SOMMARIO: Sez.I 1.Il caso. 2.Giurisprudenza e controllo sostanziale: un cenno all'esperienza della Germania. 3.Confronto tra le due esperienze: anche la Cassazione italiana sfida le "convenzioni". Sez.II 4.Evoluzione della critica femminista intorno al concetto di dipendenza economica all'interno della famiglia. 5.Un cenno alla dottrina nordamericana. Tre importanti sentenze della Corte Suprema del Canada. 6.Osservazioni conclusive.
1. Gli accordi con i quali i coniugi regolano
l'assetto dei loro rapporti patrimoniali durante la crisi matrimoniale suscitano
di continuo, e ormai da molto tempo, accese discussioni tra i giuristi sulla
loro validità e più in generale sul ruolo e i limiti dell'autonomia
privata nel diritto di famiglia. Sul tema è tornata di recente anche
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8109/2000 . Ancora una volta, infatti,
si è presentata ai giudici l'occasione di verificare la validità
di una scrittura privata preventiva, poi recepita nel verbale di separazione
consensuale, in base alla quale il marito si impegnava ad effettuare un'erogazione
mensile a beneficio della moglie, a tacitazione di ogni pretesa economica di
quest'ultima "vita natural durante"(quindi anche in caso di divorzio).
L'occasione è stata offerta in particolare da un'azione di mero accertamento
proposta dal marito insieme alla domanda di scioglimento del matrimonio, esclusivamente
per assicurare maggiore stabilità alle intese raggiunte nell'atto della
separazione. Avendo i giudici di merito negato che la rinuncia ad ogni ulteriore
pretesa economica da parte della moglie valesse a precludere un'eventuale domanda
di revisione, e solo allora, è stata dedotta da parte del marito , nel
ricorso per cassazione, la nullità del contratto stipulato in previsione
del divorzio. La Corte ha rigettato il ricorso del marito, specificando in motivazione:
"L'orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano in
sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono
nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono
l'assegno divorziale, che per la sua natura assistenziale è indisponibile,
in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente a circoscrivere la libertà
di difendersi nel giudizio di divorzio, è pienamente condiviso e deve
essere mantenuto fermo. Tuttavia tale orientamento, nella specie, non può
trovare applicazione
". Dal resto della motivazione appare evidente
che è stata adottata una soluzione di compromesso grazie alla quale si
è cercato di tutelare il coniuge creditore delle erogazioni assistenziali,
facendo salvo l'accordo, senza arrivare ad ammettere la generale validità
della categoria degli accordi in vista dello scioglimento del matrimonio.
La preoccupazione di tutelare il coniuge creditore delle erogazioni assistenziali
emerge dal primo ordine di motivi per i quali secondo i giudici l'orientamento
richiamato non può essere applicato e cioè la circostanza che
il principio di nullità degli accordi preventivi è stato affermato
in fattispecie rispetto alle quali quella in esame presenta "posizioni
rovesciate". Questa parte della sentenza , si riallaccia esplicitamente
alle problematiche relative alla differenza di genere. e in essa è contenuta
tutta la portata innovativa della decisione.
2. La differenza di genere in tutte le decisioni
giurisprudenziali concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi è
sempre rimasta nell'ombra, ma è sempre stata tenuta presente dai giudici,
anche se non è stata valorizzata in modo adeguato. Il principio di nullità
degli accordi preventivi di divorzio, tuttora avallato dalla Corte di Cassazione,
è servito spesso a tutelare il coniuge ritenuto economicamente più
debole per aver assunto durante il matrimonio una condizione di dipendenza economica
dall'altro. Poiché il coniuge che generalmente viene a trovarsi in questa
posizione è la moglie, il principio di nullità di siffatti accordi
è divenuto uno strumento di protezione della donna, a prescindere da
un'analisi approfondita delle condizioni soggettive delle parti, in un'ottica
che potremmo definire paternalistica . Ciò ha spinto negli ultimi anni
una parte della dottrina a evidenziare che una maggiore sensibilità verso
le problematiche legate alla differenza di genere , che, a volte ma non sempre,
incidono sull'opportunità e sull'equilibrio di determinati accordi, si
manifesta favorendo comunque le soluzioni concordate dai coniugi e allo stesso
tempo garantendo i doveri di solidarietà di questi ultimi anche dopo
il divorzio. Tra le proposte tese a conciliare queste esigenze è stata
inserita quella di un controllo procedurale e sostanziale dell'accordo, ispirata
dal tipo di sindacato giudiziale realizzato dalla giurisprudenza tedesca . Questo
modello, sorto gradatamente anche grazie ai contributi della dottrina tedesca
, può dirsi oggi consolidato, soprattutto alla luce di una recente sentenza
del Bundesverfassungsgericht . Quest'ultima, annullando parzialmente una sentenza
del Oberlandesgerichts Stuttgart , ha dichiarato incostituzionale un accordo
