“REVISTA PENAL“, Julio 2002, n. 10, pp. 212-215
La Ley, Salamanca
Violenza in ambito domestico e familiare
1. Problematiche di definizione giuridica
Solo nell’anno 2001 ha fatto
ingresso nell’ordinamento giuridico italiano un istituto riconducibile alla
nozione di “violenza in ambito domestico e familiare”. Ci riferiamo alla Legge
4 aprile 2001 n. 154 che, proprio nel suo titolo, prevede Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
Ma – nota bene – la legge non
ha creato nuove fattispecie penali specifiche. Ha praticato una scelta diversa,
di tipo processuale. Ha cioè arricchito gli strumenti
processuali ordinari già a disposizione del giudice penale e del giudice
civile, aggiungendo al codice di procedura penale la misura cautelare personale
coercitiva dell’allontanamento dalla casa
familiare (art. 282-bis), e al codice civile l’ordine di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis).
E’ un dato di fatto che
nell’intero sistema giuridico italiano il concetto di violenza domestica o
familiare non compare. Nessuna norma si riferisce espressamente ad essa e tantomeno la
definisce. Del resto la stessa nozione di violenza domestica non è
univoca. Affermatasi in forza delle istanze femministe
che intendevano dare visibilità e fare emergere dal silenzio e dal sommerso
della impunità le violenze domestiche o “di coppia” o “da fiducia ”,
consistenti in vari tipi di violenze – fisiche, sessuali, psicologiche,
economiche – esercitate dal marito o da un partner o ex partner sentimentale[1],
si è poi allargata fino a ricomprendere anche le violenze degli adulti nei
confronti delle bambine e dei bambini, spostando l’ottica verso gli autori
della violenza (di genere maschile) e verso un punto di vista che focalizzasse
l’importanza nodale della differenza di genere nell’esercizio della violenza[2].
Si è finito per preferire dunque la
nozione di “violenza di genere”, anche se tuttora l’uso del termine violenza
domestica mira a sottolineare che il luogo privato
degli affetti e delle relazioni personali è proprio quello più rischioso per la
sicurezza e – pertanto – per la libertà femminile[3].
Il titolo dei
delitti contro la famiglia (artt. 556 a 574) distingue i “delitti contro il matrimonio” (es.
bigamia), i “delitti contro la morale familiare” (es. incesto), i “ delitti
contro lo stato di famiglia” (es. alterazione di stato) e i “ delitti contro l’assistenza familiare”, che
comprendono i reati che più qui ci interessano, e cioè
violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570), abuso dei mezzi
di correzione o di disciplina (art. 571), maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli (art. 572), sottrazione consensuale di minorenni (art. 573),
sottrazione di persone incapaci (art. 574).
Tale gruppo di
norme, ormai arcaico, è tuttora fortemente
problematico. Dapprima l’interprete ha
dovuto armonizzarlo con importanti testi
normativi successivi, e cioè sia la Carta
Costituzionale del 1948 sia le modifiche di legge ordinaria in materia di
diritto di famiglia intervenute con l’introduzione del divorzio ( l. 1.12.1970,
n. 898, poi modif. con l. 6.3.1987, n. 84 ) e della riforma del diritto di
famiglia ( l. 19.5.1975, n. 151), e poi ancora con tutte le leggi civili
successive (es. la prima legge in materia di adozione n. 184/1983) tramite le
quali l’ordinamento ha registrato i mutamenti intervenuti nella società in
materia familiare e , più ampiamente , in materia di relazioni intersoggettive[8].
2. La nozione di violenza
giuridicamente rilevante nel Codice penale del 1930
All’interno del codice
penale non troviamo norme specifiche di contrasto dei vari tipi di violenza domestica. L’interprete è costretto ad
utilizzare la norme vigenti, che tuttavia mal si
adattano a comprendere tutte le varie forme in cui tale violenza si manifesta.
Più agevole è il compito di tradurre in fattispecie penali la violenza fisica, cioè quella che assuma la forma più tradizionale: si ricorre
ai reati di percosse ( art.581), lesione personale (art.582), violenza privata
(art.610), violazione di domicilio ( art. 614), maltrattamenti (art.572).
Quanto alla violenza sessuale è sanzionata tramite le ipotesi oggi riformate
dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, Norme
contro la violenza sessuale (che prevede anche alcune specifiche
disposizioni aggravanti o a procedibilità d’ufficio nel caso di alcune
relazioni familiari o d’età) sia dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forma di riduzione in schiavitù ( nella parte in cui ha
introdotto l’art. 600-bis, 2° comma e l’art. 600-sexies).
