L'affidamento condiviso nelle separazioni e nei divorzi.
Tra politica del diritto e politica delle donne

Chiara Berti, Università di Urbino

1) Il diritto impersona il mondo del dover essere, le leggi prescrivono che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare, quali mete si debbono raggiungere e di rado mostrano preoccupazione a come tali mete si possano conseguire e al sostegno da prestare perché queste mete siano raggiunte. Alla psicologia, al contrario interessa quello che le persone sono e sanno fare. Gli obblighi incondizionati del diritto si contrappongono gli obblighi condizionati della psicologia, subordinati cioè alle condizioni di esercizio: se mancano le condizioni perché si possa realizzare un determinato intervento, decade l'obbligo. Questa è solo una delle ragioni dei conflitti, equivoci e incomprensioni tra i due mondi, quello della psicologia e quello del diritto. Questa è una delle ragioni delle perplessità che può suscitare in uno psicologo, in un operatore sociale la lettura della proposta di legge sull'affidamento condiviso.

2) In materia di affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio, il diritto propone alcune mete. Su certe questioni a volte il diritto si rende conto che è meglio non entrare; in questo caso invece entra e dà indicazioni
- sia per quanto riguarda le mete da raggiungere
- sia per quanto riguarda il metodo, vale a dire i modi concreti per raggiungere queste mete. -

3) Quali mete, quali contenuti in positivo esprime la proposta di legge? Ne indico alcuni:

- la coppia è chiamata a rispondere

- ai figli (ponendo, in questo modo, in una gerarchia di valori, l'interesse del minore al primo posto);
- al corpo sociale del quale fa parte.
Sembra dire che è necessario l'impegno, che è necessario affrontare la crisi e che la scelta di diventare genitori è una scelta irreversibile;
- la relazione ideale dopo il divorzio è quella improntata a una genitorialità cooperativa e consensuale (che come tale è in grado di ridurre i dilemmi di lealtà dei figli e li sottrae da un ruolo di mediatori forzati dei conflitti, facendoli sentire meno "presi in mezzo";
- deve essere garantita al minore l'accessibilità a entrambi i genitori, alle famiglie di origine, ai luoghi
- la proposta di legge identifica nella coppia genitoriale l'unica struttura familiare che possa garantire il diritto alla cura, educazione e istruzione dei figli, facendo discendere in questo modo la qualità del nucleo dal mero rispetto di criteri strutturali.

3) Il metodo che questa legge propone è un buon metodo? Pone le basi perché si possa avere una separazione sufficientemente buona? Il metodo proposto dalle legge riesce a garantire una cogenitorialità cooperativa e consensuale? E' un metodo che serve a fare chiarezza nella coppia e all'interno del nucleo familiare?

