande sensibilità per il problema,
in particolare producendosi in diffuse critiche nei confronti dell'orientamento
costante della Cassazione che, pur con recenti temperamenti, dichiara
gli accordi di divorzio radicalmente nulli per illiceità della
causa. Contro l'avviso della S.C., il rinvio alla libertà contrattuale
sembra promettere la realizzazione di un nuovo assetto delle relazioni
familiari. Oggi come agli albori della codificazione, il ricorso al contratto
evoca ancora l'idea della autonomia negoziale come espressione massima
di libertà, in contrapposizione al quale la vigenza di un regime
delle relazioni private stabilito per intero dal legislatore assume inevitabilmente
una valenza liberticida. Altrove e, segnatamente in Germania e negli Stati
Uniti, la mobilitazione, delle giuriste in particolar modo, intorno al
tema dei prenuptial agreements non si giustifica invece in virtù
di un astratto favore per la libertà contrattuale (o della sua
aprioristica demonizzazione), e il dilemma che sottosta alla scelta per
l'uno o per l'altro termine della contrapposizione, regime legale o autonomia
privata, status o contratto, rinvia alle conseguenze redistributive dell'opzione.
In altre parole, il favore per un'apertura nei confronti dell'autonomia
privata muove dalla convinzione che un accordo fra i coniugi in vista
del divorzio serva a redistribuire potere, potere economico, fra i generi;
la posizione contraria presuppone che sia invece il regime del divorzio
stabilito dal legislatore ad avere i maggiori effetti redistributivi.
O sia comunque preferibile in una situazione di strutturale disparità
di potere contrattuale fra i coniugi.
Ora io credo che l'entusiasmo da molti manifestato nei confronti di un'apertura
delle relazioni familiari alla libertà contrattuale sottovaluti
l'aspetto redistributivo e enfatizzi la valenza simbolica dell'autonomia
negoziale per il fatto di accomunare sotto l'etichetta generica della
'privatizzazione' della famiglia fenomeni che hanno significato e portata
molto diversi, i contratti fra conviventi, da un lato, gli accordi in
vista del divorzio, dall'altro. Con riguardo ai primi, l'esercizio dell'autonomia
contrattuale imprime il carattere della giuridicità a relazioni
familiari non tradizionali, pur escludendo che sia compito dello Stato
definirle. Il riconoscimento della validità dei contratti di convivenza
importa il riconoscimento del legame affettivo non fondato sul matrimonio,
l'attribuzione di rilevanza giuridica al di fuori dell'imposizione di
un regime legale: attraverso il contratto i conviventi possono determinare
diritti e obblighi nascenti dal menage comune, le conseguenze del suo
scioglimento, l'attribuzione di beni all'uno in caso di morte dell'altro,
evitando incasellamenti e schematizzazioni di fonte eteronoma. La valenza
di riconoscimento assunta in questo settore dalla libertà contrattuale
è particolarmente forte con riguardo a coppie tradizionalmente
discriminate o socialmente poco gradite, come le coppie omosessuali. Non
a caso la libertà contrattuale è di recente valorizzata
come strumento di emancipazione femminile dalla teoria giuridica lesbica
[K.Y. TESTY, An Unlikely Resurrection, 90 Northwestern L. Rev. 219 (1995)].
