2.1.. Gli accordi in occasione della separazione.
Il quadro degli accordi (economici) dei coniugi in occasione della crisi
coniugale appare ormai abbastanza variegato.
Sempre più spesso infatti i rapporti patrimoniali della coppia in
crisi trovano una definizione al di fuori del procedimento di separazione,
che si conclude con l'omologa del tribunale, vuoi perché i coniugi
stessi decidono di regolarli direttamente, vuoi perché intervengono
successivamente per modificare quelli omologati senza tornare di nuovo di
fronte al giudice.
Inevitabilmente l'autonomia privata sembra fuoriuscire anche dal quadro
che lo stesso legislatore della riforma aveva disegnato, quasi a denunciare
un disagio crescente nei confronti di uno spazio che la rapida evoluzione
della società contemporanea rende già angusto.
Eppure il legislatore del 75 non aveva mancato di riconoscere all'accordo
dei coniugi il carattere di un antecedente necessario nelle procedure di
scioglimento del matrimonio. All'accordo delle parti si riferisce chiaramente
l'art.155 c.c. 7 co. quando, in sede di separazione giudiziale, rivolge
al giudice l'invito a tenerlo in considerazione al momento dell'assunzione
dei "provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo
al loro mantenimento" e lo stesso fa l'art.158 c.c., in sede di separazione
consensuale, quando lo presuppone "relativamente all'affidamento ed
al mantenimento dei figli". Non diversamente l'art. 711 c.p.c. 3 c.,
nel caso in cui la conciliazione non riesca, si riferisce al "consenso
dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi
e la prole" da documentare nel verbale. Ed infine, anche in sede di
divorzio, l'art. 4, 13 c. l.div. stabilisce che la domanda congiunta dei
coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
debba contenere "compiutamente le condizioni ineranti alla prole e
ai rapporti economici", mentre l'art. 5, 6 co. prevede la possibilità
di determinare le modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento
e di provvedere alla sua corresponsione "in un'unica soluzione".
Ad accordi ricorrono, però, oggi i coniugi per integrare la regolamentazione
dei propri rapporti economici prevista nell'accordo omologato attraverso
il trasferimento di determinati beni (Cass., 11 maggio 1984, n.2887, Cass.
23 dicembre 1988, n.7044, Giur.it. 1990, I, 1 1320 con nota di ZOPPINI,
Contratto, autonomia contrattuale, ordine pubblico familiare nella separazione
personale dei coniugi; Cass. 15 marzo 1991, n. 2788, Foro It. 1991, I, 1787;
Cass. 12 maggio 1994, n. 4647, Giust. Civ. 1995, I, 203) o per modificare
la misura dell'assegno di mantenimento (Cass., 28 luglio 1997, n. 7029;
Cass., 25 maggio 1998, n. 5189 e Cass., 11 giugno 1998, n. 5829).
Di questi accordi ormai la giurisprudenza ammette pienamente validità
ed efficacia anche quando non sono stati trasfusi nell'accordo omologato,
non esitando in alcuni casi a battezzarli persino come contratti e sottoporli
dunque al "diritto comune" (RESCIGNO, Appunti sull'autonomia negoziale,).
L'orientamento giurisprudenziale è incline pure ad ammettere la validità
di questi accordi non soltanto se integrano o specificano un precedente
accordo omologato, ma anche quando lo modificano se sono "maggiormente
rispondenti all'interesse tutelato" (già Cass., 22 aprile 1982,
n. 2481, Rep. Giust.civ. 1982, n. 84, Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270,
Corr. Giur., 1993, 820 con nota di Lombardi ed in Dir.fam.pers. 1993, 554,
con nota di Doria, Autonomia dei coniugi in occasione della separazione
consesuale ed efficacia degli accordi non omologati, Cass., 24 gennaio 1994,
n.657, Giur.It., 1994, I, 1, 1476, NGCC, 1994, I, 710 con nota di Ferrari,
in Fam.dir., 1994, 141, con nota di Carbone; Cass., 28 luglio 1997, n.7029
e Cass., 11 giugno 1998, n.5829 ). E ciò anche quando questo accordo
riguarda i figli (Cass., 22 gennaio 1994, n.? e Cass., 14 giugno 2000, n.
?).
Del resto la validità di questi accordi sembra poter essere predicata,
anche quando mirino a regolare una semplice separazione di fatto e dunque
ancora una volta del tutto al di fuori dell'omologazione da parte del tribunale
(Cass. 17 giugno 1992, n. 7470 N.G.C.C. 1993, I, 808 con nota di Sinesio,
Separazione di fatto ed accordi fra coniugi).
Linee giurisprudenziali tutte che ricevono da tempo anche l'appoggio della
dottrina (per tutti ZATTI, I diritti ed idoveri che nascono dal matrimonio
e la separazione dei coniugi, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno 3,
Persone e famiglia t.II, Utet, 1982 664, gli accordi implicano un riconoscimento
delle mutate condizioni e possono condurre alla revisione dell'accordo omologato).
Parallelamente, l'area coperta dal c.d."contenuto essenziale"
dell'accordo omologato sembra contrarsi, dovendo riguardare soltanto l'accordo
sulla vita separata e sulle condizioni della prole, e lasciando fuori tutti
quegli accordi stipulati in occasione della separazione per definire questioni
(economiche) pendenti, accordi dotati di una loro indiscutibile autonomia,
il cui inserimento nel verbale di separazione - dal quale non dipende chiaramente
la loro efficacia - rimane soltanto eventuale (per due diverse configurazioni
di questo contenuto Cass., 13 febbraio 1985, n. 1208, Giur.It. 1986, I,
1, 118, che considera "processuali" soltanto le clausole aventi
per oggetto il mantenimento dei figli e Cass., 15 maggio 1997, n. 4306,
Fam.dir. 1997, 417 con nota di Caravaglios, Trasferimenti immobiliari nella
separazione fra coniugi). Con ciò lasciando intravedere sullo sfondo
la presenza di una più complessa realtà, rappresentata da
quegli accordi che, "pur trovando sede ed occasione nella separazione
consensuale, non hanno causa in questa, in quanto non sono direttamente
collegati ai diritti e agli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio"
(Cass. 15 marzo 1991, n.2788, in Foro It. 1991, I, 1787), profilo che costituisce
ora il nucleo più interessante, sul quale il dibattito rimane aperto.
Una prima considerazione da fare allora riguarda il superamento definitivo
di quel risalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale tutti
gli accordi relativi alla separazione, anche quelli economici, dovevano
trovare la loro sede necessaria nel processo, che legava all'omologa del
tribunale la loro efficacia e richiedeva in ogni caso la procedura dell'art.
710 e 711 c.p.c. per la loro modifica (sul quale già criticamente
POLLICE, Autonomia dei coniugi e controllo giudiziale nella separazione
consensuale: il problema degli accordi di contenuto patrimoniale non omologati,
Dir.giur., 1988, 107).
In quella prospettiva ovviamente spettava al controllo giudiziale passare
al vaglio la conformità dell'accordo alle istanze di tutela degli
interessi dei componenti del nucleo familiare presenti nella legislazione.
La permanenza però di una simile forma di vigilanza giudiziale così
estesa doveva contribuire anche a mantenere una linea di singolare continuità
con le vecchie idee secondo le quali gli interessi che fanno capo alla famiglia
hanno una dimensione sovraindividuale, talvolta identificata con la solidarietà
familiare, di cui spettava al giudice stesso verificare l'attuazione anche
dopo il matrimonio. Nella visione tradizionale il richiamo all'autonomia
privata evoca uno scenario dominato dalla più ampia libertà,
come tale in grado di costituire un pericolo permanente per il principio
comunitario che, espressione della solidarietà familiare, rappresentava
anche il tratto caratteristico dell' ordinamento patrimoniale della famiglia
(alimentando l'interpretazione del diritto della famiglia come "sistema
speciale con regole particolari
espressione di principi di solidarietà
e di tutela del coniuge più debole").
Una ricostruzione che già allora suscitava dubbi. Ad essa si era
opposto che, almeno in questi frangenti, la solidarietà familiare
può tradursi in "forme di solidarietà esterna realizzabili
con lo strumento ordinario dell'obbligazione individuale" (FALZEA,
Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, Riv.dir.civ.,
1977, I, 609), aprendo un più ampio spazio alla disposizione individuale
ad opera dei coniugi.
Una lenta erosione di questa prospettiva ha avuto il suo fulcro in una più
precisa messa a punto della diversa tipologia di accordi e dunque anche
del relativo tipo di controllo richiesto all'ordinamento. Da una parte si
è cominciato a fare ordine fra gli aspetti che venivano considerati
tutti indiscriminatamente "comunitari", distinguendo fra quelli
che danno vita ad obblighi "ex lege", come il mantenimento, che
traducono l'esigenza di tutelare alcuni fra i componenti del nucleo familiare,
e quelli che invece attengono più propriamente agli interessi individuali
dei coniugi, come la divisione dei beni comuni. Dall'altra, una volta distinti
gli accordi che toccano la situazione dei figli e quelli che riguardano
invece soltanto i coniugi, è stato precisato che soltanto rispetto
ai primi viene in discussione l'intervento del giudice, il cui controllo
non è mai di integrazione e di sostituzione, ma semmai finalizzato
alla rispondenza del programma negoziale all'interesse dei figli.
Ad oggi può dirsi che il quadro sia stato invece completamente ribaltato
rispetto al passato. Aver "preso sul serio" l'accordo all'interno
della famiglia durante il matrimonio ha reso le relazioni fra coniugi e
tra genitori e figli, in certo qual modo, difficilmente permeabili all'intervento
del giudice anche successivamente. Anche quando il giudice, in sede di omologa,
ritiene l'accordo contrario all'interesse dei figli può soltanto
sospendere il procedimento e mai intervenire sul suo contenuto per modificarlo
o integrarlo (art.158 c.c., 711 c.p.c). Così è stato possibile
ricondurre tecnicamente l'intervento del giudice ad un controllo di legittimità
e non di merito (cfr. MANDRIOLI, Il procedimento di separazione consensuale,
200), ponendo nell'accordo la fonte di determinazione del regolamento dei
rapporti economici post-coniugali: rispetto ad esso l'attività del
giudice, pur esprimendosi attraverso una sentenza, è sostanzialmente
vincolata.
Un processo che sembra non aver lasciato indenni neanche gli effetti dell'accordo
di separazione "in senso stretto", che possono ora poggiare sulla
volontà dei coniugi poiché il provvedimento è mera
condicio iuris. Anche in tale caso non si dubita che l'attività del
giudice costituisca soltanto lo strumento per realizzare la legittimazione
formale di uno stato di fatto (cfr. FURGIUELE, Libertà e famiglia:
dal sistema al microsistema, in Persona e comunità familiare, Napoli,
1982, 92 ss. e più recentemente RUSSO E., Negozi familiari e procedimenti
giudiziali attributivi di efficacia, Dir.fam., 1997, 1047, potere che logicamente
riguadagna spazio di fronte alla condizione dei figli minori).
Del resto una volta ricollegato alla stessa separazione il carattere della
negozialità (BRECCIA, Separazione personale dei coniugi, Dig. IV,
Disc.priv. XVIII, Torino 387), la funzione dell'omologa assume una dimensione
del tutto diversa, in cui prevale il ruolo di strumento necessario a garantire
le esigenze di certezza connesse a tutte le variazioni di status, nei confronti
della collettività e dei terzi.
In realtà, l'ascesa dell'autonomia contrattuale nei rapporti economici
fra coniugi in crisi non si realizza sempre senza intoppi. Quando l'accordo,
infatti, è in vista del divorzio, la giurisprudenza fa segnare un
brusco arresto della sua linea liberale, fulminandolo implacabilmente con
la declaratoria di nullità.
Il segreto del successo della libertà contrattuale nel contesto familare
sembra risiedere allora nella diversa tipologia di rimedi (nullità,
separazione, divorzio) nei quali la crisi coniugale può sboccare.
Non ci si può sottrarre alla sensazione che, sebbene ridimensionato,
lo status e l'indisponibilità delle situazioni che vi sono collegate
eserciti ancora una sottile, ma pervicace influenza su queste decisioni.
Segno di una non ancora del tutto chiara soluzione dei rapporti fra privato
e pubblico nel diritto di famiglia.
