Estratto da
a cura di
Associazione “ On the Road”
2002 – Milano, FrancoAngeli, pp.38-59
Maria Virgilio
Prostituzione
e traffico di esseri umani tra legge e diritto
giurisprudenziale
Significato e
metodo di questo scritto.
E’ un dato inconfutabile che in Italia le fonti normative che attualmente disciplinano le materie della prostituzione e del traffico di esseri umani risalgono alquanto indietro nel tempo: è del 1958 la cd. Legge Merlin in tema di prostituzione ed è del 1930 il Codice penale che tuttora disciplina riduzione in schiavitù e tratta.
Il legislatore – al momento
in cui scriviamo - è intervenuto su questa materia solo marginalmente nel 1998
nell’ambito della legge sulla immigrazione e della
legge cd. contro la pedofilia. Ma non ha modificato significativamente la
struttura della legislazione, se non introducendo uno strumento, questo sì
innovativo, di natura non penale, cioè il permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale (art.18 T.U. immigrazione),
che si è rivelato nel corso della sua applicazione uno strumento efficace di
inclusione sociale.
Già nella precedente legislatura era stato elaborato un testo di riforma con riferimento ai delitti di riduzione in schiavitù, che nella presente legislatura parrebbe ormai in dirittura d’arrivo nella versione approvata il 21.12.2001 dalla Camera e ora in corso di esame in Commissione Senato, con il n. 885, “Misure contro la tratta di persone”. Quanto alla prostituzione sono stati depositati progetti di riforma da parte di esponenti di tutti i partiti, nonché un progetto di legge di iniziativa popolare promosso dal Partito Radicale.
Se dall’interno
dell’ordinamento ci spostiamo verso le legislazioni di altri
paesi o ci collochiamo in uno spazio sovranazionale costatiamo un grande
fervore. Sia le legislazioni di altri paesi sia gli
strumenti internazionali hanno già registrato l’esigenza di impostare nuove
politiche prostituzionali e di contrastare con strumenti giuridici nuovi il
traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, e non.
Il livello – ritornando all’interno
del nostro sistema giuridico - che ha più immediatamente e direttamente
risentito di tali nuove tendenze è stato quello giurisprudenziale, che in
mancanza e in attesa dell’intervento modificativo del
legislatore ha utilizzato in senso innovativo le vecchie norme, ritenute
superate e inadeguate, tendendo ad anticipare il momento legislativo ed a
svolgere un ruolo di creazione della legge. E’ il c.d. diritto giurisprudenziale,
secondo il quale occorre considerare che le leggi vanno esaminate non solo per
quello che è il loro dettato scritto, ma anche per l’applicazione che
concretamente ne viene praticata, e cioè per come le
leggi vengono interpretate dai giudici e da chi deve utilizzarle.
In questo lavoro ci
proponiamo dunque di verificare quale sia attualmente
il nostro sistema giuridico – legislativo e giurisprudenziale – e come si
collochi rispetto alle geografie dei sistemi giuridici degli altri Paesi. Il
metodo sarà quello di esaminare le possibili opzioni
di politica criminale in materia, anche, ove possibile, attraverso la
comparazione con altri sistemi .
E occorrerà tener conto
della complessità del tema, che si colloca all’incrocio tra varie normative diverse
per materia e per collocazione: norme interne si
affiancano a norme internazionali, leggi penali si incrociano con leggi
amministrative, norme del Codice penale vanno lette insieme a disposizioni di
legge extracodicistiche che regolano settori specifici, come la legge Merlin in
materia di prostituzione o il Testo Unico in materia di immigrazione.
Ricognizione
delle leggi vigenti e dei più recenti sviluppi giurisprudenziali.
Legge
sull’immigrazione del 1998-1999
Iniziamo dal testo normativo più recente, risalente alla precedente legislatura. Il D. lgs. 25.7.1998 n. 286, Testo Unico delle “disposizioni concernenti la disciplina immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”, integrato dal Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. che ha creato nuovi gravi delitti. Ora l’art. 12, “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”, punisce chiunque compia “attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato”. Inoltre la disposizione del terzo comma prevede una pena più pesante - la reclusione da cinque a quindici anni, equivalente a quella del delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p. - se il fatto è commesso “al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento”.
La nuova norma è integrata da alcune “disposizioni di carattere umanitario”, tra cui spicca la misura del permesso di “soggiorno per motivi di protezione sociale” (art. 18 T.U. imm.) che consente la concessione del permesso di soggiorno alla persona straniera - uomo o donna, anche minori d’età. Trattasi di uno speciale permesso di soggiorno, rilasciato dal questore allo straniero al fine di consentirgli “di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”. Il requisito comune è che la persona interessata si trovi in stato di pericolo per la sua incolumità.
Nella applicazione concreta la
misura è stata prevalentemente utilizzata a favore di donne straniere
clandestine che hanno inteso sottrarsi a forme di sfruttamento della
prostituzione, per lo più gestite da criminalità organizzata. E dunque questo è
prevalentemente il tipo di violenza che la norma ha contrastato, anche se non
sono mancati casi di applicazione diversa, e cioè in
ipotesi di sfruttamento lavorativo maschile e minorile, o di criminalità
individuale.
In effetti l’istituto incrocia,
correttamente, il tema dello sfruttamento (anche sessuale) con quello della
immigrazione clandestina, rimuovendo la condizione di irregolarità che
costituisce il più forte elemento di vulnerabilità della persona straniera e
che consente alla criminalità le forme più intollerabili di sfruttamento e di
violenza nei confronti delle persone prostitute. Questo strumento, invece,
aumenta la sicurezza di chi ha scelto di sottrarsi alla violenza criminosa e
costituisce la condizione indispensabile, dal punto di vista dell’interesse
repressivo, per consentire alla persona di presentare la denuncia,
testimoniare, sostenere il peso di un processo penale in cui –sovente- la
parola della vittima risulta elemento fondante
dell’impianto probatorio d’accusa. La misura, puntando sulle risorse di autonomia della donna e sulla sua determinazione a voler
uscire dalla prostituzione, riesce così a muoversi non solo in una logica di
efficienza giudiziaria, ma anche in una diversa ottica umanitaria (non assistenzialistica),
esterna e complementare agli strumenti di diritto penale.
Legge contro
la pedofilia
La L. 3 agosto 1998, n. 269,
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù”, oltre a introdurre nel nostro sistema
penale alcune fattispecie nuove, ha modificato la legge Merlin, aggravando le
pene per “chiunque induca alla
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce
o sfrutta la prostituzione” (art. 600 bis). Ha innovato anche la precedente
legge contro la violenza sessuale n. 66 del 1996. Infatti
ha ridefinito la soglia della disponibilità sessuale nel nostro sistema, che
viene ora collocata all’età di sedici anni, e ha introdotto una disposizione
sicuramente innovativa nel nostro ordinamento, laddove per la prima volta
punisce il cliente di sesso commerciale: viene infatti “punito chiunque compie
atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e sedici anni, in
cambio di denaro o di altra utilità economica”.