Ma più difficile è affrontare il problema della violenza economica e di quella psicologica (o spirituale o morale), rispetto alle quali vale tuttora come principale rimedio il ricorso alle procedure civili di separazione, divorzio e interruzione della convivenza di fatto, e cioè alle forme che risolvono il conflitto regolamentando la cessazione della relazione percepita come violenta.
La violenza economica può
essere punita tramite il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570)[9],
che oggi viene applicato quasi esclusivamente nella ipotesi prevista dal
secondo comma , n. 2: “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età
minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente
separato per sua colpa”. E’ un reato sussidiario, proprio, permanente. L’ambito
dei soggetti passivi – oltre figli e ascendenti – è
ristretto alla famiglia fondata sul matrimonio. Analoga tutela penale la legge del divorzio (art.12-sexies) assegna al coniuge
divorziato, ma non ai conviventi di fatto.
I maggiori problemi nascono
per la violenza psicologica, che ricorre – oltre che nei delitti di ingiuria (art.594), minaccia (art. 612), sequestro di
persona (art.605) – in particolare nel delitto di maltrattamenti (art.572)[10],
che è delitto idoneo a raccogliere, oltre alla violenza psicologica, anche gli
altri tipi di violenza.
La fattispecie base è
descritta dalla norma con il verbo “maltrattare”, che indica una condotta
ripetuta nel tempo. E’ dunque un delitto definito come abituale (secondo una
costruzione meramente dottrinale) o a condotta plurima, che consta di una
ripetizione di azioni o omissioni che di per sé
possono anche non costituire reato. Si ritiene che assorba i reati di ingiuria, percosse, minacce. Invece concorrono con il
maltrattamento sia il delitto di lesioni comuni, se sono
volute, sia tutti gli altri reati che potrebbero costituire elementi di
struttura del fatto, purché abbiano una oggettività giuridica diversa, come la
violenza sessuale o la violenza privata. L’oggetto giuridico viene
individuato nella tutela della normale tollerabilità della convivenza, contro
la sopraffazione sistematica e programmata. Ma l’individuazione del bene
giuridico è complessa in relazione alla eterogeneità
delle tre situazioni accomunate nella norma: “una persona della famiglia” (che la giurisprudenza ha allargato a
tutelare la filiazione naturale e la convivenza di fatto), “un minore degli anni quattordici” (anche
in un rapporto di fatto), una serie di relazioni di subordinazione giuridica,
pubblica o privata, quali quelle intercorrenti con “una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni
di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una
professione o di un’arte”.
Il delitto di maltrattamenti
è procedibile d’ufficio, mentre i reati che lo possono comporre sono per lo più
procedibili a querela. E la procedibilità d’ufficio
comporta che chiunque possa denunciare le violenze, anche se chi la subisce sia
contrario. Anzi in Italia vi sono alcuni soggetti in posizione qualificata
(pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) che in certi casi sono
obbligati per legge a denunciare i fatti procedibili d’ufficio di cui abbiano
notizia nell’esercizio delle loro funzioni, a pena di incorrere a loro volta in
un reato a causa della loro omissione.
Questo può provocare dinamiche conflittuali[11]
in relazione sia alla scarsa propensione a denunciare la violenza da parte di
chi la subisce sia al fatto che talvolta l’evolversi dei vissuti vede una
ricomposizione della relazione. E questo determina la esigenza
di rimuovere un processo penale divenuto ingombrante. Ma quando il reato non è
procedibile a querela, non è possibile ricorrere alla remissione di querela,
con il rischio della imputazione di calunnia per chi
ha subito violenza e ritratta.
3. Misure processuali contro la violenza nelle
relazioni familiari
Con
la legge n. 154 del 4 aprile 2001[12]
è il maltrattatore (coniuge, convivente o altro componente
del nucleo familiare) a doversi allontanare da casa (anche se ne è esclusivo
proprietario) e a dover subire una serie di provvedimenti coercitivi, quali la
prescrizione di non avvicinarsi a luoghi di lavoro, domicilio, istruzione o
abitualmente frequentati dall’abusato, nonché a dover versare un assegno
periodico a favore di chi resti privo di mezzi adeguati.
Tali
misure rispondono alla esigenza di offrire una
risposta immediata alle aspettative di chi ha subito violenza: interrompere la
violenza, assicurarsi un momento di tregua per gestire una fase che spesso
corrisponde a cambiamenti della vita, come l’interruzione di convivenza,
spezzare l’impunità di chi l’ha esercitata e, ancor più, colpire
l’inaccettabile senso di consapevolezza dell’impunità ostentata dall’autore.