C'è da ricordare che, a differenza della nullità, che corrisponde
ad una anomalia dell'atto di celebrazione del matrimonio, provocata da una
serie di vizi ad esso antecedenti o contemporanei, gli altri due rimedi,
com' è noto, presuppongono invece il manifestarsi di circostanze
sopravvenute, che incidono sul rapporto coniugale. Di essi soltanto il divorzio
provoca lo scioglimento del matrimonio e la relativa perdita dello status
di coniuge, mentre con la separazione il rapporto coniugale entra in una
fase di quiescenza con relativo affievolimento e modifica degli obblighi,
dalla quale è possibile uscire o con la ripresa della convivenza,
oppure con lo scioglimento definitivo.
Proprio questa differenza sembra essere all'origine delle resistenze giurisprudenziali
che, come vedremo, ancora persistono nel negare validità agli accordi,
se conclusi in vista del divorzio.
2. 2. I limiti all'autonomia privata fra 'specialità' del diritto
di famiglia e diritto dei contratti: il dibattito italiano.
Con il progressivo riconoscimento di questi accordi, la sfera in cui è
consentito ai privati di regolare autonomamente i propri interessi all'interno
della famiglia tende inevitabilmente ad allargarsi, andandosi ad aggiungere
ad altri fenomeni, con i quali si pone immediatamente un problema di definizione
dei confini.
E questo riguarda sia gli strumenti con i quali viene distribuita la ricchezza
prodotta durante il matrimonio, le convenzioni matrimoniali (art. 162
c.c.), cioè, i cui contorni sono stati già largamente esplorati
(ROPPO, Convenzioni matrimoniali, GABRIELLI G., Regime patrimoniale della
famiglia, Dig IV disc.priv., sez.civ. XVI, Torino, 1997, RUSSO, L'autonomia
privata nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali, Vita not.,
1982, 488), sia quegli altri atti con i quali è possibile intervenire
sul regime primario della famiglia - i c.d. "accordi di indirizzo"
(art.144 c.c.), cioè, attraverso i quali i coniugi possono, senza
introdurre deroghe, modellare i loro doveri di contribuzione - sui quali
i lavori sono tuttora in corso (ZATTI, I diritti ed i doveri che nascono
dal matrimonio, Tratt. dir.priv. diretto da P.Rescigno, 3, Torino 1996,
13 ss. l'inderogabilità dell'obbligo di contribuzione viene a contatto
con la possibilità riconosciuta ai coniugi di decidere consensualmente
l'indirizzo familiare costituendo piuttosto un limite- rappresentato dalla
solidarietà e dalla parità- di quegli accordi cfr. SACCO,
Le convenzioni matrimoniali, in Comm. al diritto italiano della famiglia,
diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, Padova 1992, III, 18, PARADISO, I rapporti
personali fra i coniugi, in Codice civile. Commentario diretto da P.Schlesinger,
Milano 1990, 81).
Non è allora soltanto la visione pubblicistica della famiglia che
viene superata. A questo punto rischia di subire un altrettanto brusco
scossone (lo avvertono RESCIGNO, Appunti sull'autonomia negoziale, in
Persona e comunità, II, Padova 1988, 462; ANELLI, Sull'esplicazione
dell'autonomia privata nel diritto matrimoniale, in Studi in onore di
P.Rescigno, II, Diritto privato, 1, Milano 1988, 13 ss; da ultimo ZOPPINI,
L'autonomia privata nel diritto di famiglia, cit.) anche quella posizione
intermedia, giocata sulla specialità del diritto di famiglia, che
pure aveva avuto l'indubbio merito di evidenziare criticamente nei confronti
della prima la presenza di una vera e propria autonomia privata familiare,
sebbene nei limiti di una rigorosa tipicità (SANTORO-PASSARELLI,
L'autonomia privata nel diritto di famiglia, in Diritto e giurisprudenza
1945, 3ss.). E pure superate sembrano quelle posizioni che, ancora recentemente,
deducevano l'indisponibilità dei rapporti giuridici familiari dalla
presunta carenza di patrimonialità degli stessi (cfr. BIANCA, La
famiglia- Le successioni. Trattato di diritto civle II, Milano, 1989,
16 ss.). O ancora la necessità di non contaminare gli aspetti personalistici,
che costituirebbero una caratteristica principale dei rapporti giuridici
familiari, con quelli patrimoniali, idea che assai da vicino ricorda le
argomentazioni in termini di "purità del matrimonio"
e "spontaneità del consenso negoziale" che fondavano
il principio della immutabilità delle convenzioni post-nuptias
(sul punto la ricostruzione di BUSNELLI E BARGELLI, Convenzione matrimoniale,
Enc.dir. Aggiornamento, IV, Milano 2000, 438).
Nessuno dubita più del definitivo tramonto della visione autoritaria
e gerarchica della famiglia, in cui dominavano incontrastati fino a qualche
tempo fa gli interessi pubblici o superiori; in cui lo status costituiva
un cerniera fondamentale fra famiglia ed ordinamento, assicurando a quest'ultimo
lo strumento attraverso il quale modellare la struttura della prima. Nella
logica dello status diventava centrale la posizione di un soggetto nei
confronti di altri soggetti considerati non come singoli, ma come appartenenti
ad una collettività organizzata, una posizione che viene intesa
non tanto come somma di poteri che l'ordinamento riconosce al singolo,
ma come presupposto di tutta una serie di diritti, obblighi e rapporti
che possono crearsi fra i componenti della collettività (cfr. CICU,
Lo spirito del diritto familiare nel nuovo codice civile, Riv.dir.civ.,
1939, 3 e Id. Principi generali del diritto di famiglia, Riv.trim.dir.proc.civ.
1955, 1; per una sua messa a punto RESCIGNO, Situazione e status nell'esperienza
del diritto, Riv.dir.civ., 1973, I, 212, CORASANITI, Stato delle persone,
in Enc..dir. XLIII, Milano 1990, ALPA, Status e capacità, Milano-Bari
1993,3, e per una interessante rilettura all'interno della famiglia stessa
LENTI, Una nota sul concetto di status, in Scritti in onore di R.Sacco,
Milano, 1994, II, 657). Intorno ad essi, com'è noto, erano state
organizzate gran parte delle ricostruzioni giuridiche dei rapporti familiari
(sulle diverse concezioni di famiglia cfr. BARCELLONA P., Famiglia (dir.civ.),
Enc.dir. XVI, Milano 1967, 782 ss.), giustificando con la loro presenza
e le finalità statuali da assolvere, anche la specialità
del diritto della famiglia e la sua impermeabilità ai principi
che invece informavano il diritto comune delle obbligazioni.
Al loro posto è venuta delineandosi un'idea della famiglia tutta
diversa, come formazione sociale in cui si dovrebbe realizzare, in conformità
alla visione dell'art. 2 della Costituzione, il pieno sviluppo della personalità
dei propri membri. In questa nuova dimensione vengono esaltati invece
i profili di eguaglianza fra i componenti del gruppo e di autodeterminazione
degli stessi, di fronte ai quali è parso opportuno allora comprimere
le possibili interferenze ad opera dell'ordinamento (per tutti PARADISO,
I rapporti personali fra i coniugi, Il Codice civile. Commentario, diretto
da P.Schlesinger, art. 143-148, Milano 1990); ciò, ovviamente,
nei limiti in cui, come si è detto (supra, § 1.4), ha senso
incasellare una linea di politica del diritto del legislatore nella categoria
della non-ingerenza nella sfera privata, piuttosto che nel suo opposto.
Ad ogni modo, in questa nuova cornice teorica, la regola dell'accordo
domina i rapporti fra i coniugi e le forme di controllo giudiziale vengono
ricalibrate in modo da assicurarne - per quanto gli interessi degli altri
membri permettono - il rispetto. Possibilità di determinare liberamente
le modalità delle proprie relazioni all'interno della famiglia,
di regolare altrettanto liberamente i propri interessi nei rapporti patrimoniali
e quindi di scegliere il modo in cui risolvere le eventuali crisi coniugali,
diventano allora parole d'ordine del nuovo corso.
Confortata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che già
negli anni settanta aveva assoggettato le convenzioni matrimoniali alle
regole generali dei contratti (C.cost. 16 dicembre 1970, n.188, in Giur
It. 1971, I,1, 801), e qualche anno dopo aveva abrogato il divieto di
donazioni fra coniugi [C. cost., 27 giugno 1973, n.91 in Temi 1974 con
nota di BESSONE E ROPPO, Sul profilo storico (e la posizione costituzionale
del divieto di donazione tra coniugi], l'autonomia negoziale dei coniugi,
relativamente all'assetto patrimoniale, ora vive una nuova stagione (più
di recente corroborata dalla sentenza n.41/99, con la quale è stata
abrogata la presunzione assoluta di gratuità degli atti di trasferimento
immobiliare fra coniugi ai fini dell'imposta di registro).
Così la stessa giurisprudenza della Cassazione ha potuto riconoscere
a più riprese che il potere di regolare i propri interessi nella
famiglia non rappresenta altro che una semplice manifestazione di autonomia
privata del tipo di quelle previste dall'art. 1322 c.c. (Cass. 23 luglio
1987, n.6424, Giust. Civ. 1988, I, 459; Cass. 21 dicembre 1987, n. 9500,
in Riv.dir. civ. 1989, II, 233 con nota di CHIANALE, Obbligazione di dare
e atti traslativi solvendi causa, Cass. 15 marzo 1991, in Foro It. 1991,
1787, Cass. 17 giugno 1992, n. 7470, in NGCC 1993, I, 808, Cass. 22 gennaio
1994, n.657, NGCC 1994, I, 710 con nota di FERRARI, Ancora in tema di
accordi fuori del verbale di separazione), alla quale, proprio per la
sua natura patrimoniale, non può mancare di accordarsi - come accade
per le convenzioni matrimoniali dell'art. 162 c.c.- la qualifica di contrattuale.
Una volta affrancata dai vincoli di ordine superiore che ne comprimevano
l'espressione, l'autonomia privata viene riportata alla ribalta. Anche
all'interno della sfera domestica, il paradigma comunitario sembrerebbe
dover allora scolorire in una logica (maggiormente) individualista. Ma
tanto corti e dottrina sono restie a riconoscere
Alle talvolta baldanzose
affermazioni della giurisprudenza, infatti, non corrisponde sempre il
parallelo declino dell'idea che il diritto della famiglia debba rimanere
comunque un'area per molti versi separata dal diritto comune delle obbligazioni
e dei contratti. Come pure resiste un certo "pudore"- giustificato,
secondo Rescigno (Il diritto di famiglia ad un ventennio dalla riforma,
112), solo se le situazioni non sono di carattere patrimoniale - ad usare
la parola contratto.
Ancora: perplessità sono state ribadite, a più riprese,
sull'opportunità di parlare di autonomia privata in un settore
come la famiglia, in cui la formazione sociale - costituzionalmente riconosciuta
- presenta tratti del tutto particolari dovuti alla sua natura spiccatamente
comunitaria e solidaristica. In questo quadro, il potere di autoregolamento
verrebbe riconosciuto ai singoli per la tutela di interessi non solo propri,
ma comuni anche ai componenti dell'intero nucleo familiare, in linea con
il principio solidaristico-comunitario che ha dominato l'intero apparato
della riforma (cfr.DONISI, I limiti all'autoregolamentazione degli interessi
nel diritto di famiglia, Rass. dir. civ. 19XX, ed in Famiglia e circolazione
giuridica a cura di Fuccillo, Milano, 1997, 20 il quale preferisce per
questo evocare la nozione di autonomia negoziale). Insomma, il fondamento
dell'istituzione famiglia è ancora saldamente ricondotto al paradigma
solidarista e comunitario, non diversamente da quanto si teorizzava nell'epoca
in cui aveva dominato la visione statualista affidata alla tecnica dello
status: come si è già notato, curiosamente il medesimo obiettivo
viene ora perseguito attraverso una strategia tendenzialmente opposta,
quella della libertà negoziale. Da qui all'idea che il diritto
patrimoniale della famiglia, pur affidato agli strumenti dell'autonomia
privata, comunque costituisca un "sottosistema" nei confronti
del diritto comune delle obbligazioni e dei contratti, il passo è
breve (cfr. QUADRI, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti
patrimoniali fra coniugi, in Giur.It. 1997, IV, 232 ed ora ID., Il principio
di contribuzione come principio generale. La portata dell'art. 143 c.c.
nel matrimonio e oltre il matrimonio, in N.G.C.C., 2000, 503).
Né del tutto immuni da questa tendenza possono dirsi quelle ricostruzioni
che enfatizzano il carattere di "specialità" del diritto
della famiglia, sia pure in aperta polemica con l'idea del carattere di
eccezione rispetto al diritto comune che invece gli attribuiva la più
vecchia impostazione.
