“REVISTA PENAL“,  Julio 2002, n. 10, pp. 212-215

La Ley, Salamanca

 

 

Sistemi penali comparati

Violenza in ambito domestico e familiare

 

(Italia)

 

Prof. Avv. Maria Virgilio

Università di Bologna

 

1. Problematiche di definizione giuridica

Solo nell’anno 2001 ha fatto ingresso nell’ordinamento giuridico italiano un istituto riconducibile alla nozione di “violenza in ambito domestico e familiare”. Ci riferiamo alla Legge 4 aprile 2001 n. 154 che, proprio nel suo titolo, prevede Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

Ma – nota bene – la legge non ha creato nuove fattispecie penali specifiche. Ha praticato una scelta diversa, di tipo processuale. Ha cioè arricchito gli strumenti processuali ordinari già a disposizione del giudice penale e del giudice civile, aggiungendo al codice di procedura penale la misura cautelare personale coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis), e al codice civile l’ordine di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis).

E’ un dato di fatto che nell’intero sistema giuridico italiano il concetto di violenza domestica o familiare non compare. Nessuna norma si riferisce espressamente ad essa e tantomeno la  definisce. Del resto la stessa nozione di violenza domestica non è univoca. Affermatasi in forza delle istanze femministe che intendevano dare visibilità e fare emergere dal silenzio e dal sommerso della impunità le violenze domestiche o “di coppia” o “da fiducia ”, consistenti in vari tipi di violenze – fisiche, sessuali, psicologiche, economiche – esercitate dal marito o da un partner o ex partner sentimentale[1], si è poi allargata fino a ricomprendere anche le violenze degli adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, spostando l’ottica verso gli autori della violenza (di genere maschile) e verso un punto di vista che focalizzasse l’importanza nodale della differenza di genere nell’esercizio della violenza[2]. Si è finito per preferire dunque  la nozione di “violenza di genere”, anche se tuttora l’uso del termine violenza domestica mira a sottolineare che il luogo privato degli affetti e delle relazioni personali è proprio quello più rischioso per la sicurezza e – pertanto – per la libertà femminile[3].

            Invece sia il concetto di violenza sia quello di famiglia compaiono numerose volte nel sistema del diritto penale, ma con contenuti e estensione che variano nei diversi contesti, tanto che, in sintesi, dobbiamo costatare che non esiste una nozione unitaria né di violenza né di famiglia. Quanto al concetto di violenza, nel suo doppio registro derivante dalla radice latina vis/violentia, indica forza in  potenza  che diventa violenza in atto e che può essere definita solo da chi la patisce e la percepisce come tale, e per questo evidenzia indubbie difficoltà alla sua traduzione nel linguaggio giuridico della repressione penale[4]. La violenza compare nel codice penale sia nella parte generale sia in quella speciale, come elemento costitutivo di molti reati o come circostanza aggravante, ma non è definibile in termini unitari[5]. Ugualmente è variabile nel diritto penale la nozione di famiglia[6], che deve essere interpretata secondo i vari contesti in cui il diritto penale dà rilievo ai rapporti familiari, il che avviene anche al di fuori del titolo specificamente dedicato ai delitti contro la famiglia, e cioè fuori di quel corpo di norme che troviamo nel codice penale del 1930, al libro II, nel titolo XI denominato “dei delitti contro la famiglia”[7]. Infatti la nozione di famiglia e i rapporti familiari sono considerati in alcune cause di non punibilità oppure in circostanze aggravanti  o attenuanti (artt. 576, 577, 307, 384, 649).

Il titolo dei delitti contro la famiglia (artt. 556 a 574) distingue  i “delitti contro il matrimonio” (es. bigamia), i “delitti contro la morale familiare” (es. incesto), i “ delitti contro lo stato di famiglia” (es. alterazione di stato) e i “ delitti  contro l’assistenza familiare”, che comprendono i reati che più qui ci interessano, e cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572), sottrazione consensuale di minorenni (art. 573), sottrazione di persone incapaci (art. 574).

Tale gruppo di norme, ormai arcaico, è tuttora fortemente problematico. Dapprima   l’interprete ha dovuto armonizzarlo  con importanti testi normativi successivi, e cioè sia la Carta Costituzionale del 1948 sia le modifiche di legge ordinaria in materia di diritto di famiglia intervenute con l’introduzione del divorzio ( l. 1.12.1970, n. 898, poi modif. con l. 6.3.1987, n. 84 ) e della riforma del diritto di famiglia ( l. 19.5.1975, n. 151), e poi ancora con tutte le leggi civili successive (es. la prima legge in materia di adozione n. 184/1983) tramite le quali l’ordinamento ha registrato i mutamenti intervenuti nella società in materia familiare e , più ampiamente , in materia di relazioni intersoggettive[8].