La legge
Merlin sulla prostituzione
La c.d. legge Merlin del 20
febbraio 1958 n. 75 “Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”
è il testo cui tuttora dobbiamo fare
riferimento in questa materia. La legge si ispira al
modello abolizionista, e cioè, secondo l’accezione storica del termine, afferma
il principio di non discriminazione e di uguaglianza dei cittadini e delle cittadine,
e dunque tende ad eliminare la criminalizzazione e/o regolazione di un fatto da
ritenersi privato quale è la prostituzione. La
finalità primaria della legge del 1958 era quella di
garantire la libertà e l’uguaglianza alle donne eliminando ogni forma di
controllo sanitario e poliziesco. A tal fine si sancì il divieto di imporre
qualsiasi schedatura e trattamento sanitario (art. 7). Pertanto la legge Merlin
abolisce le case di prostituzione, disponendo la chiusura di quelle esistenti.
A garanzia di questa abolizione impone che nessuno
possa avere la proprietà di una casa di prostituzione (art. 3, n. 1). Inoltre determina le condotte sanzionabili penalmente:
-locazione a scopo di esercizio
di una casa di prostituzione (art. 3 n. 2)
-tolleranza abituale
(art. 3 n. 3)
-reclutamento o agevolazione (art. 3 n. 4)
-induzione o lenocinio (art. 3 n. 5)
-tratta ai fini della prostituzione (art. 3 n.6).
Effettivamente la legge Merlin contiene due norme di contrasto della “tratta nella prostituzione”. Le troviamo all’art. 3 che punisce al n. 6), “chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro stato, o comunque, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza” e, al n. 7), “chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni ed organizzazioni”.
-favoreggiamento o sfruttamento (art. 3 n. 8)
Tutte le ipotesi delittuose
sono punite con la stessa pena, la reclusione da 2 a 6 anni, e questo
contraddice l’enfasi posta sulla lotta specifica allo sfruttamento, che viene differenziato dal favoreggiamento, e cioè dalla
condotta di chi in qualche modo agevoli e faciliti la prostituzione, ma poi
viene livellato sotto il profilo sanzionatorio.
La legge prevedeva anche le
più lievi ipotesi contravvenzionali dell’invito al libertinaggio e
dell’adescamento (reati previsti dall’art. 5 n. 1-2, e oggi dall’art.81 D.lgs.
30 dicembre 1999 n. 507 depenalizzati a illecito
amministrativo, e che risulterebbero tuttora utilizzati dalle questure secondo
l’Osservatorio del Comitato dei diritti civili delle prostitute). Queste
previsioni punitive già rappresentavano una contraddizione rispetto alla
filosofia di non intervenire nei confronti dell’esercizio della
prostituzione. Invero la legge non ha mai sciolto la sua ambiguità di fondo: abolizione della regolamentazione o abolizione
della prostituzione? Lo dimostra il fatto che, accanto
alle norme di contrasto della tratta e dello sfruttamento, la legge contiene
alcune previsioni legislative che costituiscono fonte di discriminazione e che
direttamente o indirettamente sanzionano l’offerta di sesso a pagamento, come
il reato di adescamento che palesemente offriva uno strumento di
criminalizzazione dei soggetti che si prostituiscono, tradendo la impostazione
abolizionista proprio nell’aspetto della tutela della persona prostituta.
Ancor più ambivalente il
reato di favoreggiamento, che è valso a legittimare applicazioni – di questura
e magistratura – volte a colpire la persona prostituta attraverso la
criminalizzazione dei soggetti che con lei vengono in
relazione per rapporti affettivi. I primi a essere
colpiti sono i mariti, i conviventi, o i compagni che, ricevendo denaro o doni,
vengono ritenuti ingiusti profittatori di guadagni illeciti. Oppure viene incriminata la condotta di accompagnare alle cene con i clienti la
compagna che riceve in albergo, la accompagnano e riportano in auto al luogo di
esercizio o fanno opera di sorveglianza o mettono a disposizione l’autovettura
come sorta di spogliatoio, così rendendo più agevoli e celeri gli spostamenti,
e quindi l’attività svolta (Cass., Sez.III, 26 marzo 1983 n.2704 e 29 maggio
1982 n. 5318 .
A supportare questa linea di
tendenza interpretativa, alcune recenti sentenze hanno stabilito che per configurare il reato
non è necessaria la finalità lucrativa, ma è sufficiente una qualunque
partecipazione parassitaria ai guadagni o alle utilità ricavate dall’esercizio
della prostituzione. Per questa via, tramite il delitto di favoreggiamento, si
è arrivati a perseguire anche chi offre caffè e bibite alle donne in strada o,
fornendo legna, le aiuta ad accendere i fuochi sui marciapiedi.
Il percorso interpretativo
si è spinto sino a punire le persone che esercitano in coabitazione (il
favoreggiamento cd. reciproco). Sempre per favoreggiamento possono essere
incriminate le prostitute stesse nel caso in cui si assistano
o si agevolino reciprocamente, accompagnandosi in auto al lavoro o dividendo le
spese dell’appartamento di esercizio, o subaffittandoselo ( Cass. Sez.III, 9
luglio 1998, 2525). E’ evidente che proprio questa giurisprudenza rappresenta
un forte ostacolo a potenziali
iniziative autogestite di organizzazione e di
miglioramento delle condizioni di esercizio della prostituzione, che favorirebbero
uno spostamento dalla strada, luogo di massima visibilità, al chiuso dell’appartamento.
Qui registriamo peraltro un
fenomeno di distorsione del diritto: norme nate per tutelare chi esercita la prostituzione, vengono interpretate e utilizzate
contro le stesse persone tutelate.
In tal senso è clamorosa
quella recentissima interpretazione (GIP Perugia 18.8.2000) che ha ravvisato il
delitto di favoreggiamento nella condotta del cliente di strada che
riaccompagna la prostituta dopo la prestazione al posto di esercizio.
In tal modo si favorirebbe lo svolgimento della prestazione al cliente
successivo. Peraltro alla contestazione del delitto si accompagnava la misura
cautelare del sequestro penale dell’autovettura del
cliente come mezzo che ha consentito la commissione del reato. Per la verità la via interpretativa è stata prontamente bocciata
dal tribunale del riesame, che ha rilevato come il delitto presupponga
strutturalmente un rapporto di terzietà
del favoreggiatore rispetto ai protagonisti del contratto sessuale. Ma è
significativamente scoperto, in questa applicazione,
il tentativo di piegare la legge Merlin alla politica di criminalizzazione del
cliente, che pur le era sicuramente estranea. E’ evidente che il modello
ispiratore è quello svedese di incriminare il cliente, di colpire cioè il versante della domanda di sesso commerciale.
A questa stessa filosofia di
politica criminale deve essere ricondotta la iniziativa
dei sindaci di varie città che hanno emanato apposite ordinanze per sanzionare
in via amministrativa la sosta o l’intralcio alla circolazione stradale da
parte delle autovetture dei clienti che contrattano prestazioni di sesso commerciale. L’obbiettivo dell’operazione, peraltro lucrosa per le finanze
comunali (la sanzione non viene mai contestata ed è pagata sempre e
immediatamente!), è quello di combattere la visibilità della prostituzione, con
la pretesa di trasformare un problema sociale in un problema di ordine pubblico
e di sicurezza pubblica.
Il codice
penale
Del codice penale vengono utilizzate tutte le varie fattispecie di reato che
tutelano la persona dalla violenza, nelle varie specificità con cui questa si
presenta: violenza privata, minaccia, sequestro di persona, violenza sessuale.
Nei procedimenti penali si riscontra anche l’utilizzo del delitto di associazione a delinquere di cui all’art. 416 cp – punita con la reclusione da tre a sette anni - per contrastare le manifestazioni criminali in forma associata, cui l’art. 18 fa espresso riferimento sia come “associazione dedita ad una dei predetti delitti” sia come “organizzazione criminale”.