Anche se, com'è stato opportunamente precisato a margine dell'interpretazione
dell'art. 160 c.c. (che tende ormai ad essere considerato come clausola
generale e talvolta tradotto in funzione conformativa dei rapporti all'interno
della famiglia con riferimento alla "proporzionalità"
o "progressività" fra la contribuzione e le sostanze
e la capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun coniuge,
cfr.OPPO, Autonomia negoziale 629 e DE NOVA, Disciplina inderogabile dei
rapporti patrimoniali e autonomia negoziale, in Studi in onore di P. Rescigno,
260), i limiti di portata generale che esso può introdurre all'autonomia
privata dei coniugi non contribuiscono altro che a realizzare un semplice
adattamento dei principi costituzionali al diritto di famiglia (sulla
sua funzione di specificazione settoriale dell'ordine pubblico cfr. BUSNELLI
E BARGELLI, Convenzione matrimoniale, cit., 458).
Del resto i principi che ne dovrebbero costituire la tipica espressione,
come "la tutela della parte più debole, della serietà
e dell'autoresponsabilità nell'assunzione dell'impegno negoziale"
ormai, a ben vedere, non possono essere considerati più soltanto
patrimonio esclusivo di qualche settore "speciale", come appunto
il diritto di famiglia, ma sono largamente operanti in tutto il diritto
comune dei contratti e delle obbligazioni. Il diritto dei contratti di
origine comunitaria o, comunque, di respiro europeo, ha visto in questi
anni emergere un nuovo paradigma che sostituisce alla logica degli eguali,
fin qui considerata topica della libertà contrattuale e del mercato,
la considerazione delle concrete condizioni di potere - economico e, quindi
contrattuale - in cui le parti versano (per tutti ROPPO, Contratto di
diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di
potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Dir.priv.,
2001, 769). L'avvento del consumerismo, con l'introduzione sin nel cuore
del codice civile (artt. 1469 bis-sexties) di un trattamento differenziato
dei contraenti in ragione dell'appartenenza a due diverse categorie -
economiche ma anche sociologiche - i consumatori, da una parte, i commercianti
dall'altra, ha battuto in breccia l'assioma della neutralità del
diritto rispetto ai protagonisti delle transazioni, ma è poi stato
superato dalla tendenza a prescindere pure da tali tipizzazioni sociologiche,
per riconoscere rilevanza alle concrete situazioni di squilibrio di potere
che possono configurarsi sul mercato. La disciplina della subfornitura
va chiaramente in questo senso, ed ancora più ampio è lo
spettro di situazioni tenuto presente dai principi Lando allorché
definiscono annullabile il contratto in cui una delle parti sia in condizione
di sudditanza
Ma il principio di buona fede e correttezza, debitamente valorizzato,
costituisce il naturale strumento d'accesso dei valori di solidarietà
e altruismo rispetto all'intero spettro dei rapporti obbligatori, ben
oltre le ipotesi di squilibrio messe a fuoco nel 'nuovo' diritto dei contratti
di matrice europea. La buona fede illumina la prospettiva dell'affidamento
quale controprincipio generale in grado di garantire le legittime aspettative
maturate nel corso del rapporto, come anche nel corso della convivenza
(cfr. MARELLA, Il diritto di famiglia, cit., spec. 36 ss.), al di là
delle manifestazioni di volontà formalmente espresse dalle parti
(MARINI G., Promessa e affidamento nel diritto dei contratti, Napoli,
1995). È ancora la buona fede a determinare generalmente la validità
del consenso, definendo la fairness dell'iter di formazione dell'accordo,
al di là dei tradizionali vizi della volontà. Ciò,
si è accennato, vale per i contratti stipulati nel quadro delle
relazioni domestiche ad es. nel diritto nordamericano (supra, § 1.2).
Ma serve anche a dare rilevanza ai legami affettivi e familiari che possono
essere dietro un contratto stipulato fra estranei, come nel caso della
fideiussione prestata all'istituto di credito dalla figlia per garantire
il debito del padre (su ciò JOERGES, Il ruolo interpretativo della
Corte di Giustizia e la sua interazione con le corti nazionali nel processo
di europeizzazione del diritto privato, in Riv.crit.dir.priv., 2000, 275,
286, con ampi riferimenti al diritto tedesco e al common law inglese).
In questo quadro, l'argomento della specialità del diritto di famiglia,
della sua separatezza dal restante diritto patrimoniale privato, sembra
destinato a perdere gran parte del suo significato - salvo conservare
una propria efficacia persuasiva nella distinzione fra rapporti familiari
patrimoniali e rapporti personali, dicotomia che al momento resiste e
sembra non essere affatto messa in discussione nella nostra cultura giuridica
[nel dibattito nordamericano v. invece K. SILBAUGH, Marriage Contracts
and the Family Economy, 93 Northwes.U.L.Rev. 65 (1998)].
Rimosse queste pregiudiziali, appare più fecondo concentrare la
propria attenzione sul tipo di limiti che l'autonomia privata, come normalmente
avviene in ogni settore, può incontrare sul suo percorso.
2.3. I patti in vista del divorzio
E' il caso dei patti in vista del divorzio - quelli con i quali cioè
si dispone dell'assegno di divorzio, di altri diritti o dell'assetto economico
dei coniugi divorziati - che hanno indotto la giurisprudenza ad un atteggiamento
molto più cauto, se non addirittura di aperta ostilità.
Nel caso del divorzio, infatti, contrariamente a quanto è avvenuto
ad esempio in sede di annullamento (in cui è sembrato che l'accordo
sulla indennità ex art. 129 bis c.c. opera in un procedimento che
avviene "fuori da ogni potere negoziale di disposizione" Cass.
13 gennaio 1993, n.348, NGCC 1993, 950 con nota di RIMINI e CUBEDDU, e
Giur.It. 1993, I, 1, 1670 con nota di CASOLA, Convenzioni patrimoniali
tra coniugi in vista dell'annullamento del matrimonio: nuove aperture
della Cassazione all'autonomia negoziale dei privati, la cui correttezza
è messa in dubbio da COMPORTI, Autonomia privata, cit., 105; Cass.
20 marzo 1998, n. 2955, Corr.giur. 1998, 513 e Foro It. 1999, I, 1, con
nota di OBERTO, Gli accordi sulle conseguenze patrimoniali della crisi
coniugale e dello scioglimento del matrimonio nella sua prospettiva storica),
la giurisprudenza della Cassazione ha invece ritenuto a più riprese
che sussistessero motivi di ordine pubblico tali da limitare l'espressione
dell'autonomia privata. Questo orientamento negativo ha riguardato esclusivamente
gli accordi anteriori al divorzio, cioè quelli presi in sede di
separazione e destinati a regolare il futuro assetto patrimoniale anche
nel caso in cui segua il divorzio.
Sullo sfondo permane pervicacemente l'idea che la predisposizione di un
piano economico prima del divorzio ad opera dei coniugi faciliti senza
ombra di dubbio l'abbandono della relazione coniugale e lo scioglimento
definitivo di essa. Un'idea peraltro condivisa dalle corti americane (ma
anche di altre giurisdizioni di common law) fino alla svolta recente in
favore della libertà contrattuale.
Al riconoscimento dell'autonomia negoziale dei coniugi nella fase postmatrimoniale
viene dunque opposto, in questi casi, l'argomento dell'indisponibilità
dello status (Cass. 11 giugno 1981 n. 3777, Foro It. 1982, I, 184 con
nota di DI PAOLA e Giur.It. 1981, I, 1, 1553 con nota di TRABUCCHI, Assegno
di divorzio:attribuzione giudiziale e disponibilità degli interessati;
Cass., 6 dicembre 1991, n. 13128, Giust. Civ. 1992, 1239 con nota di CAVALLO,
Sull'indisponibilità dell'assegno di divorzio; Cass, 4 giugno 1992,
n. 6857, Giur.it 1993, I, 1, 338 con nota di DALMOTTO, Sull'errore emendabile
ex art. 287 sgg., Cass. 11 agosto 1992, n.9494, Giur.It. 1993, I, 1, 1495,
Cass. 7 settembre 1995, n. 9416, Dir.fam. 1996, 931).
È vero che la forza evocativa del leit-motiv degli accordi che
preludono al "commercio di uno status familiare" sembra essersi
recentemente affievolita. L'argomento risentiva di un modello di scioglimento
del vincolo anteriore all'adozione dello schema no-fault, in cui determinante
era la responsabilità dell'una o dell'altra parte nella rottura
dell'unione: il suo superamento è dimostrato dalla scomparsa della
colpa dal procedimento divorzile e dal riconoscimento della natura esclusivamente
assistenziale dell'assegno, con relativa scomparsa di quella componente
risarcitoria che era legata alla responsabilità per la fine del
matrimonio. Tuttavia una certa resistenza è esercitata ancora dall'idea
che questo genere di accordi sottintenda comunque un "prezzo"
da pagare per il divorzio, fatto, questo, del tutto inappropriato "in
un giudizio concernente uno status, dove cioè, la libertà
di scelta e il diritto di difesa esigono, invece, di essere indeclinabilmente
garantiti" (Cass. 11 giugno 1997, n. 5244, Giur.It. 1998, I, 1, 218
con nota di ERMINI).
Gli accordi anteriori al divorzio vengono infatti proiettati in uno scenario
in cui la prestazione patrimoniale è considerata nella prospettiva
di una potenziale contropartita di un atteggiamento processuale più
morbido dell'altro coniuge nel giudizio di divorzio, che lo può
indurre ad una mancata opposizione oppure a condizionarne comunque il
comportamento difensivo (ancora recentemente Cass., 18 febbraio 2000,
n.1810, Foro It. Mass. 209 ha ritenuto nullo l'accordo con il quale era
stato concordato che se la moglie si fosse opposta alla domanda di divorzio
sarebbe stata obbligata al rilascio della casa coniugale). Nella giurisprudenza
la semplice predisposizione del piano economico spinge inevitabilmente
un coniuge ad evitare di opporsi all'istanza di divorzio proposta dall'altro,
con ciò risucchiando la disposizione dello status all'interno di
una negoziazione privata ("i vantaggi patrimoniali, riconosciuti
ed accettati, assolvono alla diversa funzione di corrispettivo per il
consenso preventivo al divorzio" così CARBONE, Autonomia privata,
cit. 148) ed aprendo dunque la strada verso l'illiceità della causa.
L'abbandono della concezione tripartita dell'assegno per privilegiare
la sua "natura eminentemente assistenziale", che la riforma
del 1987 ha realizzato, contribuirebbe a rafforzare questa interpretazione,
portando in esponente un altro argomento a favore della illiceità
di tali accordi: la natura indisponibile dei diritti patrimoniali riconosciuti
al coniuge divorziato (Cass. 4 giugno 1992, n. 6857, Corr.giur., 1992,
863, con nota di CARBONE, L'assegno di divorzio tra disponibilità
ed indisponibilità, secondo la quale l'attribuzione dell'assegno
dipende dalla mancanza di mezzi adeguati e dall'impossibilità di
procuraseli per motivi oggettivi).
Questa indisponibilità è stata ribadita e fondata sulla
determinazione ad opera del giudice ex art. 5 l. div. della misura e della
modalità dell'assegno da corrispondere, disposizione che sottrarrebbe
all'autonomia privata ogni spazio, insieme a quell'altra che permette
al coniuge di chiedere in ogni tempo la sua revisione (art. 9 l. div.)
(n. 27 B). A niente vale l'argomento a contrario della possibilità
riconosciuta dalla legge di scegliere la liquidazione in unica soluzione
una tantum, poiché anche questa non si sottrae al controllo giudiziale
(di equità) (art. 5, 8 c. l. iv.) (in Francia la prestation compensatoire,
forma di capitalizzazione in un'unica soluzione, costituisce la "regola"
FERRANDO, L'assegno di divorzio tra autonomia e tutela, in Dir.fam.pers.
1998, 722 dove pure riferimenti ad altri ordinamenti). Ne conseguirebbe
allora che, nonostante il suo carattere patrimoniale, l'assegno sarebbe
irrinunciabile da parte del coniuge che ne ha diritto.