prematrimoniale con cui la futura moglie si impegnava a rinunciare al mantenimento
in caso di divorzio. Precisamente la Corte ha ritenuto che la parte della sentenza
da essa annullata, la quale stabiliva la validità del suddetto accordo,
fosse lesiva dei diritti fondamentali della ricorrente sanciti dagli artt.2
e 6 della Costituzione tedesca (verletzt die Beschwerdefuhrerin in ihren Rechten
aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 4
.) . La prima
norma garantisce a ciascun individuo il diritto di sviluppare liberamente la
propria personalità, mentre la seconda fissa i doveri inderogabili derivanti
dall'aver contratto matrimonio (anche nei confronti dei figli che da tale unione
possono nascere). La Corte ha sottolineato la circostanza che la ricorrente
era in stato di gravidanza al momento della conclusione dell'accordo e che aveva
alle spalle un precedente matrimonio fallito, dal quale era nato già
un figlio, dati di fatto che uniti ad una limitata capacità finanziaria
possono aver spinto la stessa a concludere l'accordo solo per contrarre il secondo
matrimonio, senza un'effettiva possibilità di scelta in merito alle condizioni
poco vantaggiose poste dal futuro marito. I giudici del Bundesverfassungsgericht
non mettono in discussione la libertà dei coniugi di regolare autonomamente
i propri rapporti patrimoniali, ma ritengono che la Corte stessa sia chiamata
a porre dei limiti a questa libertà, laddove dall'accordo matrimoniale
emerga una posizione di soggezione di un coniuge rispetto all'altro. In questi
casi la Corte deve garantire la salvaguardia dei diritti costituzionali. In
questi termini è stata dichiarata incostituzionale la sentenza del Oberlandesgerichts,
cioè nella parte in cui il collegio non ha adeguatamente considerato
le condizioni concrete nelle quali l'accordo specifico è stato concluso.
3. La rigidità con cui la Cassazione ha
ribadito la propria posizione nei confronti degli orientamenti precedenti ,
nella sentenza n.8109 del 2000, non deve scoraggiare. La decisione in questione,
messa a confronto con quella del Bundesverfassungsgericht, cioè calata
in un contesto giurisprudenziale di più ampio respiro, presenta dei punti
di convergenza con quest'ultima: i giudici di entrambi i collegi si sono preoccupati,
seppure in modo diverso, di ristabilire un equilibrio sostanziale tra le posizioni
delle parti in causa. Il richiamo esplicito della Cassazione alle "posizioni
rovesciate" delle parti non solo può essere elevato a dignità
di ratio decidendi ma deve essere considerato positivamente, come passo avanti
nella direzione dell'incentivazione dell'autonomia privata nel campo dei rapporti
familiari. In questo modo la Cassazione non ha fatto altro che portare alla
luce i veri timori che stavano alla base delle precedenti decisioni, soffocati
da tutte quelle ragioni che confluivano poi nella "illiceità della
causa" . Questo atteggiamento si concilia anche con la parte della motivazione
della sentenza in cui i giudici, dopo aver escluso la nullità dell'accordo,
ne subordinano l'efficacia alla clausola rebus sic stantibus, effettuando una
sorta di integrazione degli effetti dell'accordo, ispirata dagli artt.1339 e
1419 c.c.. Il Supremo Collegio ha così ribaltato la prospettiva dei precedenti
giurisprudenziali sopra richiamati (ove la clausola stessa serviva ad avallare
la tesi della nullità degli accordi), fornendo alla norma di ordine pubblico
che postula la possibilità di chiedere in ogni tempo la modifica delle
intese raggiunte una valenza integrativa dell'efficacia degli accordi anziché
interpretando la stessa come ulteriore indice di nullità. Questa interpretazione
lascia intravedere uno spiraglio di apertura verso l'ampliamento dell'autonomia
privata dei coniugi durante la crisi matrimoniale, perché considera esplicitamente
la possibilità che eventuali squilibri tra le posizioni economiche delle
parti dell'accordo privato possano essere sempre corretti attraverso l'applicazione
della norma di ordine pubblico, che in tal senso funge da garanzia. Il rimprovero
che può essere mosso ai giudici italiani è quello di essere caduti
ancora una volta in fuorvianti generalizzazioni. In passato si è generalizzata
la nullità degli accordi, ora si rischia di generalizzare l'applicabilità
di un unico rimedio a quegli accordi che ancora presentano dei dubbi di validità,
ingenerando il sospetto dell'arbitraria creazione giurisprudenziale di una nuova
figura di nullità relativa, mai prevista dal legislatore, o - il che
produrrebbe gli stessi effetti sostanziali - di una nuova categoria di contratti,
validi solo se tornano a vantaggio del coniuge cui spetta l'assegno di divorzio
. La Cassazione ha risolto un caso concreto, ma non ha svolto un'analisi approfondita
delle condizioni soggettive delle parti. In ciò l'esperienza italiana
si differenzia da quella tedesca: nella sentenza della Bundesverfassungsgericht
è chiaro il passaggio dal generale al particolare, l'invito diretto agli
interpreti a verificare sempre le condizioni concrete in cui è stato
concluso il contratto.