Risulta anche l’applicazione dell’art. 416-bis, delitto di associazione di tipo mafioso. Alla data del febbraio 2001 è documentata solo in 17 casi in fase di indagini, che hanno coinvolto n. 159 indagati. Sempre a quella data solo in un caso di Trieste si era formato il giudicato cautelare della Cassazione (sez II , 4.10.2000). E’ interessante notare che i requisiti di tale delitto sono stati ravvisati in organizzazioni albanesi particolarmente efferate (3° comma: “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, …”). Si noti, sotto il profilo processuale, che l’art. 416- bis , in forza dell’art. 51, 3-bis C.P.P., rientra nella competenza della Direzione Nazionale Antimafia, e dunque le indagini in caso di contestazione di tale delitto sono svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Inoltre, in tale ipotesi, è possibile applicare le speciali misure di protezione previste per reprimere la criminalità mafiosa, che forniscono ben più garanzie dell’art.18 T.U. Imm.
Discorso più ampio meritano le disposizioni del codice penale in materia di
schiavitù, che, pensate e scritte nel 1930, registrano un forte scarto tra
legge ed interpretazione giurisprudenziale.
I delitti contro la schiavitù, previsti agli
articoli dal 600 al 604, e di competenza della Corte d’assise, sono inseriti
nell’ambito della tutela della personalità individuale, intesa come espressione
della libertà individuale. Prevedono varie ipotesi di delitto, tutte incentrate sul concetto di schiavitù o condizione analoga
alla schiavitù: “riduzione in schiavitù o condizione analoga”, “tratta e
commercio di schiavi”, “alienazione e acquisto di schiavi”. Comprendevano anche
il delitto di “plagio”, finché nel 1981 la nota sentenza Braibanti della Corte
Costituzionale non lo ha rimosso dal nostro ordinamento per mancanza di
chiarezza e precisione della norma.
All’origine erano volte a
reprimere le ipotesi di schiavitù giuridicamente fondata ed era quindi punita
solo se commessa all’estero nei confronti di un cittadino italiano, in paesi in
cui fosse riconosciuto lo status giuridico di schiavo.
Si sostiene che queste norme fossero state previste
per adempiere all’impegno internazionale assunto dall’Italia con la Convenzione
di Ginevra del 25 settembre del 1926, che definiva lo stato di schiavitù come
“la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del
diritto di proprietà o alcuni di essi”.Da questo ristretto ambito il concetto
si allargò a considerare anche le
pratiche analoghe alla schiavitù, così venendo a comprendere anche altre
condizioni e pratiche che riducano un individuo in
stato di assoggettamento (“di servitù per debiti, servitù della gleba, cessione
di minori, promessa, cessione in matrimonio, cessione della donna senza o
contro il suo consenso in forza di disposizioni giuridiche che lo autorizzino”,
secondo la definizione integrata e ampliata della Convenzione supplementare di
Ginevra del 7 novembre 1956).
L’art. 601 (“chiunque
commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o
di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da
cinque a vent’anni”) si riferiva alla tratta
e al commercio di schiavi così
come erano organizzati agli inizi del secolo, secondo un fenomeno ben diverso e
addirittura inverso a quello attuale: si trattava della deportazione delle
donne bianche verso i paesi coloniali,
al fine di fare loro esercitare la prostituzione.
Questi delitti sono rimasti
inapplicati per più di un cinquantennio, e solo dalla fine degli anni 80 sono
stati riutilizzati dalla giurisprudenza che le ha riattualizzate nell’ambito
della tematica delle cd. “nuove” schiavitù. Oggi,
visto che la schiavitù, intesa quale istituto giuridico non è
riconosciuta, ed anzi è espressamente vietata dall’ordinamento, il
concetto di “schiavitù o condizione analoga” è stato attagliato a situazioni di mero fatto, cioè a quelle in cui
una persona venga a trovarsi in uno stato di assoggettamento al potere di
disposizione altrui, tale da comportare l’annientamento della personalità e la
riduzione della persona a cosa.
Il passaggio decisivo rispetto alle vecchie impostazioni è stato segnato da una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (20 novembre 1996 – 16 gennaio 1997, n. 261 Ceric e altro) che ha ricompreso nella norma la condizione di “un individuo che – per via dell’attività esplicata da altri sulla sua persona – venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto dell’ordinamento giuridico) ridotto nell’esclusiva signoria dell’agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto e ne disponga, similmente al modo in cui - secondo le conoscenze storiche, confluite nell’attuale patrimonio socio-culturale dei membri della collettività - il “padrone”, un tempo, esercitava la propria signoria sullo schiavo”.
Dopo tale svolta
interpretativa la giurisprudenza non ha esitato ad applicare i delitti, ma
limitandosi a ravvisare la condizione di schiavitù in casi di vittime minorenni
e assoggettate ad attività di sfruttamento di tipo lavorativo, non sessuale. Si
registra anche un caso di adulti , tossicodipendenti costretti
a lavoro nero calzaturiero Cass. Sez. III, c.c. 7-24 settembre
1999, Catalini, Gazz. Giur. Giuffrè ItaliaOggi n. 39/99)
E dunque la giurisprudenza – in un
primo tempo - ha esitato a utilizzare questi
delitti per contrastare il fenomeno
nella sua preponderante e attuale dimensione di prostituzione femminile adulta.
Pertanto nei confronti della tratta (e comunque dello
sfruttamento della prostituzione) le procure della repubblica hanno preferito
usare nelle loro indagini altri strumenti giuridici: i delitti della legge
Merlin, l’associazione a delinquere, e le singole fattispecie di reato, quali
sequestro di persona e violenza sessuale, nonchè le nuove ipotesi, pesantemente
sanzionate, della legge sull’immigrazione.
Tuttavia, in una seconda fase, le norme contro la schiavitù sono state applicate anche a qualche caso di donna adulta. Così la sfera di operatività dell’art. 600 cp è stata allargata anche ad abbracciare ipotesi compatibili con il mantenimento in capo alla persona di una esigua sfera di autonomia, purché questa fosse esercitata nell’ambito di controllo del dominus e da questi revocabile ad arbitrio. In particolare la sentenza n. 1115 della Corte d’Assise di Roma del 23 febbraio 2001, Bilbilushi (Cass. Pen. 2001, p. 1212, poi confermata dalla Corte di Assise d’appello il 25.10.2001) ha individuato l’oggetto della tutela penale nello status libertatis della persona, con l’obbiettivo di prevenire e punire rapporti di dominio e padronanza per effetto dei quali un individuo sia privato della capacità di determinarsi, con assoggettamento psichico e annientamento integrale della libertà morale. Ciò non esclude la concessione da parte del padrone di una ridotta sfera di libertà e del mantenimento in capo al soggetto di un limitatissimo ambito di autonomia che sia frutto di una concessione da parte di chi pratichi il dominio e in ogni caso esercitata nell’ambito della sfera di controllo di costui. A volte meglio di violenze o minacce continue e reiterate il riconoscimento di una libertà minima – ma fruibile entro la sfera di vigilanza dell’agente - può meglio conculcare l’intimo volere della vittima, inducendola a sopportare meglio la propria condizione di asservimento. Ne risulta che la condizione di afflittività e di costringimento eccedono sia la violenza usata per indurre o costringere alla prostituzione sia lo sfruttamento dei proventi dell’attività. Tale prospettazione nasce anche dalla consapevole costatazione che la coartazione e l’assoggettamento di una persona maggiore d’età difficilmente e soli in casi limite possono essere totali, e che normalmente, oltre alla compressione della capacità di autodeterminazione della vittima con violenze fisiche e psicologiche , possono essere esercitate altre modalità, “al contempo carpendo una qualche forma di consenso e/o rassegnazione da parte della persona offesa , anche con varie forme di blandizie o di promesse” .