L’aspetto
più innovativo è legato all’ampliamento dei consueti ristretti spazi del
concetto di violenza, che viene qui allargata fino a
ricomprendere il “grave pregiudizio
all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o di altro
convivente” e dunque prescinde dalla necessaria sussistenza del reato. La
misura può essere chiesta sia al giudice civile che a quello penale. Quella
penale dell’allontanamento dalla casa familiare” (art.282-bis) soggiace ai
limiti inerenti ordinari delle misure cautelari coercitive,
con una deroga solo quanto ai limiti di pena nell’ipotesi di taluni
reati intrafamiliari.
Al
giudice penale viene attribuito un potere per lui
inconsueto, e cioè l’ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore
delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare, rimangano
prive di mezzi adeguati, anche nell’ipotesi in cui non vi siano figli.
Mancano
tuttavia garanzie pronte ed effettive per ottenere che il provvedimento sia
ottemperato dal coniuge, dal convivente o dal genitore intimato.
L’aspetto
sicuramente più problematico è quello del rapporto tra
giudice civile e giudice penale. All’origine, come risulta
dai lavori preparatori, si era prospettato un sistema in cui la parte
interessata potesse indifferentemente rivolgersi al giudice civile o a quello
penale, lasciando la donna libera di scegliere se far valere una propria
pretesa punitiva attivando o meno il processo penale. In tal modo si teneva
anche conto della scarsa propensione a denunciare penalmente l’autore di maltrattamento,
soprattutto qualora fosse l’unica fonte di reddito del nucleo.
Purtroppo,
nel prosieguo dei lavori preparatori, è stato inserito
nell’art. 342-bis un requisito negativo secondo il quale il giudice civile può
adottare l’ordine di protezione “qualora
il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio”[13].
Ma in tale modo il più veloce ricorso alla tutela civilistica
è preclusa proprio nei casi più gravi, poiché il requisito del “grave pregiudizio” subíto è
difficilmente compatibile con la opposta esigenza di evitare che il giudice
civile ravvisi nei fatti esposti dei reati perseguibili d’ufficio e dunque
neghi il rilascio del provvedimento.
Bibliografía essenziale (opere di carattere generale):
T. Delogu, Diritto penale, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, vol. VII, Padova, Cedam, 1995; C. Paterniti, La famiglia nel diritto penale, Milano, Giuffrè, 1970; F. Uccella, La tutela penale della famiglia, Padova, Cedam, 1984
Note
[1] P. Romito, La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione, Milano, FrancoAngeli, 2000, p. 57
[2] C. Ventimiglia, Le violenze che non vorresti, in I generi della violenza. Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto, in G. Del Giudice, G. Bambara e C. Adami (a cura di) I generi della violenza. Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 69
[3] L. L. Sabbadini, Molestie e violenze sessuali, in Istat, Indagine multiscopo sulla sicurezza dei cittadini 1997/1998, in www.istat.it
[4] I. Rosoni, Violenza in generale. Diritto intermedio, in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 843
[5] G. De Simone, Violenza. Diritto penale, in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 881
[6] per tutti T. Delogu, Diritto penale, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, vol. VII, Padova, Cedam, 1995
[7] esclude una ricostruzione sistematica degli illeciti familiari G. Pecorella, Famiglia (delitti contro la), in Enciclopedia del Diritto, Milano, Giuffrè, XVI, p. 790, 1967
[8] F. Fierro Cenderelli, Profili penali del nuovo regime dei rapporti familiari, Milano, Giuffrè, 1984
[9] F. Fierro Cenderelli, La violazione degli obblighi di assistenza familiare, Padova, Cedam, 1999
[10] F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, Perugia, Pubbl. Facoltà, 1979 e G. D. Pisapia, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Digesto, disc. pen., vol. VII, 1993, p. 518
[11] M. Virgilio, Nei dintorni della legge contro la violenza sessuale: un bilancio oltre la giurisprudenza, in A. Cadoppi (a cura di), La violenza sessuale a cinque anni dalla entrata in vigore della legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici, Cedam, Padova, 2001, p. 175
[12] M. Virgilio, Recenti strumenti di contrasto della violenza sulle donne: nei dintorni del diritto penale, in G. Del Giudice, G. Bambara e C. Adami (a cura di) I generi della violenza. Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 143
[13] è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 1495 che propone la soppressione di quelle parole