 

2. La nozione di violenza giuridicamente rilevante nel Codice penale del 1930

All’interno del codice penale non troviamo norme specifiche di contrasto dei vari tipi di violenza domestica. L’interprete è costretto ad utilizzare la norme vigenti, che tuttavia mal si adattano a comprendere tutte le varie forme in cui tale violenza si manifesta. Più agevole è il compito di tradurre in fattispecie penali la violenza fisica, cioè quella che assuma la forma più tradizionale: si ricorre ai reati di percosse ( art.581), lesione personale (art.582), violenza privata (art.610), violazione di domicilio ( art. 614), maltrattamenti (art.572). Quanto alla violenza sessuale è sanzionata tramite le ipotesi oggi riformate dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, Norme contro la violenza sessuale (che prevede anche alcune specifiche disposizioni aggravanti o a procedibilità d’ufficio nel caso di alcune relazioni familiari o d’età) sia dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forma di riduzione in schiavitù ( nella parte in cui ha introdotto l’art. 600-bis, 2° comma e l’art. 600-sexies).

Ma più difficile è affrontare il problema della violenza economica e di quella psicologica (o spirituale o morale), rispetto alle quali vale tuttora come principale rimedio il ricorso alle procedure civili di separazione, divorzio e interruzione della convivenza di fatto, e cioè alle forme che risolvono il conflitto regolamentando la cessazione della relazione percepita come violenta.

La violenza economica può essere punita tramite il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570)[9], che oggi viene applicato quasi esclusivamente nella ipotesi prevista dal secondo comma , n. 2: “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”. E’ un reato sussidiario, proprio, permanente. L’ambito dei soggetti passivi – oltre figli e ascendenti – è ristretto alla famiglia fondata sul matrimonio. Analoga tutela penale la legge del divorzio (art.12-sexies) assegna al coniuge divorziato, ma non ai conviventi di fatto.

I maggiori problemi nascono per la violenza psicologica, che ricorre – oltre che nei delitti di ingiuria (art.594), minaccia (art. 612), sequestro di persona (art.605) – in particolare nel delitto di maltrattamenti (art.572)[10], che è delitto idoneo a raccogliere, oltre alla violenza psicologica, anche gli altri tipi di violenza.

La fattispecie base è descritta dalla norma con il verbo “maltrattare”, che indica una condotta ripetuta nel tempo. E’ dunque un delitto definito come abituale (secondo una costruzione meramente dottrinale) o a condotta plurima, che consta di una ripetizione di azioni o omissioni che di per sé possono anche non costituire reato. Si ritiene che assorba i reati di ingiuria, percosse, minacce. Invece concorrono con il maltrattamento sia il delitto di lesioni comuni, se sono volute, sia tutti gli altri reati che potrebbero costituire elementi di struttura del fatto, purché abbiano una oggettività giuridica diversa, come la violenza sessuale o la violenza privata. L’oggetto giuridico viene individuato nella tutela della normale tollerabilità della convivenza, contro la sopraffazione sistematica e programmata. Ma l’individuazione del bene giuridico è complessa in relazione alla eterogeneità delle tre situazioni accomunate nella norma: “una persona della famiglia” (che la giurisprudenza ha allargato a tutelare la filiazione naturale e la convivenza di fatto), “un minore degli anni quattordici” (anche in un rapporto di fatto), una serie di relazioni di subordinazione giuridica, pubblica o privata, quali quelle intercorrenti con “una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Il delitto di maltrattamenti è procedibile d’ufficio, mentre i reati che lo possono comporre sono per lo più procedibili a querela. E la procedibilità d’ufficio comporta che chiunque possa denunciare le violenze, anche se chi la subisce sia contrario. Anzi in Italia vi sono alcuni soggetti in posizione qualificata (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) che in certi casi sono obbligati per legge a denunciare i fatti procedibili d’ufficio di cui abbiano notizia nell’esercizio delle loro funzioni, a pena di incorrere a loro volta in un reato a causa della loro omissione.

Questo può provocare dinamiche conflittuali[11] in relazione sia alla scarsa propensione a denunciare la violenza da parte di chi la subisce sia al fatto che talvolta l’evolversi dei vissuti vede una ricomposizione della relazione. E questo determina la esigenza di rimuovere un processo penale divenuto ingombrante. Ma quando il reato non è procedibile a querela, non è possibile ricorrere alla remissione di querela, con il rischio della imputazione di calunnia per chi ha subito violenza e ritratta.

 

3.  Misure processuali contro la violenza nelle relazioni familiari

Con la legge n. 154 del 4 aprile 2001[12] è il maltrattatore (coniuge, convivente o altro componente del nucleo familiare) a doversi allontanare da casa (anche se ne è esclusivo proprietario) e a dover subire una serie di provvedimenti coercitivi, quali la prescrizione di non avvicinarsi a luoghi di lavoro, domicilio, istruzione o abitualmente frequentati dall’abusato, nonché a dover versare un assegno periodico a favore di chi resti privo di mezzi adeguati.

