Affidamento condiviso
Letizia Gianformaggio
I.
Dalla lettura della Relazione di accompagnamento alla Proposta di legge Tarditi
et al., "Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento
condiviso dei figli", presentata il 30 maggio 2001, risulta evidente come
la proposta costituisca un tentativo di affrontare il problema dell'identità
maschile in crisi. Un tentativo rozzo, a mio parere, ma certo non meno pericolosamente
incombente per questo; non stiamo infatti vivendo una fase storica in cui la
mancanza di rigore e la noncuranza dei principi possano costituire un ostacolo
all'innovazione normativa.
Il legislatore è ormai preso da attivismo irrefrenabile, e sotto la mannaia
dei suoi colpi cadono, uno ad uno, i pilastri dell'ordinamento giuridico costituzionale.
Siamo tornati in pieno, dopo una stagione che sembrava promettere ben altri
sviluppi, al trionfo del positivismo giuridico statalistico di stampo ottocentesco.
La legge può avere qualsiasi contenuto: non c'è principio, valore,
diritto fondamentale che valga a frenare l'incontenibile bisogno di rimodellare
la società a proprio piacimento della classe politica di governo.
Questo attivismo di esprime in due direzioni, sancendo una diseguaglianza mai
vista prima nel nostro ordinamento tra due categorie di persone: da una parte,
per quelle che detengono nella società un potere di fatto, si producono
leggi che formalizzano questo potere sancendo la massima garanzia di impunità
per le ipotesi di violazioni di legge, soprattutto in campo economico e finanziario,
a cominciare dalle violazioni imputate al Presidente del Consiglio; dall'altra
parte, per gli altri, cioè sulla pelle di tutte le persone che non hanno
alcun potere di fatto, e per le quali quindi il diritto dovrebbe, secondo i
principi, costituire un baluardo, una garanzia contro l'invadenza ed il dominio
dei potenti, si producono leggi-manifesto, che sanciscono stili di vita, modelli
preconfezionati che hanno una funzione essenzialmente propagandistica, pubblicitaria,
e del cui impatto sulla realtà sociale non ci occupa più di tanto.
Le proposte di legge che vanno in questa seconda direzione sono sotto gli occhi
di tutti, e riguardano l'immigrazione, il consumo di stupefacenti, la procreazione
medicalmente assistita, il diritto di famiglia.
Una di queste è la proposta di legge sull'affidamento condiviso dei figli
in caso di separazione.
Il messaggio è inequivocabile: la famiglia deve sopravvivere a se stessa.
Di più ancora: sposati o non sposati che siano (le proposte contenute
nell'articolato vengono infatti estese anche alla filiazione naturale), la legge
impone ai genitori separati un preciso schema di comportamento, ed un preciso
tipo di relazione tra loro, nei confronti del figlio minore.
Questi, è detto nella proposta di nuovo I comma dell'art. 155 cod. civ.,
"ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
di essi [dei genitori separati], ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione
da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Nel II comma si scrive: "Per
realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto
dall'articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e
adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma".
E' dunque dal diritto soggettivo sancito nel I comma che discende l'interesse
del minore cui, in base a quanto affermato nel II comma, il giudice deve esclusivamente
riferirsi. Cioè il legislatore ha stabilito, ed ha imposto al giudice,
che sempre e comunque, tranne che nei gravissimi casi previsti tassativamente,
l'interesse morale e materiale del minore è quello non solo di essere
affidato ad entrambi i genitori, ma di vedere informato a questo criterio ogni
altro provvedimento che il giudice debba prendere.
II.
Che il diritto del figlio minore, affermato nel I comma del nuov art. 155 venga
fatto giocare contro la madre è assolutamente evidente, ed è esplicito
nella relazione di accompagnamento, allorché, nel contesto della stessa
frase, si parla delle madri affidatarie in esclusiva come di "madri frustrate
o morbosamente possessive che intendono servirsi dei figli per consumare vendette
nei confronti dell'ex marito", e dei loro ex-coniugi come di "padri
poco consapevoli e responsabili". Le parole sono spie precise di un'intenzione.
Badate. I padri che si disinteressano dei figli dopo la separazione non sono
incoscienti ed irresponsabili: sono "poco consapevoli e responsabili";
e le madri che non intendono separarsi dai figli non sono legate a questi da
vincoli di profondo affetto: sono frustrate e morbosamente possessive con intenti
vendicativi.
E' dunque chiaro che questa legge è intesa come uno strumento per gestire
(prendere atto ed affrontare) la crisi del modello maschile del breadwinner,
che pur non essendo affatto conseguente solo alla rottura della relazione coniugale,
appare in caso di separazione in tutta la sua drammaticità. Perché
dover provvedere, dover procacciare il pane quotidiano, a qualcuno di cui non
si è più quotidianamente responsabile e guida?
Se il padre separato deve provvedere al figlio, deve farlo - si dice nella relazione
alla proposta - "come avviene nella famiglia unita", con "i ruoli
[che] rimangono intatti", realizzando così "la naturale prosecuzione
del regime precedente alla separazione". Ancora parole che sono spie di
ben precise intenzioni. Perché la prosecuzione, dopo la separazione,
del regime precedente alla separazione è "naturale"? Ed in
che senso era "unita" la famiglia che ha voluto separarsi? La separazione
è dunque causa, anziché effetto, della disunione familiare?
E continua le relazione: "E' opportuno
mettere in evidenza, in una
fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti
della famiglia diventano sempre più pressanti, che l'affidamento condiviso
mantenendo gli ex-coniugi in contatto per il fine educativo dei figli,
senza vincitori né vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le
condizioni ideali perché ogni minimo spiraglio per una riconciliazione
possa essere convenientemente sfruttato". Dunque la fase che viviamo non
è quella che registra una crisi dell'istituzione familiare, ma è
quella che registra l'ansia per le sorti di questa istituzione. Di conseguenza
spetta alla legge creare le condizioni ideali per la riconciliazione di una
famiglia che non è più tale.
E' assolutamente chiaro come assegnare alla legge questa funzione di orientamento
delle scelte etiche ed affettive, sulla base di un modello di famiglia che si
ritiene debba essere imposto e da cui non si possa uscire, sia incompatibile
con la tradizione e con i principi dello stato di diritto liberale e laico.
Ma il laicismo ed il liberalismo non albergano nella "Casa dell'Impunità".
Ci sono, nella Relazione, anche dei passaggi grotteschi, come quello in cui
ci si appella "all'universale riconoscimento della funzione educativa della
pluralità delle idee", contro la tesi secondo cui il minore ha bisogno
di stabilità, di essere orientato in modo univoco. E' buffo, riconosciamolo,
sentire, dall'interno di una parte politica che sta facendo di tutto per conculcare
la libertà di opinione e di espressione del dissenso, una voce che ci
dica quanto è educativo per un bambino stare in mezzo a genitori che
non si sopportano. Ma, si sa, la famiglia, anche una famiglia già andata
in pezzi, colora tutto in modo diverso.
Bologna, 17 giugno 2002