Nel contesto della famiglia legittima, per contro, la celebrazione dell'autonomia
negoziale nella sua valenza libertaria è necessariamente più
generica e meno pregnante, perché qui il ricorso al contratto perde
la sua funzione di veicolo di affermazione e riconoscimento di modelli
e valori minoritari. La possibilità offerta ai coniugi di derogare
al regime legale non ha la funzione, prima riscontrata, di definire un'identità
sociale della coppia e dei suoi componenti, tanto più che interviene
all'interno dell'istituzione matrimoniale, col suo forte significato di
segnale sociale. Ma può avere ed ha rilevanti effetti redistributivi,
rispetto agli assetti di potere, economico e giuridico, delineati dal
legislatore (utilizzo evidentemente la contrapposizione fra riconoscimento
e redistribuzione nel senso fatto proprio da NANCY FRASER, di cui cfr.,
ad es. Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution,
Recognition, Participation, Discussion Paper FS I 98-108, Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung 1998) . Per questa ragione, ove il dibattito
sugli accordi fra i coniugi non è costretto su binari di falsa
genderblindness, le giuriste dimostrano interesse ma anche cautela verso
l'apertura alla contrattualizzazione dei rapporti fra i coniugi, avvertendola
non come buona in sé, ma in teoria capace più e meglio di
un regime legale affidato alla rigida predefinizione degli status, di
modificare inveterati rapporti di forza fra i generi. Il che in parole
povere significa che la libertà dei coniugi di determinare le modalità
della loro relazione soprattutto con riguardo agli effetti del divorzio
può redistribuire potere all'interno della coppia ovvero aggravare
quel fenomeno già menzionato e noto come 'femminilizzazione della
povertà'. Di qui l'attenzione per la proceduralizzazione della
fase di formazione del consenso, a garanzia della consapevolezza della
scelta fatta dal coniuge che dall'accordo può risultare svantaggiato,
e il richiamo a quelle clausole generali (di buona fede e ordine pubblico)
che consentano il controllo sulla fairness sostanziale dell'accordo, anche
nei suoi sviluppi futuri [clausola rebus sic stantibus e sopravvenienze:
cfr. REGAN, Market Discourse and Moral Neutrality in Divorce Law, 2 Utah
L.Rev. 605 (1994)].
Anche con riferimento agli effetti redistributivi, però, la contrapposizione
fra un legal ed un private ordering delle relazioni familiari tende a
rivelarsi fittizia. Infatti: a) non solo l'atteggiamento delle corti nei
confronti degli accordi fra coniugi, quale che esso sia, riflette scelte
politiche relative a come le relazioni familiari e, in particolare, i
rapporti patrimoniali postconiugali debbano impostarsi, in ciò
svolgendo la stessa funzione conformativa di un regime legale (cfr. supra,
§ 1.4); inoltre b) la contrattazione fra (attuali o futuri) coniugi
non si svolge - ove consentita - nel vuoto di diritto, trattandosi invece,
come spesso accade, di un bargaining in the shadow of the law, cioè,
come si è già avvertito, di accordi stretti sullo sfondo
di un regime legale che disciplina le conseguenze economiche del divorzio.
Piuttosto che prendere parte alla contesa ideologica che contrappone sul
piano teorico i fautori del privato a quelli del pubblico, pare opportuno
allora decodificare il significato attuale dell'intervento della legge
nella famiglia, cercando di capire il modo con cui i diversi regimi legali
attraverso il complesso delle loro regole (background rules) possono contribuire
o meno a rafforzare la posizione (anche contrattuale) dei coniugi all'interno
della famiglia. E questo a cominciare da un saggio in cui Pietro Rescigno
a proposito della famiglia notava: "La convivenza realizzata nel
ménage di fatto, o famiglia di fatto, presenta, nella sostanza
lo stesso contenuto della convivenza originata dal matrimonio
Quando
la convivenza si allarga ad altri soggetti, solitamente, si riproduce,
sempre sul piano dei fatti, una serie di aspettative e di apporti analoga
a quella che nella famiglia legittima è imposta, oltre che dalla
solidarietà familiare, dalla legge" [Rescigno, Famiglia ('voce'
per una Enciclopedia), in Saggi 329].
Il ruolo attuale della legge nella famiglia è dunque costituito
dalla garanzia delle aspettattive maturate e del riconoscimento del contributo
apportato nel corso della convivenza. Come si è tentato di mostrare
anche in precedenza (§§ 1.1 e s.) sottolineando l'interrelazione
fra ruoli familiari e potere sociale ed economico, l'eventuale posizione
contrattuale dei coniugi molto dipende dalla misura in cui quelle aspettative
sono garantite e quel contributo è riconosciuto. Ebbene, i regimi
legali vigenti in materia risultano indeterminati sul piano della attribuzione
degli entitlements all'interno della coppia (soprattutto sulla misura
del mantenimento) e inappropriati sotto alcuni aspetti, soprattutto con
riferimento alla considerazione del lavoro domestico e della contribuzione
alla creazione della ricchezza familiare da parte del coniuge con reddito
più basso (o nullo), in un modo che condiziona in pejus una eventuale
regolamentazione negoziale degli effetti del divorzio. Anche nel nostro
sistema, in cui le conseguenze del divorzio vanno viste in riferimento
non solo all'assegno di mantenimento, ma anche al regime patrimoniale
eletto dai coniugi, il discorso è riproducibile: a) il regime patrimoniale
prescelto, quale che sia, non remunera il capitale umano b) l'assegno
assicura il mantenimento del tenore di vita tenuto durante il matrimonio:
ma cosa ne è dell'investimento in capitale umano?