Tali misure rispondono alla esigenza di offrire una risposta immediata alle aspettative di chi ha subito violenza: interrompere la violenza, assicurarsi un momento di tregua per gestire una fase che spesso corrisponde a cambiamenti della vita, come l’interruzione di convivenza, spezzare l’impunità di chi l’ha esercitata e, ancor più, colpire l’inaccettabile senso di consapevolezza dell’impunità ostentata dall’autore.

L’aspetto più innovativo è legato all’ampliamento dei consueti ristretti spazi del concetto di violenza, che viene qui allargata fino a ricomprendere il “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o di altro convivente” e dunque prescinde dalla necessaria sussistenza del reato. La misura può essere chiesta sia al giudice civile che a quello penale. Quella penale dell’allontanamento dalla casa familiare” (art.282-bis) soggiace ai limiti inerenti ordinari delle misure cautelari coercitive, con una deroga solo quanto ai limiti di pena nell’ipotesi di taluni reati intrafamiliari.

Al giudice penale viene attribuito un potere per lui inconsueto, e cioè l’ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare, rimangano prive di mezzi adeguati, anche nell’ipotesi in cui non vi siano figli.

Mancano tuttavia garanzie pronte ed effettive per ottenere che il provvedimento sia ottemperato dal coniuge, dal convivente o dal genitore intimato.

L’aspetto sicuramente più problematico è quello del rapporto tra giudice civile e giudice penale. All’origine, come risulta dai lavori preparatori, si era prospettato un sistema in cui la parte interessata potesse indifferentemente rivolgersi al giudice civile o a quello penale, lasciando la donna libera di scegliere se far valere una propria pretesa punitiva attivando o meno il processo penale. In tal modo si teneva anche conto della scarsa propensione a denunciare penalmente l’autore di maltrattamento, soprattutto qualora fosse l’unica fonte di reddito del nucleo.

Purtroppo, nel prosieguo dei lavori preparatori, è stato inserito nell’art. 342-bis un requisito negativo secondo il quale il giudice civile può adottare l’ordine di protezione “qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio[13]. Ma in tale modo il più veloce ricorso alla tutela civilistica è preclusa proprio nei casi più gravi, poiché il requisito del “grave pregiudizio” subíto è difficilmente compatibile con la opposta esigenza di evitare che il giudice civile ravvisi nei fatti esposti dei reati perseguibili d’ufficio e dunque neghi il rilascio del provvedimento.

 

 

 

 

 

Bibliografía essenziale (opere di carattere generale):

T. Delogu, Diritto penale, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, vol. VII, Padova, Cedam, 1995; C. Paterniti, La famiglia nel diritto penale, Milano, Giuffrè, 1970; F. Uccella, La tutela penale della famiglia, Padova, Cedam, 1984

 

 

Note



[1] P. Romito, La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione, Milano, FrancoAngeli, 2000, p. 57

 

[2] C. Ventimiglia, Le violenze che non vorresti, in I generi della violenza. Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto, in G. Del Giudice, G. Bambara e C. Adami (a cura di) I generi della violenza. Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 69

[3] L. L. Sabbadini, Molestie e violenze sessuali, in Istat, Indagine multiscopo sulla sicurezza dei cittadini 1997/1998, in www.istat.it

[4] I. Rosoni, Violenza in generale. Diritto intermedio, in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 843

[5] G. De Simone, Violenza. Diritto penale, in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 881

 

[6]  per tutti T. Delogu, Diritto penale, in G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, vol. VII, Padova, Cedam, 1995

[7] esclude una ricostruzione sistematica degli illeciti familiari G. Pecorella, Famiglia (delitti contro la), in Enciclopedia del Diritto, Milano, Giuffrè, XVI, p. 790, 1967

[8] F. Fierro Cenderelli, Profili penali del nuovo regime dei rapporti familiari, Milano, Giuffrè, 1984

[9] F. Fierro Cenderelli, La violazione degli obblighi di assistenza familiare, Padova, Cedam, 1999

[10] F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, Perugia, Pubbl. Facoltà, 1979 e  G. D. Pisapia, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Digesto, disc. pen., vol. VII, 1993, p. 518

[11] M. Virgilio, Nei dintorni della legge contro la violenza sessuale: un bilancio oltre la giurisprudenza, in A. Cadoppi (a cura di), La violenza sessuale a cinque anni dalla entrata in vigore della legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici, Cedam, Padova, 2001, p. 175

[12] M. Virgilio, Recenti strumenti di contrasto della violenza sulle donne: nei dintorni del diritto penale, in G. Del Giudice, G. Bambara e C. Adami (a cura di) I generi della violenza. Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 143

 

[13] è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 1495 che propone la soppressione di quelle parole