4. La Corte Costituzionale tedesca non è stata l'unica ad affrontare nello specifico il problema della differenza di genere nel quadro degli accordi in vista del divorzio. La critica femminista ha allacciato il dibattito che riguarda la divisione dei beni e il mantenimento nel caso di divorzio al noto "dilemma della differenza". Quest'ultimo, in sintesi, pone l'interprete di fronte alla scelta tra due modelli di uguaglianza tra uomini e donne, quello dell'uguaglianza formale e quello dell'uguaglianza sostanziale. Il primo considera donne e uomini uguali nel senso di identici, nega l'esistenza di certe caratteristiche tipicamente femminili che considera solo come portato di tradizionali concezioni maschiliste, ed esclude che tali presunte qualità possano giustificare un particolare trattamento delle donne di fronte alla legge. Il secondo modello, invece, riconosce la differenza tra uomini e donne e prospetta l'impossibilità di raggiungere una uguaglianza sostanziale senza questo riconoscimento. Il ragionamento ipotetico porta a concludere che effettivamente riconoscere la differenza può rafforzare dei fastidiosi stereotipi sessuali e dare vita a trattamenti discriminatori, ma ignorare completamente la differenza non crea una sostanziale uguaglianza, pertanto il dilemma implica il rischio di ricreare o svalutare la differenza, rispettivamente riconoscendola o ignorandola . Anche il problema della validità degli accordi di separazione può diventare una questione di differenza e porre l'interprete di fronte a un dilemma: favorire la scelta privata in linea con la teoria dell'uguaglianza, in quanto le donne devono essere trattate come gli uomini e i principi universali di responsabilità individuale e libertà di scelta devono essere applicati senza tener conto del sesso, oppure accogliere la teoria della differenza e negare che marito e moglie possano validamente regolare i loro rapporti, finchè si trovano in una situazione di sostanziale disparità economica. Per superare il dilemma la critica femminista si è soffermata sulla scelta dell'autonomia privata e sui valori ad essa sottostanti. L'attenzione si è spostata verso la concezione liberale dell'individuo, che sta alla base della teoria dell'eguaglianza. Secondo tale concezione la famiglia è vista come una volontaria associazione tra due esseri autonomi e indipendenti. La concezione liberale della soggettività limita il riconoscimento della differenza, quindi un approccio agli accordi di separazione fondato su di essa non tiene conto della differenza. La teoria liberale della soggettività è stata sfidata dalla teoria femminista delle relazioni oggettuali, la quale servendosi dei risultati della teoria femminista della psicanalisi , ha suggerito che se è vero che esistono delle differenze tra uomini e donne è anche vero che le donne non sono tutte uguali e - per quello che qui interessa - non sono tutte dipendenti o non lo sono nello stesso grado, quindi è preferibile concentrarsi sul problema di cosa si intenda per differenza, piuttosto che sulla questione del riconoscerla o meno. In questo senso la teoria delle relazioni sociali ha recepito il messaggio della contestazione postmoderna giungendo alla conclusione che la percezione che alcune donne hanno di sé come dipendenti dagli altri pùò essere costruita come una differenza, senza rendere la differenza fondamentale o perdere di vista le più ampie implicazioni del rapporto di relazione . Per quanto riguarda la problematica degli accordi di separazione, ciò implica, da una parte, un ripensamento della dipendenza economica a livello di principio; dall'altra, un'analisi della dipendenza a livello strutturale che coinvolga strutture sociali più ampie della famiglia. A livello di principio la concezione relazionale del soggetto cambia il significato dell'autosufficienza economica e conduce ad una concezione di tutti gli individui come persone in qualche modo dipendenti; la dipendenza economica può essere vista come una sequenza ininterrotta e un trattamento particolare può spettare in base alla posizione occupata in questa sequenza. Un apprezzamento dell'interconnessione di relazioni che reciprocamente costituiscono la dipendenza economica, può essere riportato in termini di principi legali in una serie di modi. La traccia di un modello di dipendenza economica può (come ipotesi estrema) rendere il contratto nullo o annullabile. Essa può far nascere la presunzione confutabile che il contratto sia iniquo; può spostare l'onere della prova sulla parte che sta cercando di sostenere l'accordo, per convincere il giudice, che il contratto ha adeguatamente tenuto conto del rapporto di dipendenza, e che esso così è valido. Essa può semplicemente provocare un livello superiore di controllo da parte del giudice, nel valutare l'equità del contratto.