- Innanzitutto mi sembra che questa legge, se fosse approvata, potrebbe svolgere una efficace funzione deterrente rispetto al procreare, non tanto rispetto al matrimonio visto che gli obblighi sono estesi alle coppie di fatto. Se non fosse per il fatto che la sessualità fa fare cose che altrimenti sarebbero impensabili, una persona di buon senso, conoscendo questa legge, ci penserebbe due volte prima di fare un figlio, visto che non resta che la soluzione dell'indegnità per sottrarsi, in caso di separazione, all'obbligo di dover concordare con l'ex-coniuge tutte le scelte che riguardano la vita dei figli.
- La concezione implicita nel testo di legge sembrerebbe essere quella di uomini e donne razionali, in grado di valutare le alternative ed effettuare scelte appropriate in vista dell'interesse del minore. E' evidente il carattere paradossale di questo metodo: prescrive che le persone facciano proprio ciò che non sanno fare. E' illusorio pensare che le persone che non hanno saputo decidere prima della separazione, diventino all'improvviso capaci di decidere. Non si tiene conto che la separazione è un processo e che i compiti connessi a questa fase di transizione non si risolvono magicamente, in un momento. Il metodo previsto dalla legge prevede che le persone siano immediatamente in grado di decidere.
L'intervento legale è perciò la prova che l'affido congiunto non è una cosa facile. Se lo fosse, non ci sarebbe bisogno di prescriverlo per legge (visto che già esistono le condizioni per attuarlo). Insomma: si prescrive di prendere buone decisioni proprio perché le persone non lo fanno ma allora è difficile che lo facciano, che diventino capaci di farlo, solo perché è la legge a stabilirlo.
- Questo testo, cercando di fare apparire le cose molto più semplici di quanto non siano in realtà, contribuisce ad alimentare una illusione sulla "buona separazione". Siccome agli adulti non piace ammettere che i conflitti (prima, durante e dopo la separazione) fanno male ai figli, si alimenta questa tendenza alla negazione attraverso una retorica razionalista sulla buona separazione. Con questo non intendo dire che questa non sia possibile: la letteratura fornisce solide basi di risultati empirici e di modelli teorici per capire quali possano essere i fattori protettivi che possono neutralizzare, contenere le difficoltà di adattamento, a breve e a lungo termine, provocate sui figli dalle separazioni dei genitori. Un contributo importante è quello che proviene dalle ricerche longitudinali sugli effetti delle separazioni su bambini seguiti dalla nascita fino all'età adulta (Chess, 1984, New York Longitudinal Study; Amato, 1995). Quello che gli studi indicano con chiarezza è che ciò che fa male ai figli non è tanto la separazione della coppia, quanto piuttosto la conflittualità e la confusione, l'ambiguità.
- Il testo contribuisce ad alimentare, con il continuo richiamo alla eventualità di una revisione degli accordi economici, una confusione tra i due beni (i figli e il patrimonio) e pone le basi per una escalation del conflitto.
- Non aiuta a fare chiarezza rispetto alla nuova situazione, non contribuisce ad affrontare uno dei compiti di sviluppo che una coppia è chiamata ad assolvere: la ridefinizione dei confini familiari e coniugali. L'affido condiviso potrebbe infatti essere fonte di ambiguità rispetto al legami tra i coniugi. Dal momento che potrebbe essere visto come un modo per non scegliere, come una forma di diniego della rottura del legame, in quelle situazioni caratterizzate da un "legame disperante" (segnato da discordia e, contemporaneamente, dalla speranza di una riconciliazione), l'affidamento condiviso potrebbe contribuire ad alimentare questa ambiguità. Sono proprio queste situazioni di conflitto e di confusione a costituire maggiore rischio per i figli. Ci si può chiedere, a questo proposito, se questa legge aiuti a tollerare la rottura del legame, a riconoscere la fine (compiti della fase di separazione) o, piuttosto, se il fatto di dovere decidere a tutti i costi insieme segnali, al contrario, l'incapacità di tollerare la fine. Questa domanda andrebbe rivolta. Innanzitutto, a chi ha proposto questa legge.
- La proposta di legge sembra porre le basi per una dipendenza nei confronti dei rappresentanti della giustizia. Anziché fare un passo indietro, minimizzare il suo intervento, il diritto invade lo spazio della decisione, limitando l'autodeterminazione, la possibilità di scelte autonome, compresa quella di decidere che non è possibile decidere insieme. Il rischio è che le persone adottino lo stesso stile comunicativo che è proprio del tribunale. Il modello giudiziario è quello dell'opposizione degli interessi, con le parti che cercano di far valere i propri interessi e i propri diritti portando in giudizio le prove (sulla propria capacità e sulle altrui incapacità); in questo contesto è difficile riuscire a cambiare la logica del vincitore e del vinto e individuare uno scopo comune, sovraordinato.
- Il metodo non sembra tenere conto di quanto, in generale, la ricerca psicosociale sui processi di cambiamento di atteggiamento, e in specifico la ricerca valutativa sulle pratiche di mediazione hanno messo in evidenza; sembra, al contrario, fondarsi, questo metodo, su nozioni di senso comune piuttosto che sulle conoscenze che, in questa materia, sono disponibili. Le ricerche sugli esiti delle pratiche di mediazione (Richardson 1988, Pearson 1991) hanno mostrato che gli accordi elaborati in mediazione offrono maggiore soddisfazione a chi li ha definiti e vengono ottemperati in un maggior numero di casi. Cambia, tra le due procedure (quella legale e quella con la mediazione) l'atteggiamento delle parti nei confronti degli accordi presi. E' vero che la mediazione è prevista da questa proposta di legge, ma si tratta di una mediazione che sembra ispirarsi a un modello di "mediazione strutturata" centrata esclusivamente sul compito e che riduce al minimo l'introduzione di sentimenti connessi ai contenuti della controversia. Mira a ristabilire il potere nella coppia, esattamente come avviene nelle negoziazioni nel mondo degli affari, del lavoro e delle relazioni internazionali. Il matrimonio è un contratto e così, quando non funziona, si ricorre alle stesse regole con le quali si scioglie un legame tra soci.

Ho cercato fin qui di rispondere alla domanda circa l'efficacia del metodo indicato dalla proposta di legge. Bisognerebbe anche chiedersi "per chi" questo potrebbe essere un buon metodo, in vista del raggiungimento di quali fini esso sia un buon metodo.
Mi chiedo che cosa ne è del diritto del minore a esprimersi in merito alla questione dell'affidamento. Del diritto del minore ad essere ascoltato, diritto riconosciuto in sede internazionale e ratificato anche dall'ordinamento italiano, non sembra esservi traccia nella proposta di legge.

Bologna, palazzo malvezzi, 17 giugno 2002