Abbiamo così completato la
rassegna della normativa interna, che mostra un panorama composito ed
eterogeneo. Diversi sono i delitti utilizzati come mezzo di contrasto della
criminalità in questo campo. Sono diversi innanzitutto per
competenza processuale: talora giudice monocratico; talora giudice collegiale;
quanto ai delitti contro la personalità individuale, sono di competenza della
Corte d’assise, e non dei Tribunali; altresì le indagini per l’art.416-bis sono
di competenza della Direzione Antimafia e non delle procure ordinarie.
Sono diversi per beni tutelati e per obbiettivi di
politica criminale: ai fini delle norme del Codice penale finisce per essere
indifferente se l’ingresso nello Stato sia legale o illegale; anche la legge
Merlin prescinde dalla legalità o meno dell’ingresso, mentre questo aspetto
diventa centrale nella legge contro l’immigrazione. Inoltre
sono diverse le forme di tutela e protezione della vittima. Oltre al più volte citato art.18, viene anche ritenuta applicabile
la nuova Legge 13.2.2001 n. 45, art 12:
“Norme per la protezione dei testimoni di giustizia” e risultano
casi di applicazione delle speciali misure di protezione previste dalla
legislazione antimafia in ipotesi di contestazione del delitto di associazione
di tipo mafioso (art. 416-bis) a criminalità organizzata di nazionalità
albanese.
Come abbiamo costatato, la
maggioranza delle regole giuridiche sinora indicate sono
assai risalenti nel tempo. Per di più esse miravano a
disciplinare fenomeni assai distanti da quelli odierni. La prostituzione
successiva alla chiusura delle case intrecciandosi col fenomeno delle
migrazioni ha ormai lasciato il posto alle prostituzioni, intendendo col
plurale significare la varietà delle forme: di strada, al chiuso, di straniere/i clandestine/i, peraltro diversificate secondo le
provenienze e le culture di appartenenza . D’altronde è il fenomeno stesso
delle prostituzioni che si presenta mutevole nella sua realtà effettuale, nonché difficilmente afferrabili dietro la maschera
omologante del travestimento e degli abiti da lavoro. Cambiano le mete di
destinazione, quelle di provenienza, la composizione personale - individuale, familiare,
a catena, di seconda generazione -, le modalità di
reclutamento e svolgimento, i rapporti con la criminalità organizzata. Si
riscontra un’evoluzione permanente e una varietà di situazioni, peraltro
reversibili, alla stregua della duttilità di adattamento
della criminalità organizzata; tanto che appare più corretto parlare -non al
singolare, ma al plurale- di “prostituzioni”.
Ovvio, in tale contesto, che il legislatore si sia prospettato il problema
di intervenire in materia con riforme
legislative.
Dapprima sia
la prostituzione che i reati di schiavitù sono stati oggetti di riforma
nell’ambito dei lavori per un nuovo codice penale. Ci riferiamo
all’unico progetto di riforma che si sia misurato con la
revisione di tutte le previsioni di reato, e cioè al progetto Pagliaro del
1992. In particolare la modifica legislativa interveniva sul concetto di
schiavitù e di condizione analoga alla schiavitù, definendolo con precisione
idonea a colmare il deficit di tassatività e renderlo conforme al dettato
costituzionale, nonché tentando di individuarlo in
termini più attuali, incentrati sulla
situazione di “assoggettamento” della persona prostituta. Il Progetto Pagliaro
inquadrò i “reati di schiavitù” tra i “reati contro la dignità dell’essere
umano”, prevedendo (art.63) i due delitti di riduzione e mantenimento in schiavitù e definendo lo
stato di schiavitù “come la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli di un diritto di
proprietà o di un qualsiasi diritto reale, o vincolata alla destinazione di una
cosa”.
In alternativa a (e in attesa di) una
revisione organica di tutta la materia penale, il legislatore ha prospettato
riforme di settore.
Dal 21 novembre 2001 è al vaglio del Senato, con il n. 885, un testo approvato dalla Camera, che era stato elaborato e già ampiamente discusso nella precedente legislatura, nella quale era ormai in dirittura d’arrivo (era il disegno di legge, n. 5839 presentato il 23 marzo 1999 alla Camera dei Deputati, con il titolo: “Misure contro il traffico di persone”). Nella versione attuale il testo reca il titolo “Misure contro la tratta di persone” e affronta sia il tema delle nuove schiavitù sia quello del traffico di persone. Le nuove schiavitù comprendono la tradizionale schiavitù definita come alla Convenzione di Ginevra, e compare la servitù intesa come “condizione di soggezione continuativa”. Il testo rivisita il tema del traffico di persone prevedendo una fattispecie di tratta, a spettro allargato quanto alle finalità (“al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o a sfruttamento…”) e quanto alla movimentazione (“costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi all’interno dello stesso”).
Per quanto poi concerne la
materia della prostituzione, nella corrente legislatura si è verificato un
attivismo di tutti i partiti. Ad oggi risultano
depositati numerosi progetti:
C65-Widmann, C176-Burani Procaccini, C386-Soda, C407-Mussolini,
C1136-Buontempo, C1355-Foti, C1614, C2150-Turco/Finocchiaro, C2222-Zanella,
nonché una proposta di legge di iniziativa popolare dei radicali[1].
Linee
emergenti di politica criminale in materia di prostituzione e traffico di esseri umani.
Quali le specifiche tendenze
del cambiamento normativo? Per rispondere adeguatamente alla domanda è
opportuno intrecciare vari piani, sia quello del nostro sistema interno sia
quello delle varie riforme già realizzate in altri paesi, nonché
quelli delle normative sovranazionali, comunitarie e internazionali.
A tal fine, piuttosto che
procedere ad una rassegna analitica delle iniziative di riforma pendenti in
Italia, delle riforme attuate da altri paesi, e delle recenti normative
internazionali, riteniamo più costruttivo raccogliere e individuare alcuni
punti nodali più significativi e illuminanti.
Criminalizzare
il cliente
Una prima linea di tendenza
vorrebbe affrontare e risolvere il problema alla radice e quindi prospetta un
modello proibizionista di criminalizzazione del cliente, in tendenziale alternativa con l’azione di colpire sfruttatori e
trafficanti. Trattasi di una posizione ispirata al modello svedese, che prevede
la fattispecie di “acquisto di servizi sessuali”, volta a punire “chiunque si
procuri una relazione sessuale occasionale dietro compenso”. L’idea è ripresa
dal progetto di legge C176 Burani Procaccini in materia di prostituzione, che
costa di un unico articolo: “Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali
offerte da soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto
al pubblico ovvero nei luoghi e nelle forme vietati ai sensi della legge 20
febbraio 1958 n. 75 e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino
a 6 mesi e con la multa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000”.
La punizione del cliente, in
generale, si caratterizza per la assoluta novità della
impostazione, consistente nella criminalizzazione della sessualità maschile
invece che, come era stato nel passato, della sessualità femminile espressa
fuori del matrimonio.