5. La trasposizione più approfondita dei
dibattiti delle femministe sulla differenza e l'uguaglianza dei sessi all'interno
del dibattito sulla validità degli accordi di divorzio è stata
compiuta dalla dottrina nordamericana sia degli Stati Uniti d'America che del
Canada, la quale ha potuto trarre spunto da una vasta casistica giurisprudenziale.
Un'esemplificazione del dilemma della differenza può essere offerta dall'esame
di una trilogia di sentenze della Corte Suprema del Canada, nota come trilogia
"Pelech". In questi casi la Corte si interessava specificatamente
della questione dell'esercizio appropriato della sua giurisdizione sugli accordi
di separazione . Queste decisioni esprimono un orientamento generale verso la
validità dei negozi familiari, ma secondo alcune giuriste americane non
tengono conto in modo adeguato della differenza tra i sessi. Nel caso Pelech,
era stata formulata una richiesta (alla stregua del Divorce Act del 1970) per
variare un assegno di mantenimento accordato ad una donna dal marito tredici
anni prima. La ricorrente aveva avuto seri problemi fisici e psicologici con
il risultato di un peggioramento delle sue condizioni economiche. La Corte sostenne
che l'originale somma non avrebbe dovuto essere variata. Il giudice Wilson,
unica componente di sesso femminile del Collegio, scrivendo a nome della maggioranza,
identifica due diversi orientamenti circa l'applicazione degli accordi di separazione.
Il primo è quello della scelta privata (esemplificato dal giudice Zuber
nel caso Farquar ). Tale approccio enfatizza la libertà contrattuale
e l'importanza delle parti nel regolare i loro rapporti durante la separazione.
Secondo questo approccio la Corte dovrebbe intervenire e stravolgere un valido
accordo solo in "un ristretto numero di casi". Il secondo approccio,
che Wilson chiama paternalistico, è esemplificato dalla Corte d'Appello
di Manitoba in Newman v. Newman , Katz v. Katz , e Ross v. Ross . Secondo questo
approccio la Corte dovrebbe intervenire più spesso negli accordi e verificare
se essi rispettano i principi di ragionevolezza e giustizia. La questione della
giustizia pone l'attenzione sul bisogno o potenziale bisogno, di compensare
le ineguaglianze basate sul sesso. Wilson, poi, identifica un approccio "di
compromesso" che si concentra sul cambiamento che avviene nella vita delle
due parti. Ella associa questo tipo di approccio alla decisione della Corte
d'Appello di Ontario in Webb v. Webb e concorda in linea di massima con questa
impostazione. Ella rifiuta l'approccio paternalistico, affermando la definitività
dell'accordo di separazione ed il bisogno di rispettare gli individui che compiono
delle scelte private. Comunque, diverge dall'approccio "liberista"
sostenuto da Zuber, poiché la sua decisione ha il suo limite nella mancata
definizione dei requisiti per individuare "un ristretto numero di casi".
Wilson, allo stesso modo, rifiuta il testo di Webb e lo giudica inadeguato,
in quanto il suo solo criterio è l'entità del cambiamento, ma
non considera se il cambiamento è in relazione al matrimonio. Wilson
conclude che la Corte dovrebbe estendere il suo sindacato, per derogare alle
norme dell'accordo, ai casi in cui un ricorrente che chieda il mantenimento
o un aumento dello stesso dimostri di aver subito un cambiamento derivante da
una posizione di dipendenza economica contratta col matrimonio, tuttavia sostiene
che lo stato di indigenza della signora Pelech non è correlabile al matrimonio
e che l'accordo di separazione nel suo caso non può essere modificato.