Una posizione che non sembra essere scalfita neanche dalla osservazione,
da una parte, di quelle prassi giurisprudenziali che riconoscono regolarmente
efficacia alle dichiarazioni con cui uno dei coniugi afferma che non sussistono
i presupposti per l'erogazione dell'assegno oppure addirittura che non
ne ha diritto (Cass. 14 novembre 1992, n.12235 cit.), né dalla
constatazione, dall'altra, della possibilità di una rinuncia successiva
(Cass. 28 febbraio 1966, n.616, Foro It. 1966, I, 1841, Cass. 26 ottrobre
1968, n.3564, M.G.C 1968). E neppure vien dato peso al fatto che, sia
l'assegno di divorzio che quello di separazione, postulano l'iniziativa
dell'interessato attraverso la domanda, alla cui eventuale mancanza non
può rimediare alcun intervento esterno.
La dottrina da parte sua è rimasta piuttosto perplessa di fronte
alla severità della giurisprudenza (BONILINI, L'assegno post-matrimoniale
in Bonilini-Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio 519, per una critica
OBERTO, I contratti nella crisi coniugale I, 319, ANGELONI, Autonomia
privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova 1997,
DORIA, Autonomia privata e causa familiare, Milano 1997, 157), muovendo
una serie di obiezioni che fanno leva su diversi argomenti.
In primo luogo, l'evidenza del dato normativo in cui l'accordo dei coniugi
è diventato fondamentale nella separazione ed è anche il
presupposto del divorzio su domanda congiunta, lasciano emergere una vera
e propria "privatizzazione" delle relative procedure, anche
se il peso dell'accordo continua ad essere diverso nelle due discipline
(sulla diversa natura dell'accordo cfr. BRECCIA, Separazione, cit.). Non
è mancato dunque chi, in un quadro di generale rivalutazione della
determinazione pattizia delle condizioni di separazione e di divorzio,
ha osservato l'anacronismo insito nel continuare ad invocare l'ordine
pubblico per fulminare tali accordi di nullità (trasfusi nella
domanda di divorzio congiunto, essi sarebbero del tutto sottratti alla
verifica giudiziale, anche se la giurisprudenza in questo caso fonda il
diverso esito sull'argomento, per la verità assai debole, che la
parti hanno "già deciso sul divorzio" e non lo hanno
"semplicemente prefigurato": Cass. 11 agosto 1992, n. 9494,
)
In secondo luogo, l'automatismo del procedimento ha completamente sottratto
all'altro coniuge la possibilità di influire sul suo andamento
con l'opposizione (COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive
di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio, in Foro
It. 1995, V, 105 ss.; ALPA-FERRANDO, QUADRI, La nuova legge sul divorzio.
Profili patrimoniali, Napoli 1989, 75, RUSSO, Negozio giuridico e dichiarazioni
di volontà relative ai procedimenti "matrimoniali" di
separazione, divorzio, di nullità in Dir.fam.pers. 1989,1, il quale
ritiene che lo scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce un diritto
potestativo non solo dei coniugi, congiunti
, ma anche di un coniuge
soltanto" RUSSO, Il divorzio "all'americana"; ovvero l'autonomia
privata nel rapporto matrimoniale, Foro It. 2001, I, 1, 1320).
E' semmai sotto il profilo del tempo che può riproporsi la questione
della rilevanza di un eventuale comportamento ostruzionistico o dilatorio
di uno dei coniugi e della sua incidenza sulla contropartita economica
che è possibile spuntare. Sull'entità di quest'ultima potrebbe
pesare infatti la necessità dell'altro coniuge di sciogliersi da
un legame non più desiderato o di convolare a nuove nozze al più
presto, tornando ad appannare la "purezza" che si richiede alle
disposizioni che, come quelle in questione, incidono, sia pure indirettamente,
sullo stato delle persone (sul punto esattamente OBERTO, Prenuptial agreements
217, ma anche GABRIELLI, Indisponibilità preventiva, cit., che
pure ritiene tali accordi invalidi per violazione dell'art. 160 c.c).
Sotto un'altra prospettiva non si è mancato di sottolineare le
perplessità che può sollevare una soluzione che conduce
ad una frattura fra le diverse tipologie di rimedi della crisi coniugale,
attribuendo peso determinante alle differenze strutturali fra separazione-
rispetto alla quale gli accordi sono permessi- e divorzio- in cui invece
non lo sono- a scapito della loro identità funzionale (FERRANDO,
Crisi coniugale, cit. 261).
Non sono mancati neanche i tentativi di circoscrivere la portata del divieto,
calibrando l'indisponibilità non sul diritto al mantenimento, ma
sul potere di domandare al giudice una pronuncia che accerti la sussistenza
di un diritto all'assegno. La "ratio" del divieto sarebbe costituita
dalla necessità di tenere in considerazione le condizioni effettivamente
esistenti fra i coniugi al momento dello scioglimento, non precludendo
all'avente diritto questa possibilità ed assicurandogli una tutela
assistenziale minima nell'ipotesi di separazione e di divorzio.
Questo potere, in quanto effetto giuridico prodotto dal matrimonio, ricadrebbe
allora nell'area coperta dall'art. 160 c.c. (GABRIELLI G., Indisponibilità
preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio: in difesa dell'orientamento
adottato dalla giurisprudenza , in Riv. dir. civ. 1996, I, 699), sottraendo
questo genere di accordi alla contrarietà all'ordine pubblico,
per porli semmai nella prospettiva del contrasto con una specifica norma
e non con l'intero sistema (con l'effetto ulteriore di non precludere
a coniugi di cittadinanza diversa di adottare una normativa straniera
che dovesse consentirli. Nel caso di un accordo fra due coniugi statunitensi
residenti in Italia, diretto a regolare i propri rapporti patrimoniali
in contemplation of divorce, non viene ad esempio in oggetto alcuna questione
di validità tipica del diritto interno, che resta dunque circoscritta
al caso del matrimonio celebrato secondo l'ordinamento italiano e fra
cittadini italiani: così Cass., 3 maggio 1984, n.2682, Riv.dir.int.priv.,
1985, 579 e Dir.fam.pers. 1984, 521).
Il divieto così ridefinito potrebbe così colpire anche eventuali
accordi precedenti alle nozze, ma in contemplation of divorce, andando
a rafforzare la barriera già eretta dalla giurisprudenza nei confronti
della diffusione di questo genere di pattuizioni nel nostro ordinamento,
senza però rasentare l'anacronismo della contrarietà all'ordine
pubblico.
Si è poi proposta una distinzione più accurata fra due diversi
piani su cui può muoversi l'autonomia negoziale delle parti: quello
vietato, in cui essa ha per oggetto immediato lo status, e quello invece
che dovrebbe essere consentito, in cui l'oggetto delle disposizioni sono
invece gli effetti patrimoniali che appunto dallo status derivano (COMPORTI,
Autonomia privata, cit., 110, secondo il quale solo il primo, in quanto
modo d'essere della persona regolato inderogabilmente dall'ordinamento
giuridico, è indisponibile e pertanto eventuali negoziazioni si
rivelerebbero nulle per impossibilità dell'oggetto e per contrarietà
all'ordine pubblico). In questo modo i giudici dovrebbero essere sollecitati
ad un più sottile screening del contenuto degli accordi (ancora
recentemente CECCHERINI, i contratti, cit. 121, cfr. anche ZOPPINI, Autonomia,
cit., 1527, ma già ZATTI, I doveri, cit. 68).
2.4. La portata innovativa di Cass. 8109/2000 (ed un riferimento a BverfG
6.12.2001).
Questa tendenza restrittiva sembra in qualche modo segnare una rivincita
della concezione "pubblicistica" della famiglia - sia pure nelle
vesti di una "ultrattività" esclusivamente patrimoniale
degli effetti del matrimonio (FERRANDO, Crisi coniugale e accordi intesi
a definire gli aspetti economici, Familia 2001, II, 258) ovvero dell'imperatività
' a oltranza' dell'intera disciplina degli effetti del divorzio (così
esattamente BARGELLI, L'autonomia privata nella famiglia legittima: il
caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio, Riv.crit.dir.priv.)
- dura a tramontare.
Da questa impostazione deriva una visione quanto meno paternalistica dei
rapporti fra famiglia e Stato, in virtù della quale il pericolo
potenziale di una prevaricazione del coniuge più debole, di una
ipotetica menomazione del diritto alla difesa o la possibilità
teorica di produrre un provvedimento giudiziale in frode alla legge, preclude
l'ammissibilità di ogni tipo di accordo senza alcuna considerazione
per i suoi contenuti concreti. Di conseguenza, la nullità automatica
di qualunque deroga alla disciplina legale. Se non è infatti escluso
che singoli accordi possano talvolta rivelarsi fonte di pregiudizio ed
anche incidere, volendo adottare una prospettiva alla tedesca, su interessi
pubblici come quelli che vengono in gioco quando un accordo, privando
il coniuge bisognoso del sostegno necessario, si traduce in un aggravio
per il Sozialhilfe (risultando, in quell'ordinamento, contrario all'ordine
pubblico ex §138 Abs.1: cfr. ancora BARGELLI, op.cit.), una forma
di inalienability così assoluta non può non sollevare dubbi:
la presenza del pregiudizio dovrebbe essere infatti dimostrata in concreto
(già GABRIELLI G., Indisponibilità preventiva, 701). Ancor
più sospetta si rivela questa impostazione ove si rifletta poi
sul fatto che di questo orientamento restrittivo si è servito prevalentemente
il coniuge obbligato da un precedente accordo, risultato svantaggioso
rispetto alla stessa disciplina legale, per sottrarsi alle conseguenze
del proprio impegno, venendo contra factum proprium.
Insomma tutti sono d'accordo nell'invitare la giurisprudenza a riconsiderare
il suo orientamento restrittivo proprio alla luce dell'oggettiva espansione
dell'autonomia dei coniugi all'interno del diritto della famiglia.
L'invito non è rimasto inascoltato. Infatti recentemente la Cassazione,
pur non modificando il suo orientamento, non ha mancato di precisare la
sua linea interpretativa, circoscrivendo l'ambito della declaratoria di
nullità di tali accordi ed aprendo una possibile breccia per l'autonomia
privata anche in questi frangenti. Nella sentenza, la Corte (Cass., 14
giugno 2000, n.8109, in Foro.it., I, 2001, 1318 con note di RUSSO E. e
CECCHERINI G., in I contratti, 1/01 con nota di DELLA CASA M., in Corr.
Giur. 2000, 1021, con nota di L.BALESTRA, in Fam. e Dir., 2000, 429, con
nota di V.CARBONE, e in Guida al Dir., 2000, n.24, con comm. di M.FINOCCHIARO)
ribalta innanzitutto l'angolo visuale con il quale aveva sempre guardato
a questi accordi, e ne sostiene la validità tutte le volte in cui
non dispongano per il futuro dell'assetto dei rapporti economici fra coniugi,
ma riguardino invece il passato, "ponendo fine alle controversie
insorte fra i coniugi". In ciò la Corte sembra riprendere
il filo di una linea interpretativa in cui aveva a più riprese
ammesso la validità di una transazione o di una rinuncia, purchè
non fosse compromessa la posizione del "coniuge più debole";
una cautela che, assunto il punto di vista di chi guarda al futuro, aveva
risolto tecnicamente attraverso l'inefficacia parziale dell'accordo e
l'applicazione della clausola rebus sic stantibus.
L'esigenza di guardare al contenuto concreto dell'accordo traspariva anche
quando la Corte si decideva per la negativa, dichiarando la radicale nullità
degli accordi fra i coniugi: al di là della retorica con la quale
aspetti come "il bene del rimanere in matrimonio" o la condizione
esistenziale di un contraente "più ottimista e desideroso
di rifarsi una vita" vengono enfatizzati in motivazione, è
evidente come il nodo sia offerto dalle condizioni particolari nelle quali
versano i contraenti, l'uno che deve accettare l'accordo "pur di
percepire al più presto possibile un vantaggio economico che il
suo stato di inferiorità gli fa apparire più vistoso ai
suoi occhi", e l'altro che, desideroso di sciogliere il vincolo,
è costretto "a subire anche odiosi ricatti, concedendo sul
piano economico molto più del giusto" (Cass., 11 giugno 1981,
n. 3777, Foro It., 1982, I, 184). In realtà, in quella sentenza
la Cassazione, pur continuando a parlare di nullità, lasciava aperta
la strada alla sua esatta qualificazione; anzi non escludeva che questi
accordi potessero avere una qualche efficacia (così già
puntualmente RUSSO E., Gli atti determinativi, cit., 20). La Corte escludeva
soltanto che quell'efficacia potesse coincidere con la forza di legge
che di solito si riconduce ex art. 1372 c.c. al contratto, ma non la negava
in maniera assoluta, semmai poneva l'eventuale contrattazione all'ombra
del controllo giudiziale che - provvedendo alla determinazione del contenuto
economico dell'obbligo ("offre tutte le garanzie insite nell'intervento
del giudice e del P.M.") - ne predisponeva la base. Così,
in un passo estremamente significativo, non senza aver pagato ancora una
volta un tributo retorico alle "ragioni di ordine pubblico che non
consentono la predeterminazione convenzionale degli effetti di un istituto
socialmente tanto importante quale il matrimonio", ribadiva che,
fra gli elementi da prendere in considerazione, vi fossero proprio "gli
accordi raggiunti e perduranti tra i divorziandi come progetto di massima
del regime del loro divorzio, le motivazioni addotte per giustificarlo,
nonché - com'è ovvio - quanto uno dei due abbia già
anticipato all'altro a titolo di risarcimento per il fallimento del matrimonio
o di compenso per il contributo personale ed economico ricevuto alla conduzione
familiare e al proprio successo".