L’aspetto attraente di questa posizione è che coglie lo squilibrio di potere tra chi, nello scambio, ha il denaro e chi non lo ha, tra chi detiene posizioni di supremazia economica e chi a questa soggiace. Solo il primo è pienamente libero di determinarsi. E dunque l'obbiettivo perseguito dalla norma è di natura etica: salvaguardare il corpo femminile dalla violenza maschile esercitata attraverso il denaro. Con questa scelta lo stato si assume la funzione etico-pedagogica di sanzionare un comportamento sessuale maschile. E tuttavia questa posizione sacrifica totalmente la libertà di disporre di sé e del proprio corpo, che non deve trovare limiti neppure nella logica di mercato – pressochè totalmente pervasiva dei rapporti intersoggettivi - e non può essere negata nello scambio e nel sesso commerciale.
L’ulteriore
implicazione di questa linea di politica criminale è che non distingue tra
persone trafficate e persone che esercitano la prostituzione per scelta,
ritenendo schiava chiunque eserciti la prostituzione. L’area della
prostituzione e quella del traffico vengono
sovrapposte totalmente: le prostitute sono tutte determinate, condizionate, e
dunque non in grado di fruire della libertà di disporre del proprio corpo.
Possono solo essere aiutate a uscire dalla
prostituzione, escludendo così altri tipi di intervento, come quelli volti a
migliorare le condizioni di svolgimento e ispirati alla politica di riduzione
del danno. Le persone prostitute sono tutte schiave, con la conseguenza di una ulteriore criminalizzazione del cliente, accusato di
essere complice del reato di schiavitù.
Questa linea di politica
criminale tende dunque a scavalcare a monte la linea
alternativa, cioè quella rivolta a reprimere il traffico e a sanzionare trafficanti
e sfruttatori.
Traffico, tratta e “nuove schiavitù”
Un secondo nodo affronta il
problema normativo secondo un registro fortemente
simbolico: quello della schiavitù e delle nuove schiavitù. L’efficacia
simbolica è molto incisiva perchè sposta il bene
tutelato dalla liberta sessuale a quello dello status dignitatis, della dignità
individuale. E tuttavia questa lettura può essere rischiosa per il senso di alterità
che inevitabilmente induce e per la distanza che frappone rispetto a un fenomeno
criminale che pure vive non lontano da noi, non solo nelle forme della
prostituzione coatta, ma anche in quelle progressivamente emergenti della
servitù domestica.
Come abbiamo già visto il
progetto di riforma italiano rivisita le fattispecie di schiavitù, riproponendole. Alla nuova ipotesi affianca la previsione dei delitti di tratta, riproponendo questa terminologia. Ma
anche questo termine, usato pure nel linguaggio giuridico internazionale, è foriero di una certa ambiguità. Non solo
evoca la tratta delle bianche, e cioè un fenomeno
criminale sessuato, diverso e, parzialmente, opposto a quello odierno, ma si
presenta non univoco a causa della etimologia stessa della parola, che deriva
contemporaneamente dai verbi latini trahere e tractare. Dunque oscilla fra la
mera condotta del trasportare una persona da un luogo all’altro, trasferendola
e sradicandola dal paese di appartenenza, e il commercio o mercato di persone,
assoggettate a una sorta di diritto di proprietà altrui, e pertanto strumentalizzate
e sfruttate.
Tale ambiguità ricade anche
sul linguaggio giuridico, che spesso oscilla tra
traffico e tratta, a cominciare dalla legislazione internazionale (che in
inglese distingue trafficking e smuggling), tanto che l’obiettivo di pervenire
a una definizione chiara e armonizzata è indicato come prioritario sia in
ambito comunitario sia in sede di cooperazione internazionale (vedi da ultimo
nel 2000 la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla base della relazione
Sorensen). E anche per questa equivocità si preferisce
oggi parlare di traffico di esseri umani, invece che di tratta.
Fattispecie di
traffico sessuata oppure neutra
Un ulteriore
nodo si misura su come strutturare la norma di contrasto del traffico. L’alternativa è tra una fattispecie di traffico sessuata e
sessualizzata, cioè riferita solo alle donne e solo alla finalità di
sfruttamento sessuale, oppure, dall’altra parte, una fattispecie neutra,
allargata ad una gamma plurima di scopi: lavoro forzato, servitù domestica,
prelievo d’organi .
La prima strada è quella praticata nella Dichiarazione della Conferenza Ministeriale dell’Aja del 26 aprile 1997 che ha espresso “Linee guida europee per misure efficaci di prevenzione e lotta contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale”: “Per tratta delle donne si intende ogni comportamento che faciliti l’ingresso legale o illegale di donne nel territorio di un paese, nonché il loro transito, soggiorno o uscita dallo stesso, allo scopo di sfruttamento sessuale a fine di lucro, tramite coercizione, in particolare violenza o minacce, o inganno, abuso di autorità, o altra forma di pressione tale per cui alla persona interessata non sia data altra scelta accettabile o reale se non quella di subire la pressione o abuso in questione”.
Una tal definizione,
riferita solo alle donne e solo alla finalità di sfruttamento sessuale, ha
sicuramente il pregio di mettere in luce gli stretti legami tra questo tema e
quelli della migrazione da una parte e della prostituzione dall’altra. E’ la
scelta che è stata operata dal codice penale spagnolo all’art.188, 2 comma. La scelta spagnola è chiara. La fattispecie
penale è orientata verso un solo scopo, quello di sfruttamento sessuale. La
norma spagnola è inserita tra i “Delitos
contra la libertad y indemnidad sexuales” e
nel capitolo dedicato ai “delitos
relativos a la prostitucion y la corrupcion de menores”(sia
affianca all’art.318-bis, compreso tra i “delitos
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”, che punisce il traffico
illegale di persone).
D’altronde anche lo Statuto di Roma 17 luglio 1998 della Corte penale internazionale inserisce tra i crimini contro l’umanità la riduzione in schiavitù, intendendola come “l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel senso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale”,
L’alternativa
di politica criminale è una figura di traffico unitario, con una gamma plurima
di scopi illeciti, comprensiva di vari tipi di sfruttamento, che dunque non
evidenzia e non esplicita una specificità di tipo sessuale e che è idonea a di
coprire, oltre le forme attuali di traffico, anche ulteriori sviluppi. Questa
impostazione rinuncia a modellare la norma sulla soggettività femminile, come
se fossero la sessualità e il corpo femminile a rendere le donne particolarmente
vulnerabili alla tratta. E dunque , in una ottica di
genere, non enfatizza la componente sessuale, ponendo sullo stesso piano tutte
le forme di assoggettamento, sessuali e non. Anzi
evidenzia come sia la domanda maschile di sesso commerciale a cagionare il
traffico in forza degli altissimi guadagni a costo zero che assicura alla
criminalità organizzata.
Questa via è percorsa dalla
Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale -
Palermo 2000 - e dai due relativi Protocolli: (A) “Contro la criminalità
organizzata per prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone,
specialmente donne e bambini” (ovvero il trafficking);
e (B) “Contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere
l’introduzione di frodo di migranti
via terra, mare e aria” (ovvero lo smuggling) .
Questi nuovi atti di
rilevanza internazionale sono assai importanti perché allargano la portata dei
termini normativi e affrontano correttamente la complessità del fenomeno
attuale di asservimento in condizioni di schiavitù.