Nella prospettiva tradizionale l'assegno di divorzio viene calibrato sulla
necessità di impedire il peggioramento della situazione economica
del coniuge in seguito alla cessazione del vincolo matrimoniale: in questa
direzione si è così potuto parlare di una solidarietà
post-coniugale e ribadire la sua natura "assistenziale" (Cass.
SS.UU., 29 ottobre 1990, n.11490, secondo la quale è il tenore
di vita di cui godeva il coniuge durante il matrimonio a costituire il
parametro dell'adeguatezza del reddito). Se così è, il tenore
di vita della moglie divorziata si attesta nella migliore delle ipotesi
sul livello di benessere raggiunto dalla coppia prima del divorzio; ella
cioè non gode dei frutti del suo investimento nei termini dell'eventuale
progressione di carriera e di reddito maturata dal marito nel periodo
successivo allo scioglimento del matrimonio. Tale miglioramento è
infatti giudicato rilevante dalla Cassazione ai fini della determinazione
dell'assegno solo nella misura in cui esso appaia l'esito "naturale
e prevedibile" dell'apporto della moglie (questo il limite con cui
l'elemento 'contributivo' sembra tornare alla ribalta nelle pieghe di
alcune recenti decisioni: Cass., 20 marzo 1998, n. 2955, in I contratti,
1998, 472, con nota di BONILINI, Gli accordi in vista del divorzio, ribadendo
Cass. 1997, n. 5194. Se infatti la dimensione assistenziale costituisce
la ratio dell'obbligo stesso, nella valutazione del quantum almeno tendono
ad essere valutati anche i miglioramenti della condizione patrimoniale
dell'ex coniuge che possono considerarsi un ragionevole sviluppo di situazioni
di "aspettativa presenti già al momneto dello scioglimento
del matrimonio"). In tal modo la misura effettiva del mantenimento
è indeterminabile a priori, perché affidata al giudizio
discrezionale della corte in merito alle attività domestiche che
debbano essere ritenute rilevanti o meno in riferimento all'avvenuta progressione
di carriera. In prospettiva, dunque, il carattere assistenziale, non remunerativo,
dell'assegno, se da una parte ne segna l'indisponibilità, dall'altra
produce il risultato di escludere il coniuge dalla partecipazione almeno
ad una parte della ricchezza prodotta; pertanto lo rende inadeguato, se
non deteriore, ove dovesse costituire lo sfondo di eventuali accordi in
deroga considerati validi.
Pertanto, rispetto ad un accordo in vista del divorzio che si sospetta
iniquo nei confronti del coniuge economicamente svantaggiato, la disciplina
legale sulla cui base è fissato l'ammontare dell'assegno divorzile
non tiene infatti in miglior conto il contributo dato alla creazione della
ricchezza familiare, e proprio, come si è detto, gli investimenti
in capitale umano (profit-sharing compensation), e, per contro, le opportunità
lavorative (e di guadagno) perdute per dedicarsi alla vita familiare (opportunity
costs), contributi ignorati nella determinazione del mantenimento [WILLIAMS
J.C., Married Women and Property, 1 Va. J. Soc. Pol.& L. 383 (1994)]
e che vengono comunemente trascurati negli accordi stipulati all'ombra
di regimi siffatti [che invece i coniugi potrebbero 'remunerare' in un
accordo stipulato in vista del divorzio, ove il regime legale, anche in
forma di default rule, contemplasse il capitale umano fra gli assets:
cfr. POLSBY & ZELDER, Risk-adjusted Valuation of Professional Degrees
in Divorce, 23 J. Leg. St. 273 (1994)].
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