Nella sua brevità, la decisione del 2000 affronta in maniera esplicita
questi profili. Sebbene sia possibile, come sempre, criticare lo strumento
tecnico adottato - la nullità relativa, peraltro ispirata alla
stessa logica che muove le ipotesi legislative in cui è presente
uno squilibrio fra i contraenti nella fase formativa del contratto (le
c.d. nullità di protezione, su cui cfr. PASSAGNOLI, Nullità
speciali, Milano 1995, 20) - non si può negare che la sentenza
abbia finalmente portato alla ribalta il vero nodo di questi accordi:
la situazione di squilibrio nei rapporti di forza fra i coniugi normalmente
enfatizzata nelle situazioni di "crisi" coniugale, cui lo strumento
della nullità relativa dovrebbe fornire una soluzione plausibile
(critiche in RUSSO, Il divorzio "all'americana", cit., 1325,
secondo il quale il problema fuoriesce dalla sfera della nullità
per entrare in quello dell'efficacia, essendo il programma negoziale in
sé lecito ma difforme quantitativamente rispetto alla misura legale.
Si dovrebbe parlare allora di inefficacia parziale e non già nullità,
chiamando in gioco l'intervento integrativo del giudice. Altre riserve
sul punto in FINOCCHIARO, Sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra coniugi
una "rivoluzione" annunciata solo dalla stampa, Guida dir. 2000,
42).
Come si è precisato, non siamo però di fronte ad un revirement:
la Corte formalmente non disconosce l'orientamento sin qui sostenuto e
nel ribadire la nullità per illiceità della causa degli
accordi in vista del divorzio, giustifica ancora l'indisponibilità
dell'assegno, sostenendo la sottrazione all'autonomia privata della sfera
dei rapporti patrimoniali successivi allo scioglimento del matrimonio.
Ma l'occasione è propizia per puntualizzare la "ratio"
di quell'indisponibilità, ora ravvisata nella necessità
di "tutelare la posizione del coniuge economicamente più debole
che chiede la corresponsione dell'assegno" (Cass., 14 giugno 2000,
n.8109, cit.), con il risultato di sbarrare la via - sia pure in contraddizione
con l'evocazione dell'illiceità delle causa - alla possibilità
che il coniuge obbligato dall'accordo la faccia valere al solo scopo di
sottrarsi successivamente ad esso. Vero è che in ciò la
Corte è facilitata dalla progressiva ascesa delle nullità
di protezione di importazione comunitaria, che permette di lasciar convivere
nello stesso contenitore - in modo, per qualcuno, sia pure eccessivamente
promiscuo - meccanismi di protezione di interessi qualitativamente diversi.
Ma non bisogna dimenticare come la maggior parte dei casi portati all'attenzione
delle corti fino ad allora vedeva il coniuge obbligato cercare di sottrarsi
al suo adempimento facendo valere la nullità dell'impegno assunto
pattiziamente (Cass., 8 gennaio 1997, n. 75, Giur.It., 1998, 259, in cui
è l'INPS come somministrante a sollevare la questione, Cass., 11
dicembre 1990, n. 11788, Giur.It., 1992, I, 1, 156, che riguarda - previsto
da un accordo omologato - il diritto di abitazione della casa familiare;
Cass., 2 dicembre 1991, n. 12897, in cui il marito è tenuto alla
costituzione di un usufrutto sulla casa familiare; Cass., 20 settembre
1991, n. 9840; Cass., 13 gennaio 1993, n. 348). Questa volta però
la Cassazione fa espresso riferimento alle "posizioni rovesciate"
con cui i coniugi, nel caso di specie, si presentano rispetto all'equazione
invalidità dell'accordo=tutela della parte debole, costruita dalla
stessa giurisprudenza di legittimità, apprestandosi a far salvi
quegli accordi in vista del divorzio stipulati in favore del coniuge che
ha diritto all'assegno. In tal modo la Corte lacera il velo della genderblindness,
anche se non esplicitamente (CATANOSSI, Accordi in vista del divorzio
e "ottica di genere". Uno sguardo oltre Cass. 8109/2000, in
Riv.crit.dir.priv., 2002, 169): la libertà contrattuale in questo
contesto non è più considerata cattiva in sé, in
sé portata a pregiudicare la posizione del coniuge più fragile
rispetto alle garanzie accordate dal regime legale; può anzi essere
migliorativa di quello, ma quest'ammissione implica allora un controllo
da parte del giudice circa il contenuto dell'accordo e dunque un'attenzione
concreta alla posizione delle parti.
Ma come già detto, questo non è, almeno esplicitamente,
un revirement, e la decisione può essere ricondotta nell'alveo
dell'orientamento consolidato attraverso un espediente con cui l'accordo
in oggetto è sganciato da ogni collegamento con la situazione postdivorzile.
La Cassazione - si è sottolineato in esordio - ribalta qui l'angolo
visuale, passando da una visione prospettiva ad una retrospettiva, in
cui l'accordo con il quale il marito si impegna al pagamento di una somma
mensile "vita natural durante" a favore della moglie, mira a
"porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale" insorte
fra i coniugi "senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al
futuro assetto dei rapporti economici fra i coniugi conseguenti all'eventuale
pronuncia di divorzio" (Cass. 14 giugno 2000, n. 8109 cit., riprendendo
una linea giurisprudenziale già espressa in Cass., 12 maggio 1994,
n. 4647, Fam.dir. 1994, 660, in cui la corte si era già affidata
alla transazione per giustificare la validità di "attribuzioni
patrimoniali effettuate al di fuori di qualsiasi controllo del giudice"
purchè in grado di eliminare una situazione conflittuale).
La connotazione "transattiva" dell'accordo offre dunque una
sorta di lasciapassare alle manifestazioni di autonomia privata. Pur non
potendo incidere direttamente sulla misura dell'assegno, gli accordi possono
comunque riflettersi indirettamente sull'assetto economico dei coniugi
nella fase successiva al divorzio: l'erogazione di una somma mensile non
può non incidere sulle condizioni economiche del coniuge. Di essa
e di tutte le altre elargizioni che possono influire sul reddito, come
per esempio quelle che provengono dai parenti o dal convivente more uxorio,
dovrà tenere conto il giudice nel caso in cui il beneficiario,
"che pure abbia rinunciato ad ogni altra pretesa economica",
dovesse chiedere l'assegno di divorzio.
Accanto dunque agli accordi in vista della separazione, del divorzio e
dell'annullamento che regolano i diritti alimentari e di mantenimento,
vengono alla luce un altro genere di accordi, di natura "transattiva",
rivolti a regolare questioni oggetto di accordi informali fra i coniugi,
come quelle relative ad eventuali contributi, collaborazioni, arricchimenti
ed intestazioni di beni ai quali si ritiene di voler dare una definizione
(es. la ripartizione del prezzo della vendita di un immobile, formalmente
intestato ad entrambi, ma acquistato con i risparmi di uno soltanto Cass.,
4 giugno 1992, n. 6857, o l'attribuzione del diritto sulla casa familiare
Cass., 11 dicembre 1990, n. 11788, Giur.It., I, 1, 157, Cass., 20 settembre
1991, n. 9840, Giur.It. I, 1, 1078). Di essi, allora, dovrebbero essere
coerentemente portati in esponente e verificati con più precisione
da parte delle corti i presupposti: le contrapposte pretese ed i diritti
sui quali l'effetto transattivo dovrebbe incidere, come anche la consistenza
dei reciproci sacrifici che comporteranno una modificazione del rapporto
o della prestazione dedotta nel rapporto (così esattamente PALAZZO,
Transazione, in Tratt.dir.priv.). Questa può essere sin d'ora la
strada per realizzare contrattualmente validi assetti d'interessi, capaci
di tener conto di apporti e contributi, come gli investimenti in capitale
umano, di cui, come si è detto, il regime legale non tiene tendenzialmente
conto (supra, § 1.6).
Se però tralasciamo per un momento il dato della qualificazione
giuridica dell'accordo e torniamo al punto che ha portato questa sentenza
agli onori della cronaca, quello della nullità relativa che riassesta
la questione dei limiti imposti all'autonomia privata sul dato concreto
della sua potenzialità di determinare in pejus la posizione della
moglie divorziata, sveliamo uno scenario in cui il controllo giudiziale,
eventualmente molto penetrante, si appresta a diventare la vera frontiera
della libertà contrattuale dei coniugi nel nostro sistema. Un controllo
che, nel valutare gli assetti patrimoniali, non può prescindere
dalla - anzi si incentra sulla - considerazione dei ruoli sociali imposti
ai generi nelle relazioni familiari. Questo percorso, sebbene ancora involuto
nella giurisprudenza in parola, curiosamente avvicina Cass. 8109/2000
ad una decisione del tribunale costituzionale tedesco di poco successiva
(BVerfG, 6.2.2001, si può leggere in www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen.
Sulla stessa linea interpretativa si pone la successiva BVerfG, 29.3.2001,
ibidem), che pur muovendosi in uno sfondo di segno opposto rispetto a
quello a noi familiare, approda alla teorizzazione della necessità
di un controllo giudiziale degli accordi fra i coniugi direttamente calibrato
sulle condizioni sociali determinate nella famiglia dai ruoli di genere
(in tal senso CATANOSSI, Accordi, cit.). L'intervento del Bundesverfassungsgericht
è occasionato dal ricorso presentato da una donna che, in stato
di gravidanza e già madre di un figlio avuto in un precedente matrimonio,
era stata indotta dal futuro marito a sottoscrivere un accordo con il
quale rinunciava, in caso di divorzio, al mantenimento per sé e
per il nascituro. A divorzio avvenuto la donna si trova priva di mezzi
di sostentamento e impugna il contratto. Come dicevo, la decisione irrompe
in un background decisamente orientato in favore della validità
degli accordi fra coniugi, anche di quelli contenenti una rinuncia al
mantenimento. Non solo specifiche norme del BGB concedono ampi spazi all'autonomia
contrattuale nella famiglia (Ehevertraege, § 1570 BGB XXX), ma anche
la Cassazione tedesca, il Bundesgerichtshof, ha costantemente interpretato
questi spazi in senso conforme alla 'logica degli eguali', mostrando maggiore
sensibilità per le ragioni di una piena libertà contrattuale,
che per quelle della giustizia contrattuale [DAUNER-LIEB B., Reichweite
und Grenzen der Privatautonomie im Ehevertragsrecht, in AcP 201 (2001),
295]. Ora, la decisione del BVerfG sembra destinata a segnare una svolta
in questo settore: la validità dell'accordo viene sottoposta al
controllo del giudice a garanzia dei diritti fondamentali dei soggetti
che vi sono coinvolti - secondo un abito nient'affatto inconsueto nella
giurisprudenza costituzionale tedesca, ma destinato a stravolgere il quadro
dell'autonomia privata in questo particolare settore, in cui il contratto
incide, quasi per definizione, sui bisogni esistenziali delle persone.
E all'esame della corte il contratto in oggetto risulta invero lesivo
dei diritti fondamentali della moglie: in particolare, del diritto al
pieno sviluppo della personalità individuale garantito dall'Art.