Trafficking
è definito come “il reclutamento,
trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone tramite l’impiego o
la minaccia di impiego della forza o di altre forme di
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione
di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per
ottenere il consenso. […] Lo sfruttamento comprende, come minimo lo
sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale,
il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe,
l’asservimento o il prelievo di organi”.
Smuggling (contrabbando, introduzione di frodo) viene
invece definito come “il procurare, al fine di ricavare, direttamente o
indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di
una persona in uno stato parte di cui una persona non è cittadina o residente
permanente”.
Anche la proposta di “eurodelitto”
destinata a reprimere il traffico di persone – sulla scorta della previsione
dell’art.29 del Trattato sull’Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam - comprende lo sfruttamento sessuale, lavorativo e con qualunque altra
finalità contraria alla dignità della persona.
Traffico e modalità della condotta
Le modalità
della condotta costitutive della figura tipica del delitto si presentano
problematiche. Il punto sta nel superare le tradizionali forme della
costrizione e coercizione, che sono – come per esempio
nei delitti di violenza sessuale - la violenza,
la minaccia, l’inganno, l’abuso di autorità.
Occorre individuare condotte
idonee ad esprimere la mancanza di effettiva
possibilità di scelta, cioè in grado di cogliere con le necessarie garanzie di
chiarezza e precisione quella area grigia in cui si trova la persona che non ha
alternativa, se non quella di sottomettersi.. D’altra parte quante scelte sono
totalmente libere? E quanti contratti di lavoro sono
liberamente negoziati?
Gli strumenti internazionali
hanno cercato di individuare altre modalità della
condotta. Una è quella dell’abuso della posizione di
vulnerabilità. Così il Parlamento Europeo nella risoluzione 18 gennaio 1996 ha
descritto la condotta penalmente illecita di chi traffica "utilizzando
l'inganno o qualunque altra forma di costrizione o abusando di una situazione
di vulnerabilità o di incertezza amministrativa”. Anche il codice penale spagnolo al già citato art.188 elenca
l’abuso “di una situazione di superiorità o di necessità o di vulnerabilità
della vittima”.
Le già citate Linee guida 1997 de L’Aja hanno individuato la sottoposizione a “altra forma di pressione tale per cui alla persona interessata non resta altra scelta accettabile e reale se non quella di subire la pressione o abuso in questione”.
Definire
normativamente la prostituzione
Dalla lettura dei progetti
di legge presentati in Italia in materia di prostituzione (sono tutti
consultabili in <www.parlamento.it/att/ddl/f_guidata.htm>, scrivendo in
“cerca nel titolo” la parola “ prostituzione”) e dalla comparazione con le
leggi recentemente approvate in altri paesi europei emerge un primo punto
dirimente: se definire per legge la prostituzione.
E’ evidente che la esigenza della definizione è collegata con le conseguenze
che ne vengono tratte. Nell’individuare i requisiti delle condotte penalmente
sanzionate, la legge penale svedese si limita a riferisi all’“acquisto di
servizi sessuali” e a “relazione sessuale occasionale dietro compenso”.
Non vi sono definizioni
nella legge olandese entrata in vigore il 1° ottobre 2000, né in quella penale
né in quella amministrativa, che, in estrema sintesi,
ha modificato la legge in materia di enti locali, introducendo la seguente
norma: “Il Consiglio può adottare un regolamento con il quale si stabiliscono
le norme per fornire imprenditorialmente la possibilità di eseguire atti
sessuali con un terzo dietro pagamento” (art. 151a). I comuni sono pertanto
liberi di permettere forme legali di esercizio della
prostituzione. A tal fine la Unione dei Comuni
olandesi ha redatto un regolamento di base che disciplina ubicazione,
dimensioni, sicurezza, igiene, anche al fine di garantire le condizioni di
lavoro e di salute delle dipendenti. Al rapporto tra l’esercente e la prostituta
si applicano le regole di diritto del lavoro, e gli
istituti previdenziali e fiscali validi per i rapporti lavorativi.
E
neppure troviamo definizioni nella recentissima legge tedesca del 20 dicembre
2001 che ha regolamentato “i rapporti giuridici di coloro
che si prostituiscono”.
Nel panorama italiano alcuni
progetti si cimentano nello sforzo definitorio. Così esplicitamente Buontempo
definisce la prostituzione “prestazione resa da un lavoratore autonomo” e si
riferisce a “ore di lavoro”. Mussolini definisce indirettamente la
prostituzione un lavoro, attraverso il riferimento alle norme del Codice civile
che disciplinano il piccolo imprenditore e
l’artigiano. Entrambi dalla riconosciuta equiparazione della prostituzione ad
un lavoro traggono la conseguente necessità di vincoli
in merito all’assoggettamento agli obblighi fiscali, alla regolarizzazione
amministrativa con denuncia o registrazione dell’attività, alla sottoposizione
di accertamenti sanitari, anche obbligatori (Buontempo nella forma della tenuta
obbligatoria di una scheda sanitaria).
Turco adotta una definizione
(“l’attività di prostituzione consiste nel mettere a disposizione di terze
persone e al fine di lucro il proprio corpo per il compimento di atti sessuali”) che dimostra quanto sia arduo formularne
una che sia convincente e condivisibile e la correla allo scopo di rendere “non
punibili e non sanzionabili lo svolgimento della prostituzione in forme auto
organizzate”. Questo stesso obbiettivo è esplicitato
anche da Zanella che non adotta una definizione e rafforza lo scopo con un
divieto esplicito di “qualsiasi forma di discriminazione”.
I radicali definiscono la
prostituzione come “attività di prestazione di servizi sessuali remunerati” e
si pronunciano sulla liceità del contratto di prostituzione attraverso la eliminazione del contrasto con l’art. 1343 del Codice
civile che considera illecita la causa del contratto quando è contraria al buon
costume, così rimuovendo a monte la più significativa fonte di discriminazione.
La legge tedesca del 2001 conforta in questo senso.
Viene dunque in evidenza il
nodo della necessità di affermare un divieto di
discriminazione e di considerare a causa lecita il contratto di prostituzione.
Minore età e trattamento specifico per
minorenni
Si pone innanzitutto il
problema del limite della maggiore età in materia. Altri ordinamenti la fissano
ai 16 anni, che peraltro è oggi in Italia l’età della acquisizione
della libera disponibilità sessuale del proprio corpo. Il punto acquista
rilevanza se si ritiene la necessità di dover differenziare la disciplina della
prostituzione secondo l’età, prevedendo alcune fattispecie penali specifiche e
ulteriori a tutela dei minorenni.
Esercizio
della prostituzione e permesso di
soggiorno
Il punto presenta due
diversi aspetti: il diritto ad un nuovo ingresso per chi dichiari espressamente
che intende esercitare la prostituzione
e la tutela dei diritti acquisiti da parte di chi già esercita la
prostituzione nel nostro paese.
Zanella affronta il problema
dei nuovi ingressi. Nel testo dell’articolato si dispone che “i cittadini
stranieri possono esercitare la prostituzione se muniti di regolare permesso di
soggiorno”. Il significato della disposizione è precisato nella relazione di accompagnamento al progetto, ove si argomenta di una politica di
“decriminalizzazione della prostituzione quando essa sia frutto della libera
scelta individuale”, “conferendo permessi di soggiorno a chi intenda esercitare
la prostituzione nel nostro paese e predisponendo una politica di inclusione
per quote nei flussi migratori”.