La posizione di compromesso adottata dalla Corte, nega che la compensazione
di una sistematica disuguaglianza sessuale possa costituire un motivo per esercitare
un potere di controllo. La decisione stabilisce che un accordo di divorzio non
è una questione di uguaglianza di genere. Questa soluzione di compromesso
è stata criticata. Essa esprime una regola ed una sua eccezione: la Corte
ha rifiutato l'approccio paternalistico come linea di condotta da adottare nell'applicazione
degli accordi di divorzio ed ha fatto suo l'approccio "liberista"
come regola, condividendo implicitamente la teoria dell'uguaglianza formale
tra i coniugi. Successivamente ha creato un'eccezione alla regola della piena
libertà contrattuale, stabilendo la possibilità di intervenire
negli accordi in presenza di un cambiamento radicale, generato da una situazione
di dipendenza economica contratta nel matrimonio. Tuttavia i giudici non hanno
sviluppato alcun criterio che guidi la loro discrezionalità nell'individuare
questo tipo di dipendenza economica. Il compromesso nel caso Pelech rappresenta
un tentativo di conciliare i due corni del "dilemma della Differenza",
ma proprio per questo ha deluso le aspettative della dottrina giuridica femminista.
I giudici del caso Pelech, inoltre, non hanno considerato la dipendenza economica
determinata dalle istituzioni sociali diverse dalla famiglia. L'eccezione alla
regola della scelta privata non copre quelle situazioni di dipendenza che non
sono ricollegabili direttamente al matrimonio; in queste situazioni, secondo
la Corte, la responsabilità per le persone non autosufficienti ricade
sullo Stato. La Corte non riconosce che allargare il terreno dell'assistenza
pubblica serve solo a creare una nuova biforcazione del dilemma. Su questo aspetto
della decisione la dottrina nordamericana si è rivelata in tutta la sua
originalità creativa, proponendo un'alternativa concreta al protratto
affidamento della persona dipendente sull'ex coniuge o sullo Stato. Secondo
l'ipotesi, le parti potrebbero assicurarsi contro i rischi del divorzio, sottoscrivendo,
all'inizio del rapporto matrimoniale, una "polizza casco" . Il capitale
accumulato dai premi di assicurazione andrebbe a finire dentro un fondo comune,
utilizzabile per altre persone assicurate contro rischi analoghi. Un simile
schema di assicurazione matrimoniale ha una serie di potenziali vantaggi. Esso
può ridurre gli oneri finanziari a carico sia del coniuge economicamente
autosufficiente, sia dello Stato, come pure fornisce le donne di un grado di
sicurezza economica, che non è affatto garantito dall'affidamento protratto
sul loro ex marito o dal trasferimento di tale affidamento sull'assistenza pubblica.
Inoltre può servire sia ad accrescere che a legittimare le scelte delle
donne. A differenza della decisione in Pelech, e del suo modello di autosufficienza
economica, che impone alle donne di sopportare il rischio di un futuro impoverimento,
derivante dalla scelta di lavorare in casa, un piano di assicurazione matrimoniale
può permettere alle donne di fare questa scelta, senza correre il rischio
di una dipendenza a lungo termine. Inoltre, l'assicurazione è basata
sul concetto di soggettività relazionale, nel senso che implica il mettere
in comune rischi e risorse, e, così facendo, implica il cercarsi l'un
l'altro, come reciprocamente coinvolti e interdipendenti.
6. La questione degli accordi di separzione può essere affrontata
anche da altri punti di vista, diversi da quello femminista. Un contributo essenziale
all'indagine è stato fornito da alcuni esponenti della dottrina giureconomica
, la quale, in estrema sintesi, ha proposto di applicare agli accordi di divorzio
il concetto di "efficienza paretiana" , domandandosi di ogni transazione
se essa migliorerà la situazione economica di una parte, senza rendere,
allo stesso tempo, peggiore quella dell'altra: se è così, lo scambio
è efficiente, quindi valido. Secondo questa dottrina, una donna che,
in ipotesi, ha investito le proprie energie nel lavoro domestico e che ha ricevuto
in cambio una certa sicurezza economica durante il matrimonio può fare
una sorta di bilancio tra i vantaggi ricevuti e i costi pagati in termini di
rinunce ad opportunità di lavoro o ad avanzamenti di carriera a causa
del ruolo assunto all'interno della famiglia: per questa donna un accordo è
efficiente se non migliora ma nemmeno peggiora il tenore di vita raggiunto durante
il matrimonio. Ebbene, il modello di contratto (efficiente) teorizzato dagli
economisti come pure la proposta di un'assicurazione matrimoniale avanzata dalle
giuriste femministe rappresentano due modi concreti di valorizzare l'autonomia
privata nell'area del diritto di famiglia, senza sclerotizzare le situazioni
di dipendenza economica che sono riscontrabili in questo ambito. Allo stesso
tempo sono il tentativo di superare il "dilemma della differenza",
e con esso qualunque tipo di generalizzazione, senza abbandonare definitivamente
la ricerca di un approccio metodologico .