2, Abs. 1 GG e del diritto alla tutela e al sostegno della maternità
ex Art. 6, Abs. 4 GG. In ciò l'esito della pronuncia, trattandosi
di diritti fondamentali, potrebbe sulle prime apparire scontato. Meno
scontato è il fatto che il BVerfG ravvisi nel controllo di merito
sul contenuto del contratto e nell'eventuale correzione di detto contenuto
mercé il ricorso alle clausole generali del diritto privato, un
preciso dovere del giudice a garanzia del rispetto dei diritti costituzionalmente
garantiti ed ogni volta che la posizione di un partner contrattuale sia
squilibrata ed eccessivamente onerata rispetto a quella dell'altro. Tanto
rinvia sia ad una verifica della conformità del contratto all'ordine
pubblico (Sittenwidrigkeit ex § 138 BGB), sia ad un controllo del
suo contenuto con riguardo alle circostanze che ne hanno caratterizzato
la conclusione, secondo un modello di scrutinio giudiziale simile a quello
che viene in gioco nel common law americano nei casi di unconscionability.
Altresì rilevante, a quest'ultimo riguardo, che lo stato di gravidanza
della donna sia interpretato come elemento in grado di determinare (anche
se non automaticamente) lo squilibrio e la soggezione rispetto alla controparte
contrattuale: la circostanza fotografa uno stereotipo sociale purtroppo
diffuso ed è in realtà alquanto ricorrente nella casistica
relativa agli accordi fra i coniugi (la si ritrova, infatti, in entrambe
le sentenze del BverfG citate, come in numerosi casi americani).
.
2.5. Uguaglianza fra i coniugi e onerosità degli accordi della
crisi familiare
Gli accordi fra coniugi che si sono definiti di natura 'transattiva',
cioè volti a regolare questioni patrimoniali spesso oggetto di
promesse non formalizzate e relative ad eventuali contributi, collaborazioni,
arricchimenti, ancora in attesa di definizione, sono in qualche misura
un'espressione recente dell'autonomia privata familiare.
In effetti, a fronte della prestazione del coniuge (uomo), in passato,
difficilmente riusciva a scorgersi una pretesa contrapposta da parte dell'altro
coniuge (donna), al di là di quella che si materializzava nell'obbligo
di mantenimento, a sua volta considerato il prodotto essenziale del prolungamento
dei doveri di solidarietà coniugale oltre la cessazione del vincolo
matrimoniale (la c.d. solidarietà post-coniugale: Cass. 11 giugno
1981, n. 3777, Giur.It., 1981, I, 1, 516, ancora recentemente Cass., 4
giugno 1992, n. 6857, Corr.giur., 1992, 863 e BIANCA, Natura e presupposti
dell'assegno di divorzio: le sezioni unite della Cassazione hanno deciso,
Riv.dir.civ., 1991, II, 226). Di conseguenza diventava inevitabile anche
localizzare l'autonomia privata in uno spazio piuttosto rarefatto ai confini
del contratto. Stretta fra il contratto con funzione solutoria, la cui
efficacia rimaneva strettamente collegata alle vicende dell'obbligo, e
l'atto negoziale non contrattuale che, attraverso un aggiornamento del
modello del negozio di diritto familiare, ed alla clausola rebus sic stantibus,
l'autonomia privata poteva svolgersi comunque soltanto all'interno di
un fitto reticolo di regole legali (di funzione regolativa sulla base
delle sentenze "determinative" parlava RUSSO, , COMPORTI, op.
cit., 114, DORIA, Autonomia, cit. 252 e ANGELONI, 308 con l'ulteriore
distinzione fra negozi di accertamento dell'obbligo legale con funzione
soltanto determinativa e quelli invece con funzione solutoria o integrativa,
diversamente cfr. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, cit., 748
e CECCHERINI, 43). Ora con la rivalutazione del contributo, anche casalingo,
di entrambi i coniugi alla produzione della ricchezza familiare, diventa
possibile chiarire, al di là della prospettiva convenzionale dell'obbligo
di mantenimento, quali sono le pretese che l'uno può accampare
nei confronti dell'altro. Di qui la necessità di un'espansione
in tal senso della libertà contrattuale nella famiglia, espansione
che nella prospettiva di un pieno riconoscimento da parte della giurisprudenza,
andrà inevitabilmente a saldarsi con quelle espressioni di negozialità
che coincidono con la scelta del regime patrimoniale primario, al momento
sottratto ad ogni forma di controllo e verifica dei presupposti, in virtù
della sua rigida tipicità, sebbene sia a sua volta frutto di pattuizioni
e fonte di aspettative fra i coniugi.
Ma facciamo un passo indietro. In precedenza, il genere di patti in parola
trovava la propria sede quasi esclusivamente all'interno delle procedure
giudiziarie di separazione e di divorzio, dove ancora è ampiamente
utilizzata per capitalizzare una tantum il contributo al mantenimento
del coniuge separato o dei figli o l'assegno di divorzio, secondo quanto
prevede la legge stessa. È ovvio chiamare in causa l'autonomia
privata per fondare questo potere di commutare l'obbligo di mantenimento
in una prestazione una tantum (è negli anni sessanta che la Cassazione
inaugura l'indirizzo che ammette la possibilità di costituire un
diritto reale immobiliare, nel caso si trattava di in diritto di abitazione,
in occasione della crisi coniugale. Indirizzo succesivamente ribadito
a più riprese Cass. 66 in cui le parti si erano limitate a definire
"proprietaria" di un certo immobile la moglie, Cass. 72. l'attribuzione
definitiva di beni, mobili o immobili o di capitale in denaro estingue
totalmente e definitivamente l'obbligazione, Cass.78).
Soltanto successivamente questo genere di patti comincia a figurare sempre
più di frequente a fianco di un negozio di separazione consensuale
e di divorzio su domanda congiunta, allo scopo di comporre e definire
pretese relative ai rapporti pregressi fra i coniugi - che possono toccare
la titolarità di singoli beni mobili ed immobili - fino al punto
da rivelare innegabili profili "transattivi".
Se, nel primo caso, l'autonomia privata si muoveva all'ombra di un procedimento
dal quale magari non dipendeva l'efficacia delle pattuizioni, ma pure
esse vi si inserivano soltanto per determinare le modalità di esecuzione
di un obbligo già altrove definito, le cose erano destinate a cambiare
nel secondo caso. Proprio dalla contiguità di questi accordi "transattivi"
con il procedimento di separazione e divorzio sono originate le maggiori
perplessità. Prestazioni di carattere pecuniario e trasferimenti
di diritti vengono sospettati, in questo frangente, di rappresentare il
risultato di circostanze "anomale" che vengono a prodursi in
occasione della crisi coniugale, fino a costituire la vera e propria contropartita
di condotte più arrendevoli di controparte nei relativi procedimenti.
E' soltanto con gli anni Ottanta, però, che la giurisprudenza comincia
a mettere a fuoco la questione della natura del negozio con cui il coniuge
si obbliga a trasferire all'altro determinati beni "successivamente
all'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato
fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale",
delineando un vero e proprio contratto atipico "con propri presupposti
e finalità", diverso comunque sia dalla convenzione matrimoniale,
che dalla donazione e pertanto "validamente stipulabile, con scrittura
privata, senza necessità di atto pubblico (art.1350 c.c.)"
quando riguarda beni immobili. Questo contratto atipico non potrebbe essere
assimilato alle convenzioni matrimoniali in quanto queste si fondano sul
"normale svolgimento della convivenza coniugale" e presuppongono
il "riferimento ad una generalità di beni anche di futura
acquisizione", né alle donazioni, poiché non trova
la sua ragione esclusiva nello spirito di liberalità, bensì
nel regolamento dell'"assetto dei rapporti personali e patrimoniali
dei coniugi separati".
Un profilo che verrà ribadito e precisato in una pronuncia di poco
successiva, in cui la Cassazione (Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500 Corr.giur.
1988, 144, con nota di Mariconda V. e Giust.civ. 1988, I, 1237, con nota
di Costanza), chiamata a valutare la legittimità di un contratto
in cui il trasferimento non viene direttamente realizzato dalle parti,
ma soltanto programmato, sceglierà la discutibile veste del contratto
preliminare (di che cosa? si è chiesta giustamente la dottrina)
per dare veste giuridica alla promessa di uno dei coniugi di trasferire
all'altro la proprietà di un bene immobile. Se rispetto alla qualificazione
della sequenza messa in piedi fra le parti in termini di preliminare e
definitivo, perplessità continuano tuttora ad essere vive, è
invece sul versante della meritevolezza degli interessi che la risposta
sembra aver fugato tutti dubbi. La Corte fonda infatti l'accordo fra le
parti sulla realizzazione dello stesso interesse che "nell'ambito
dei rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio è previsto e
tutelato dal legislatore con apposite norme dirette a proteggere la posizione
del coniuge meno abbiente", riconoscendo dunque la più ampia
libertà delle parti di determinare l'entità delle prestazioni
necessarie "al mantenimento del coniuge più debole".
E ciò anche indipendentemente dall'omologazione del tribunale "nei
limiti in cui non siano lesive delle norme relative al mantenimento o
agli alimenti".
Viene dunque affermata la piena validità di un accordo atipico
con cui le parti realizzino un "soddisfacente assetto dei propri
interessi economici" in vista della separazione, sul presupposto
che esso possa mimare quanto appunto accade con il regime legale, e se
ne tracciano al tempo stesso i limiti da cui le parti non devono debordare.
La Cassazione tiene così a battesimo un filone giurisprudenziale
che avrà molta fortuna. Prende corpo infatti l'idea che il vincolo
obbligatorio di trasferire un bene possa essere assunto in sede di separazione
dal marito a favore della figlia minorenne a titolo di contributo per
il mantenimento della stessa, o di costituire l'usufrutto a favore della
moglie, trasferendo la nuda proprietà ai figli minori, possa trovare
cittadinanza nel nostro ordinamento - senza ricorrere alla donazione-
come un valido contratto preliminare a favore di terzo. E che lo stesso
possa accadere rispetto all'impegno di costituire l'usufrutto a favore
della moglie e di trasferire la nuda proprietà dell'immobile ai
figli, ritenuto appunto "contratto atipico con propri presupposti
e finalità, volto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi"
(Cass. 1988, eseguibile anche in forma specifica ex art. 2932 c.c. Cass
1991).
2.6. Il problema del fondamento causale degli accordi della crisi familiare
Aver scartato, del resto correttamente, l'ipotesi del carattere liberale
dell'attribuzione, ripropone però la questione del fondamento causale
di quel contratto atipico caratterizzato da "presupposti e finalità"
con il quale i coniugi definiscono il proprio "assetto personale
e patrimoniale". Una soluzione fondata è sicuramente quella
che porta in esponente la "funzione solutoria" del contratto,
ricollegato esattamente all'adempimento di un precedente obbligo, nel
nostro caso quello di mantenimento previsto dalla legge (questi accordi
insieme ai relativi trasferimenti ai quali danno luogo possono trovare
altre giustificazioni causali come quella legata alla divisione, qualora
si siano già verificate le cause di scioglimento del regime previste
dall'art. 191 c.c.).
E' evidente infatti che, da una parte, la preesistenza di una obbligazione
legale offre il corretto inquadramento sia per il contratto obbligatorio,
con il quale ci si assume l'impegno a trasferire, sia per quello con il
quale si attua il trasferimento, essendo idonea a costituirne il fondamento
causale, secondo il modello della causa "esterna". Ma, dall'altra,
la funzione solutoria, collegata com'è ad una obbligazione precedente,
non può essere mai chiamata in causa finchè quest'ultima
non si è materializzata. E lo stesso vale per tutte quelle ricostruzioni
che, come la datio in solutum, mettono in evidenza il dato dell'estinzione
satisfattiva di un precedente credito. La mancanza di una obbligazione
certa e determinata nel suo ammontare, che possa fungere da presupposto
dell'atto di autonomia privata, finirebbe per limitare quest'ultima in
un ambito eccessivamente ristretto rispetto a quello che emerge invece
dalla prassi, dove gli accordi non di rado riguardano anche l'esistenza
dei presupposti che permettono all'obbligo di concretizzarsi.
E' in questa prospettiva che vengono individuati dei "negozi determinativi
del contenuto degli obblighi legali", negozi cioè con i quali
le parti accertano l'esistenza di quel complesso di situazioni di fatto
e circostanze rilevanti per la concretizzazione degli obblighi legali
e che, una volta verificatane la ricorrenza, provvedono a determinarne
il contenuto ed a specificare le modalità dell'adempimento (cfr.