Quanto alla tutela dei
diritti acquisiti - per esempio riconoscendo il diritto a non essere privato
del permesso di soggiorno a chi goda di indipendenza
economica per redditi da prostituzione - ci sembra che l’obbiettivo possa
essere conseguito attraverso il divieto di discriminazioni fondate
sull’esercizio della prostituzione.
Diversa politica prostituzionale è quella praticata dalla Olanda che tenta di compensare una rigida politica dei soggiorni con la individuazione di zone franche di esercizio della prostituzione in cui vi sia tolleranza verso la presenza di stranieri clandestini o irregolari.
In materia acquista oggi particolare rilevanza la recente sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo 20 novembre 2001, che ha deciso il procedimento C-268/99, promosso da alcune cittadine polacche e ceche contro le decisioni olandesi che avevano loro negato il permesso di soggiorno per esercitare la prostituzione come lavoratrici autonome (è reperibile al sito: http://curia.eu.int/jurisp/). Il giudizio verteva sulla interpretazione dell’accordo di associazione tra le comunità Europee e i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall’altra, e dell’analogo accordo con la Repubblica Ceca, in tema di espansione delle relazioni economiche. Tra le questioni affrontate dalla Corte è centrale la quarta questione, che viene risolta nel senso che l’attività di prostituzione esercitata in qualità di lavoratore autonomo rientra nella nozione di “attività economiche”, in quanto costituisce una “prestazione di servizi a fronte di una retribuzione”. Né possono essere invocati limiti restrittivi (contrasto con ragioni di pubblica morale o ordine pubblico) diversi da quelli che valgono per la stessa attività, se svolta dai cittadini dello stato membro.
Da ultimo, non vale sostenere che l’attività non possa essere di lavoro autonomo perché “le prostitute sarebbero di solito in condizione subordinata rispetto a un prosseneta”. Tale assunto costituisce una presunzione non altrimenti corroborata, essendo invece “pacifico che l’attività di prostituzione può svolgersi al di fuori di qualsiasi prossenetismo”. Spetterà dunque al giudice nazionale “accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta dal prestatore del servizio come lavoro autonomo, ossia: - senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive; - sotto la propria responsabilità, e - a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”.
Accertamenti
sanitari e trattamenti sanitari obbligatori
Accertamenti sanitari sono
richiesti da Mussolini e Buontempo come corollario del concesso riconoscimento
dell’esercizio della prostituzione, al pari delle
registrazioni e dell’assoggettamento agli obblighi fiscali. Buontempo impone
una certificazione sanitaria, annotata su una scheda tenuta da chi esercita la
prostituzione, con controlli sanitari periodici e sanziona chi eserciti senza certificazione. Analogamente Mussolini
prevede “accertamenti e trattamenti sanitari periodici obbligatori per chi
denunci di svolgere l’attività”.
Problema diverso è quello
della sottoposizione di chi esercita la prostituzione a trattamenti sanitari
obbligatori.
Soda prevede che “il
sindaco, quale autorità sanitaria locale, può disporre accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori per chi è affetto da patologia a trasmissione
sessuale che comporti accertato pericolo per la salute collettiva”.
Trattasi di problematica che necessiterebbe di essere affrontata solo alla luce di
conoscenze scientifiche. Già la questione dei trattamenti sanitari obbligatori
in materia di AIDS si è dimostrata problematica in
generale. Riferita alla prostituzione, la questione presenta un carattere di indubbia differenziazione: qui il rischio di contagio è
assunto dal cliente del tutto volontariamente visto che è libero di utilizzare
mezzi atti a garantirlo totalmente. La esigenza di
tutela si configura dunque in modo diverso e opposto a quella del rischio
assunto necessariamente dell’operatore sanitario, o penitenziario, o altro.
D’altronde
è diffusa la valutazione di disfavore per i controlli sanitari maturata sulla esperienza fallimentare in materia di sifilide
Ulteriore problema è quello della tutela della salute delle
persone prostitute affette da malattie sessualmente trasmissibili. Qui si pone
un problema di costi e di scelte di politica economica sanitaria , che sarebbe necessario ponderare sulla base di conoscenze
scientifiche (mediche ed economiche).
Registrazione e schedatura
Mussolini subordina lo
svolgimento della “attività previa
comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza che rilascia apposita ricevuta”. Buontempo prevede la registrazione dei
luoghi di svolgimento della prostituzione e delle
persone che la esercitano.
Il divieto espresso di
registrazione – diretta o indiretta – è contenuto oggi all’art. 7 legge Merlin , nel rispetto dell’art.6
della Convenzione di New York del 21. 5. 1950 che per la
prima volta obbligava gli Stati all’abbandono di tutte le misure
discriminatorie verso le persone che si prostituiscono e che vieta le
registrazioni socio-sanitarie. Anche questo
richiamo normativo vale a mettere in luce come il problema debba essere
affrontato inquadrandolo, anche in questo caso, nel divieto di discriminazioni.
Prostituzione
di strada
Il nodo di
fondo attiene alle implicazioni della scelta di governare la
prostituzione, che non può non ricomprendere anche il profilo di incidere sulle
condizioni di vita di chi si prostituisce: scegliere di non governare ha sinora
significato positivamente il fatto di iscrivere la prostituzione tra i
comportamenti privati, ma negativamente ha segnato la rinuncia a governare il
conflitto con i terzi estranei al rapporto di sesso commerciale.
I progetti di legge
affrontano variamente il tema, con soluzioni che prevedono il divieto di esercizio in luogo pubblico o aperto al pubblico,
affiancandolo o meno con proposte di zonizzazione (a sua volta o imposta o
lasciata alla discrezionalità degli enti locali) . Altro punto di
differenziazione tra i progetti depositati è il possibile apparato
sanzionatorio previsto per l’esercizio della prostituzione attuato fuori dalle zone previste: si spazia dalla previsione di
sanzioni penali a quella di sanzioni amministrative alla mera formulazione del
divieto sguarnito da sanzioni.
Così Mussolini prevede il divieto per l’esercizio in luogo
pubblico o aperto al pubblico e prevede , per la
violazione, due livelli differenziati: la sanzione amministrativa per il
cliente e la sanzione penale della multa per la persona prostituta e della
reclusione in caso di recidiva.
Turco attribuisce agli enti
locali una duplice facoltà, quella di individuare luoghi pubblici in cui sia espressamente vietato l’esercizio della prostituzione,
sanzionandone la violazione in via amministrativa, e quella di individuare
altresì luoghi pubblici di esercizio consentito (zonizzazione con interventi di
“riduzione del danno sociale e sanitario”). E’ una facoltà e non un obbligo , quello per gli enti locale di procedere in tal senso; ma
in ogni caso la determinazione dei luoghi dovrebbe essere negoziata con
organismi e associazioni.
Zanella dispone che “gli enti locali, in
collaborazione con le associazioni di cittadini e di prostitute, possono
individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l’esercizio della
prostituzione”, e dunque indirettamente vieta l’esercizio in luoghi pubblici,
anche se non sanziona in alcun modo la violazione.
Molti progetti si premurano
di vanificare i costatati effetti criminalizzanti delle norme della legge
Merlin (e delle loro interpretazioni) che di fatto
hanno sanzionato chi esercitava la prostituzione, invece di tutelarlo/a.
Abbiamo infatti già visto come nella legge Merlin vi
fossero alcuni momenti di contraddizione. In particolare, quanto al reato di adescamento (già oggi depenalizzato a illecito
amministrativo), viene prevista l’abrogazione dell’intero art. 5 della L.