RUSSO E., Le convenzioni, cit., 186). Come tutti i negozi di accertamento,
anche questi lasciano dietro di sé lo strascico scomodo della loro
controversa natura giuridica che tocca in primo luogo la qualità
degli effetti che possono produrre. Anche se si accoglie la loro versione
più forte - quella cioè che gli nega efficacia soltanto
dichiarativa, per metterne in evidenza invece l'efficacia preclusiva (sul
punto cfr. GIORGIANNI, voce Accertamento (negozio di), Enc.dir., I, Milano
19xx; CATRICALÀ, voce Accertamento (negozio di), Enc.giur., I,
Roma, 1988; Di Paolo, voce Negozio di accertamento, Digesto IV ed., disc.priv.,
sez.civ., XII, Torino, 1995, 54, ss.) - non vi è dubbio che questa
debba essere rimodellata per l'occasione, in ordine agli effetti ed alle
eventuali sopravvenienze. Mentre l'accertamento presuppone una situazione
incerta che il negozio rimuove, gli obblighi determinativi invece presuppongono
una situazione certa sulla quale il negozio interviene soltanto per precisarne
i presupposti ed i contenuti. Questi negozi determinano il contenuto di
tali obblighi senza però far nascere una situazione nuova: il rapporto
giuridico rimane infatti regolato dalla vecchia fonte. Al tempo stesso,
come accade per le altre ipotesi tipiche della confessione stragiudiziale
(art. 2732 c.c.), e del riconoscimento di debito (art.1988 c.c.), la situazione
presistente non scompare del tutto, ma continua a giocare un ruolo, conducendo
all'inversione dell'onere della prova. In queste ipotesi, infatti, spetterà
al coniuge che volesse "contestare" l'accordo, di provare la
difformità di esso rispetto alle sue effettive condizioni o il
suo errore di fatto. La costruzione dà luogo allora ad un negozio
tendenzialmente revocabile, la cui efficacia è limitata rispetto
a quella normalmente riconosciuta al contratto, poiché è
destinata ad essere rivista se le circostanze originariamente presupposte
non corrispondono a quelle previste dalla legge o gli eventi sopravvenuti
modificano il quadro.
Non ci si può stupire che sia stata messa in discussione allora
l'esistenza di una vera e propria res dubia, per fare leva piuttosto sulla
res litigiosa. La presenza di una lite in atto o la necessità di
prevenirne una futura (anche sul semplice quantum) portano in esponente
l'indiscutibile natura "transattiva" che tali accordi possono
avere, anche se, ovviamente, per potersi parlare davvero di transazione
è necessario che si accompagnino alla presenza delle reciproche
concessioni. Cosa peraltro non sempre evidente in tali frangenti (Cass.,
15 marzo 1991, n. 2788, in Corr.giur. 1991, 891 con nota di Cavallo, Cass.,
12 maggio 1994, n.4647, in fam.dir., 1994, 660, con nota di Cei, ed in
NGCC, 1995, I, 882, con nota di Buzzelli. Sul punto vedi anche OBERTO,
Prestazioni "una tantum" e trasferimenti tra coniugi in occasione
di separazione e divorzio, XXXX). L'effetto prodotto dalla transazione,
peraltro, va ben al di là di quelli normalmente riconosciuti a
questi accordi, allo scopo di lasciare aperta la possibilità di
adeguare la situazioni di fatto esistenti al momento della loro conclusione.
Portare in esponente l'elemento transattivo significa però evocare
gli effetti preclusivi che a tale qualificazione conseguono, con il risultato
di abdicare alla possibilità di rivedere la situazione ogni volta
che le circostanze presupposte dall'accordo mutino. A meno di non voler
seguire il percorso della Cassazione, che lo considera valido soltanto
rispetto al passato, lasciando impregiudicata la possibilità di
una domanda successiva.
La necessità di superare questo scoglio ha indotto altra parte
della dottrina a far leva sul carattere "regolamentare" delle
rispettive pretese patrimoniali che possono sorgere quando un rapporto
finisce o è in crisi, sulla necessità di definire i rapporti
patrimoniali nati con il matrimonio. In un interessante sforzo ricostruttivo,
che si richiama anche alla tradizione (la causa divortii escludeva l'applicazione
del divieto di donazioni fra coniugi nel diritto romano: cfr. OBERTO,
Gli accordi sulle conseguenze patrimoniali della crisi coniugale e dello
scioglimento del matrimonio nella prospettiva storica, Foro It., 1999,
I, 1, 1306), si è cercato di sottrarre all'area della atipicità
quegli accordi con i quali i coniugi definiscono e regolano gli aspetti
patrimoniali della separazione (e del divorzio ?), individuando la causa
"tipica" di quello che diventerebbe un vero e proprio contratto
nel riferimento legislativo alla determinazione pattizia delle "condizioni
della separazione consensuale" contenuto nell'art. 711 c.p.c. e nel
riconoscimento della liquidazione una tantum dell'assegno divorzile dall'art.
5, 8 comma, l.div.
In questo modo prende vita un "negozio che dovrebbe abbracciare ogni
forma di costituzione e di trasferimenti di diritti patrimoniali compiuti,
con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale"
per la definizione dei rapporti insorti durante la vita in comune (così
OBERTO, XXX, 161).
Le condizioni alle quali il codice fa riferimento non sarebbero soltanto
quelle che lo stato di separazione impone alla famiglia, ma anche quelle
che i coniugi individuano come la base minima indispensabile per addivenire
alla definizione consensuale della separazione e dunque anche quelle relative
all'assetto dei loro rapporti patrimoniali (di "causa tipica di definizione
della crisi coniugale" parla OBERTO, I contratti della crisi coniugale,
I, cit. 710).
Anche gli accordi patrimoniali relativi ad una separazione di fatto potrebbero
rientrare in questa sfera, se la definizione delle rispettive pretese
viene vista come condizione del consenso prestato non ad una procedura
prevista dalla legge, ma alla decisione dei coniugi di non abitare più
insieme. E' ovvio che l'adozione di questo particolare angolo visuale
permetterebbe di attrarre nell'area operativa di questa "causa"
anche accordi non direttamente connessi alle pretese che uno dei coniugi
vanta nei confronti dell'altro a causa del rapporto coniugale, come nel
caso del risarcimento del danno previsto dall'art. 184 c.c., ed anche
tutti quegli altri accordi di cui il matrimonio costituisce soltanto l'occasione,
o che siano addirittura fondati su di una causa autonoma.
2.7. Una proposta di ricostruzione unitaria (per un rilancio della specialità
del diritto di famiglia)
In realtà, come spesso è accaduto in passato, neanche questo
tentativo si sottrae all'ambiguità del concetto di causa, in perenne
bilico fra l'accezione di causa-funzione e l'idea di causa come ragione
giustificativa dell'attribuzione (SACCO, Il contratto, in Trattato di
diritto civile, a cura di Rodolfo Sacco, XXX). Aver infatti individuato
in astratto una funzione prevista dall'ordinamento non ci dice ancora
molto della ragione giustificativa dei singoli trasferimenti, né
della loro liceità. Vi è il sospetto che la giustificazione
sulla base della "definizione consensuale delle pendenze" da
sola non basti a sostenere l'attribuzione, potendo al più consentire
di giustificarne l'autonomia funzionale, al fine di impedire che sia travolto
dal venir meno del negozio fondamentale di separazione (non è casuale
che anche il maggiore sostenitore di questa ricostruzione ritienga opportuno
accompagnare l'accordo alle previsione di reciproche concessioni o alla
forma solenne della donazione: cfr. Oberto, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Questo
profilo è colto chiaramente da parte di chi richiama la possibilità
che i coniugi concludano un contratto traslativo di diritti in assenza
di alcun dovere di mantenimento (BRIGANTI, Crisi della famiglia e attribuzioni
patrimoniali, in Famiglia e circolazione, cit., 33 ), anche se poi si
rinuncia ad indagare sulla causa giustificativa, ripiegando ancora una
volta sulla donazione.
Ancora recentemente una scrittura privata con la quale il marito trasferisce
alla moglie la comproprietà di una costruzione "realizzata
da entrambi i coniugi" sul suolo di sua proprietà esclusiva
(e successivamente stipula con lei una convenzione matrimoniale di separazione
dei beni) viene ritenuta valida dalla Cassazione che la considera "atto
a causa atipica, non liberale, ma corrispettiva, dall'effetto evidentemente
costitutivo" (Cass., 12 maggio 1999, n.4716 in Vita not., 2001, 1
con nota di RUSSO, Ripetizione dell'indebito nei rapporti fra i coniugi,
convenzioni matrimoniali e pubblcità del fondo patrimoniale, di
DORIA, Atto di disposizione tra coniugi e "causa" familiare,
ivi, 727 e di LENER G., Convenzione matrimoniale e collegamento negoziale,
ivi 735). La Cassazione molto opportunamente esclude la natura liberale
dell'attribuzione, portando in esponente l'esigenza di definire i rapporti
patrimoniali relativi alla costruzione che trovavano il loro fondamento
in un precedente accordo in virtù del quale uno dei coniugi si
era probabilmente impegnato a trasferire la comproprietà in cambio
di un "contributo" per la sua costruzione, senza peraltro approfondire
il collegamento ["gli apporti alla realizzazione della costruzione,
che per legge si presumono resi dal coniuge non proprietario, trovano
corrispettivo in un suo credito verso l'altro" e proprio a questo
credito per il contributo prestato riconduce la corrispettività
che permette di salvare l'attribuzione, lasciando dunque "emergere
il dato sostanziale del contributo apportato (dalla moglie) alla costruzione"
(Cass., 12 maggio 1999, n. 4716, cit.].
I commenti dottrinali che l'hanno seguita si sono soffermati sulla prima
parte della decisione, disputando sull'adesione o meno della corte all'idea
di una "causa" familiare, tale da condurre questo genere di
controversie al di fuori delle secche degli strumenti negoziali classici
- come la transazione ad esempio - in un'area che sarebbe invece caratterizzata
da una logica diversa: quella dei rapporti familiari, in cui le ragioni
di carattere patrimoniale sono nella maggior parte dei casi strettamente
intrecciate con quelle di carattere esistenziale (salvo che non sia rinvenibile
alcuna diversa intenzione tipica prevalente: cfr. DORIA, Autonomia privata,
cit., 292; nello stesso senso l'impostazione generale di PALMERI, Il contenuto
atipico dei negozi familiari, cit., ma diversamente, ANGELONI, Autonomia
privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997).
Certo non può negarsi che, nel caso in questione, come del resto
in molte altre ipotesi, sia estremamente difficile dipanare l'intreccio
che si viene a creare fra quelle ragioni ("ragioni personali, ragioni
affettive, ragioni derivanti da rapporti pregressi che, nel loro insieme,
influenzano i termini ed i caratteri dell'attività negoziale tra
coniugi, rinvenibili ed identificabili alla stregua delle regole e dei
principi generali del diritto patrimoniale" così ancora recentemente
DORIA, Atto di disposizione, cit., 730, sulla scia di SACCO, Se tra i
coniugi l'attuazione di fatto di un regime patrimomiale diverso da quello
corrispondente a diritto dia luogo a restituzioni, in Questioni di diritto
patrimoniale della famiglia dedicate a Trabucchi, Padova, 1989, 93, "il
quanto della gratuità pura, il quanto della funzione remuneratoria
di servizi, il quanto del dovere di coscienza, il quanto dell'obbligazione
naturale, il quanto della funzione risarcitoria, presenti nell'atto e
destinati a presidiarlo" è assai difficile da valutare).
Se può suscitare dei dubbi il ricorso alla transazione, soprattutto
in quelle ipotesi in cui è difficile scorgere una possibile controversia
fra le parti - come accade ogni volta che i coniugi vengono conosiderati
automaticamente "in lite" di fronte ad una semplice possibilità
di separazione o divorzio o come, nel caso di specie, soltanto di fronte
ad una semplice eventualità - non minori sono le perplessità
però che può provocare il tentativo di dilatare lo schema
della causa-funzione per giustificare il trasferimento. Ora, evidentemente,
se è proprio questo intreccio a rendere la questione problematica,
è su di esso che è necessario mettere l'accento, rivalorizzando
i presupposti sui quali questi trasferimenti poggiano. L'alternativa,
dunque, non è fra il comprimere il complesso delle relazioni familiari
nello schema delle cause tipiche del diritto patrimoniale, e l'individuazione
di un passepartout - nelle vesti di una nuova funzione oggettiva - in
virtù del quale tutti i trasferimenti endofamiliari possono trovare
giustificazione. E' piuttosto importante assicurare il controllo di questi
trasferimenti recuperando tutto lo spessore del problema della loro giustificazione
causale nel senso gorliano più preciso di cause suffisante. Cosa
che non implica assolutamente l'abbandono delle peculiarità delle
relazioni familiari, anzi tutto il contrario. Del resto la stessa Corte
di Cassazione, giudicando sulla controversia prima riferita, non manca
di sottolineare opportunamente come la struttura non corrispettiva del
trasferimento non escluda la natura onerosa della fattispecie (Cass.,
12 maggio 1999, n. 4716, cit.).
In questa prospettiva non è mancato chi, seguendo la giurisprudenza
della Cassazione, ha cercato di percorrere fino in fondo la strada che
passa per l'elaborazione di quelle "figure giuridiche distinte dai
contratti e caratterizzate da un sostanziale parallelismo di interessi
e volontà", guardando alla disciplina delle convenzioni matrimoniali
(BUSNELLI E BARGELLI, Convenzione matrimoniale, voce cit., 447). Una volta
ridimensionata, infatti, l'idea che le convenzioni matrimoniali debbano
essere attinenti ad una vicenda matrimoniale nel suo normale svolgimento
e debbano avere riferimento necessario ad una generalità di beni,
prende corpo invece l'idea che intorno a questo modello possano raccogliersi
una serie ampia di negozi familiari, individuando in esso un vero e proprio
nucleo "duro" del diritto della famiglia, una sfera - recuperata
infine nella sua specialità - nella quale potrebbero essere attratte,
insieme alle convenzioni, altre tipologie di accordi fra i coniugi, primi
fra tutti quelli che si concludono in seguito a separazione e divorzio.
Ciò a patto di rielaborare la qualificazione giuridica delle convenzioni.
Secondo una certa visione, le convenzioni matrimoniali rientrano nel novero
del contratto normativo, poiché sarebbero costituite esclusivamente
da quel tipo di accordi "programmatici" con i quali vengono
determinati gli effetti giuridici da riconnettersi a futuri comportamenti
dei privati (RUSSO E., Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul
nuovo diirtto di famiglia, Milano, 1983, 155 al quale spetta aver introdotto
questa ricostruzione e GABRIELLI, Scioglimento parziale della comunione
legale fra coniugi. Esclusione dalla comunione legale di singoli beni
e rifiuto preventivo del coacquisto, Riv.dir.civ., 1988, I, 341 ss., DORIA,
Autonomia privata e "causa" familiare, Milano, 1996, 154 ss.,
e OBERTO, I contratti nella crisi coniugale, cit., 687). Un'impostazione,
questa, che risulterebbe corroborata da un indirizzo giurisprudenziale
che, coerentemente con questa definizione, ne enfatizza il raccordo sia
con "il normale svolgimento della convivenza coniugale", sia
con il "riferimento ad una generalità di beni anche di futura
acquisizione" (Cass., 11 maggio 1994, n. 2887, Cass. 12 settembre
1997, n.9034, Fam.dir. 1998, 81). A questa visione se ne contrappone,
però, un'altra, più espansiva, che, partendo dall'osservazione
del grado di "normatività" variabile delle diverse convenzioni
(pur volendo escludere il fondo patrimoniale dal novero delle convenzioni
vere e proprie, come GABRIELLI E CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniugi,
Milano, 1997, 8), ritiene opportuno includervi anche quegli accordi che,
mirando ad ampliare o ridurre l'oggetto della comunione, producono immediatamente
la costituzione della contitolarità su singoli beni di proprietà
personale di uno dei coniugi.
La disciplina delle convenzioni matrimoniali si candida dunque - sia pure
attraverso il filtro rigoroso di un'interpretazione estensiva ed analogica
- ad offrire un modello alternativo rispetto a quello del diritto comune
applicabile a tutti gli atti negoziali "non strettamente strumentali
alla definizione di un regime patrimoniale familiare, ma comunque diretti
a regolamentare i rapporti patrimoniali fra coniugi" ed anche oltre
(BUSNELLI E BARGELLI, Convenzione matrimoniale, voce cit., 447, per i
quali ne rimangono invece esclusi i trasferimenti fra coniugi in regime
di separazione dei beni e quelli relativi a beni facenti parte delle masse
di proprietà esclusiva). Vi rientrerebbero infatti gli accordi
conclusi in vista della crisi coniugale, quelli con i quali i coniugi
successivamente alla cessazione della comunione legale si dividono i beni
che ne fanno parte (Cass., 11 novembre 1996, n.9846, Dir.fam. 1997, con
nota di MONTECCHIARI, In tema di forma e contenuto delle convenzioni matrimoniali
modificative)
e persino i patti stretti fra conviventi "more
uxorio" potrebbero rimanere esposti alla sua forza gravitazionale
(ancora cfr. BUSNELLI E BARGELLI, op.cit.).
A quest'ampio novero di atti negoziali potrebbe dunque estendersi anche
la disciplina relativa: il controllo ex art. 160 c.c. ed in particolare
la forma dell'atto pubblico (ANDRINI M.C., Forma e pubblicità delle
convenzioni matrimoniali e degli accordi di separazione fra coniugi, in
Familia 2001, 73, così realizzando la necessità di garantire
la certezza e l'opponibilità dunque ai terzi, ma diversamente OBERTO,
I contratti nella crisi coniugale, I, Ammissibilità e fattispecie,
Milano, 1999, 150 ss), corroborando una tipologia di negoziazioni che
presta però il fianco a sospetti di ogni tipo (ANDRINI M.C., Forma
e pubblicità, cit.), poiché si svolge al di fuori di un
quadro causale precostituito (la stessa giurisprudenza, pur non aderendo
alla qualificazione in termini di convenzione, ha preferito adottare una
serie di parametri più aderenti alle circostanze dell'eventuale
conflitto, non mancando di riferisi esplicitamente all'art. 160 c.c. in
combinazione con l'art. 156 c.c., in cui è ricordata la proporzione
fra i redditi dell'avente diritto e quelli dell'obbligato nella determinazione
della prestazione di mantenimento; richiamano gli artt. 161 e 166 c.c.:
Cass., 22 gennaio 1994, n. 657, e Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270, Cass.
28 luglio 1997, n. 7029, Cass., 11 giugno 1998, n. 5829, e Cass., 25 maggio
1998, n. 5189). Viene così recuperata una forma di controllo successivo
sull'atto di autonomia (Breccia, Separazione personale dei coniugi, Digesto,
disc.priv., sez.civ., XVIII, Torino 1998, 374), da adeguare alle particolari
condizioni in cui questo tipo di conflitti si svolge.
2.8. Il senso di un'alternativa
Anche in questa prospettiva, però, le resistenze a rivolgersi alla
forma contratto non paiono giustificate. Il richiamo al contratto non
evoca necessariamente una sfera di assoluta libertà, né
di individualismo sfrenato. Se ne è parlato, credo a sufficienza,
nel corso di questa rassegna, sia a proposito dei rapporti famiglia-mercato
e dell'intervento del diritto statuale rispetto all'una e rispetto all'altra
istituzione (supra § 1.4), sia con riferimento alle nuove tendenze
e ai controprincipi presenti all'interno del diritto dei contratti (supra,
§§ 1.2 e 2.2). Proprio il contratto è anzi il terreno
sul quale sono state tradizionalmente collaudate le soluzioni di tutela
più efficaci in situazioni che vedevano parti sociali in condizioni
di squilibrio di partenza.
Né pare che il rinserrarsi all'interno di un sottosistema chiuso,
in cui ogni forma di accordo fra i coniugi risulta precluso, può
offrire una soluzione soddisfacente agli squilibri e alle pressioni create
dalle dinamiche attualmente presenti all'interno del diritto di famiglia.
In realtà il quadro odierno risulta sensibilmente mutato rispetto
a quello accreditato dalla tradizione, poiché ormai i controlli
nei confronti degli squilibri economici e normativi hanno trovato radicamento
ben al di là degli strumenti tradizionali dei vizi della volontà,
affidandosi fra l'altro ad una serie più ampia di strumenti, fra
i quali un rilievo particolare ormai spetta alla clausola della buona
fede oggettiva. In questa prospettiva è stato chiarito come la
semplice correzione delle distorsioni dei processi volitivi che conducono
all'accordo (realizzati attraverso strumenti teoricamente in grado di
assicurare una migliore pondaratezza della volontà dei contraenti
o la loro migliore informazione) possa non essere sempre la soluzione
migliore, proprio tenuto conto della "strutturale disparità"
fra le parti. Né estremamente indicativo - né, tanto meno,
dirimente - è il richiamo a formule generali come quella del contratto
o dello status, poiché determinanti sono invece le particolari
regole di fondo attraverso le quali i diversi meccanismi vengono messi
in opera dalle corti (i criteri seguiti nel quantificare l'obbligo di
mantenimento, da una parte, gli indici di valutazione dell'eventuale carattere
pregiudizievole dell'accordo per il coniuge più debole, dall'altra)
e soprattutto quelle con le quali vengono giuridicamente costruite le
posizioni nelle quali le parti si trovano quando concludono il contratto
(le linee guida del regime patrimoniale primario, il principio del carattere
meramente assistenziale dell'assegno divorzile: v. diffusamente supra,
sez. I).
L'approfondimento delle questioni del controllo sull'equilibrio del contratto
ci induce dunque a verificare piuttosto il modo concreto in cui clausole
generali, come l'ordine pubblico o la buona fede, vengono adattate al
particolare contesto familiare e quale sia ex post la loro efficacia performativa
rispetto alla posizione dei due coniugi. Poiché non può
dimenticarsi che il punto cruciale - tanto per il regime legale che a
fronte di un regolamento pattizio - è ancora una volta costituito
dalla divisione della ricchezza familiare prodotta e dalla necessità
di compensare l'investimento di capitale umano e la perdita di chances
del coniuge che si dedica prevalentemente alla cura della famiglia, rinunciando
ad opportunità di carriera, precludendosi alternative diverse e
sollevando l'altro coniuge dalle incombenze familiari, così da
permettergli di conseguire obiettivi di carriera e successo professionale.
Ora è ovvio che questa 'specializzazione' all'interno della famiglia
(non solo monoreddito, poiché il discorso è riproducibile
ogniqualvolta la moglie sia onerata, totalmente o per la gran parte, dal
lavoro e dall'organizzazione domestica) sia il frutto di un accordo almeno
implicito fra i coniugi, circostanza che altrove, ad es. in tema di unioni
more uxorio nel common law, importa la tutela dell'affidamento generato
nel convivente più debole e talune garanzie in merito alla ripartizione
della ricchezza prodotta (cfr. MARELLA, Il diritto di famiglia fra status
e contratto, cit., 32 ss., e già MARINI G., in Brunetta d'Usseaux
e D'Angelo (curr.), Matrimonio, matrimonii, Milano, 2000, 75 ss., e PANFORTI,
ibidem, 72 ss.). Così come è del tutto intuitivo che la
"rinuncia" preventiva all'ombrello protettivo della disciplina
legale sul divorzio si sia spesso risolta a danno di quello fra i coniugi
che non ha provveduto alla propria formazione professionale. O che la
liquidazione in un'unica soluzione delle pretese conseguenti al divorzio
possa rivelarsi successivamente inadeguata alle reali necessità
del coniuge e dei figli, a causa della difficoltà di re-inserimento
nel mercato del lavoro, o al mutare delle loro condizioni personali. Ma
ancora una volta, si è ripetutamente detto, la soluzione non discende
automaticamente dallo strumento giuridico adottato. Dietro la spinosità
delle questioni tecniche passate in rassegna stanno costumi sociali inveterati,
ruoli familiari - sembrerebbe - immutabili, stereotipi profondamente radicati
nella mentalità del giurista, come quello fondato sull'equazione
fra lavoro casalingo e lavoro non pagato (su cui rinvio a MARELLA, The
Family Economy vs. the Labour Market, in corso di pubblicazione). E non
sembra che il diritto dei contratti - accantonando la versione 'patinata',
da noi definita con una forte generalizzazione, ma non del tutto a torto,
all'americana - ove porta in esponente la tutela dell'affidamento e della
buona fede, non possa raccogliere la sfida. Tanto più che il diritto
di famiglia come diritto speciale, pur nelle sue ultime evoluzioni, non
è riuscito a intaccare il significato sociale profondo di stereotipi,
ruoli familiari e rapporti di potere fra i generi, a scalfirne il peso
culturale. Per la sua maggiore 'laicità' credo che la via contrattuale
meriti di essere coltivata con attenzione nel nostro sistema giuridico.
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