Merlin (ma così travolgendo anche il divieto di sottoposizione a visite
sanitarie). Quanto al delitto di favoreggiamento vengono
previste alcune ipotesi espresse di non punibilità e per il delitto di
sfruttamento vengono introdotte disposizioni che rispondono alla esigenza di
favorire lo svolgimento al chiuso della attività, così tentando di agevolare
uno spostamento dalla strada al chiuso.
Questo stesso tema è
affrontato nel progetto Zanella attraverso un divieto generale di qualsiasi
forma di discriminazione.
Repressione
dello sfruttamento
Il problema più delicato si
pone relativamente alle norme di contrasto dello
sfruttamento. Dove e come segnare il confine oltre il quale collocare l’area
del penalmente illecito?
Scontata è l’individuazione di modalità della condotta che evidenzino la coartazione del soggetto costretto a prostituirsi, nei confronti del quale vengono usate le forme di violenza tradizionale. Ma quale politica prostituzionale intraprendere sul punto decisivo del delitto di sfruttamento, quando non sia praticato con la tradizionali modalità della condotta di violenza o minaccia. Il punto realmente problematico attiene al profilo economico. Se la persona prostituta non trattiene nulla per sé dei proventi della sua attività, essa è inoppugnabilmente da considerare e sfruttata. Ma quando la persona prostituta, contrattando essa stessa le condizioni per poter esercitare, consapevolmente accetti di versare ad altri parte dei propri proventi, essa è comunque da considerare sfruttata? Deve intendersi che costituisca sfruttamento il solo fatto di trarre comunque vantaggio o profitto economico dalla prostituzione altrui?
L’alternativa è quella di consentire modalità organizzative dell’esercizio della prostituzione che consentano livelli di sfruttamento “tollerabili”, in cui altri possano trarre guadagno. Arduo è individuare nel linguaggio giuridico le parole che possano esprimere tale soglia di tollerabilità: trarre un profitto patrimoniale “ingiusto”?
Solo il progetto radicale
affronta la ricerca in questo secondo senso, individuando come requisito di
reato l’appropriarsi “indebitamente”dei proventi derivanti dalla
attività.
Ancora una volta torniamo al nodo di
fondo. Ci sono donne – italiane o straniere - che costruiscono sulla
prostituzione la loro scelta occupazionale oppure delle donne straniere che su
questo fondano il loro progetto migratorio. La
consapevolezza di questa realtà deve indurre ad affrontare in via globale il problema della prostituzione, andando cioè oltre
i casi di prostituzione coatta.
E del resto la stessa
esperienza di gestione dell’art. 18 T.U.Imm. fornisce indicazioni in questo
senso, alla stregua della costatata evoluzione e ampliamento dello spazio
applicativo dell’istituto ben oltre i casi di massima coercizione e di coazione
violenta cui era stata originariamente destinato.
Vedi bibliografia giuridica in appendice
IN APPENDICE:
Breve bibliografia giuridica su prostituzione e
traffico di esseri umani:
M.Bertolino, “L. 20 febbraio 1958, n.
75”, in Alberto Crespi, Federico Stella e Giuseppe Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale, Cedam,
Padova 1999, pp. 1442-1470.
A. Cadoppi (a cura di), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro
la pedofilia , Cedam, Padova 2001.
T. De Zulueta, “Relazione sul Traffico di
esseri umani”, in Commissione
Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari, XIII Legislatura, doc. XXIII, n 49, Stabilimenti
Tipografici C. Colombo, Roma 2000. Indagini conoscitive e
documentazioni legislative n.36, “La
tratta degli esseri umani”, in Atti Parlamentari XIII legislatura, Camera
dei Deputati, Roma 2000.
S. Del Corso, “Commentario”, della Legge n. 269/1998 in
Leg. Pen., fasc.
1-2, p.117 e sgg.,
1999.
E. Dolcini, G. Marinucci (a cura
di), “Dei delitti contro la persona: Riduzione in schiavitù, Prostituzione
minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico,
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile,
Circostanze aggravanti e attenuanti”, in
Codice Penale Commentato, pag.
3114-3135, 2000.
M. Giammarinaro, “La
rappresentazione simbolica della tratta come riduzione in schiavitù”, in F.
Carchedi, A. Picciolini, G. Mottura, e G. Campani (a cura di), I colori della notte: migrazioni,
sfruttamento sessuale, esperienze di intervento
sociale, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 90-100.
F. Lemme. “Schiavitù”. in
Enciclopedia Giuridica Treccani, vol.
XXVI, 1992.
F. Mantovani, Delitti
contro la persona: schiavitù, Cedam, Padova 1995, p. 335 e sgg.
G. Melillo, “Il traffico di persone: prospettive
d’intervento repressivo nel quadro normativo internazionale ed interno”, relazione al convegno “La tutela della
persona” organizzato dal CSM nei giorni 10-12 febbraio 2000.
L. Monaco, “Dei delitti contro la
libertà individuale”, in Alberto Crespi, Federico Stella e Giuseppe Zuccalà (a
cura di), Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova 1996, pp.1667-1679.
J. Onnis, “Il regolamento Cavour
(15 Febbraio 1860): nascita della prostituzione di Stato”, in: Studi in memoria di Giuliana D’Amelio, Giuffrè,
Milano 1978, pp. 213-272.
A. Picciolini, “Il quadro
normativo italiano in materia di traffico internazionale finalizzato alla
prostituzione e allo sfruttamento sessuale delle donne”, in F. Carchedi, A.
Picciolini, G. Mottura e G. Campani (a cura di), I colori della notte: Migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento sociale, Franco Angeli, Milano 2000, pp
79-90.
G. Pioletti, “Prostituzione”, in: Digesto penale, Utet, Torino 1995, vol
X, p. 271.
T. Pitch, “Da oppresse a vittime. Il
dibattito sulla legge Merlin”, in: Responsabilità
Limitate, Feltrinelli, Milano 1989,
pp. 175-192.
R. Sapio, “Prostituzione dal diritto ai diritti”,
Leoncavallo Libri, Milano 1999.
R.M. Saulle, “Schiavitù”, in
Enciclopedia del diritto, Milano
1989, vol. XLI, pag 641.
L. Sola, “Nota a Corte d’Assise Milano 15 maggio
1988 Salihi”, in: Foro it., II,
c.122, 1989.
M.Virgilio, “Le ‘nuove schiavitù’ e le
prostituzioni”, in Diritto, Immigrazione e cittadinanza, Franco
Angeli, Milano 2000, n 3, anno II, pp 39-53.
M. Virgilio, “Libertà
sessuale e nuove schiavitù”, in: La
tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili equilibri, Annali della
facoltà di giurisprudenza di Genova, Giuffrè, Milano 2000, n 77, pp.
315-336.
M.Virgilio, “Legge e diritti”, in A.
Signorelli e M. Treppete ( a cura di) , Servizi in vetrina. Manuale per gli
interventi nel mondo della prostituzione migrante, Trieste ,
Asterios, 2001, p.33 e p. 125
[1]
). [1]
Non sono state considerate in questo scritto le proposte successivamente
presentate, e cioè: C. 2323 Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2359 Lussana e C.
2385 Bellillo. I progetti sono tutti consultabili in
www.parlamento.it/att/ddl/f_guidata.htm, inserendo in “cerca nel titolo” la
parola “ prostituzione”.